La sostituzione di persona, così come già esplicita la nomenclatura, è un’azione definita di “falsità personale” divenuta purtroppo sempre più frequente nella contemporanea era digitale.
Si tratta di un reato regolamentato dall’art. 494 del codice penale che configura un’ipotesi di reato plurioffensivo, in quanto chi lo commette lede non solo la fede pubblica, ma anche la fiducia delle singole vittime.
La falsificazione si manifesta in sedi virtuali, i social network, per esempio, rappresentano l’ambiente esemplare nel quale spesso viene compiuto il reato in questione.
Il reato di falsificazione, secondo quanto previsto dall’art. 494 del codice penale, è commesso quando:
• Avviene la sostituzione illegittima della propria all'altrui persona (s’intende la sostituzione fisica, attraverso la quale si fa apparire la propria persona diversa da quella che realmente è);
• Si attribuisce a sé o ad altri un falso nome (o qualsiasi elemento che serva a contraddistinguere l’identità di un soggetto: prenome, luogo di nascita, nickname…);
• Si attribuisce a sé o ad altri un falso stato (ad esempio: la posizione civile/politica del soggetto: cittadinanza, capacità di agire, la parentela…);
• Si imputa a sé o ad altri una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici (come dichiarare di aver raggiunto la maggiore età);
Il delitto si compie nel momento in cui si realizzano le condizioni sopraelencate e si consuma inducendo in errore la terza persona. Il reato si configura come tale in presenza del dolo specifico, ovvero la volontà di procurare per sé o per altri un vantaggio, o arrecare specificatamente un danno a terzi.
Il vantaggio o il danno non devono avere necessariamente un fine economico, né tantomeno illecito. Non è rilevante nemmeno il reale raggiungimento o meno dell’obiettivo.
Trova spazio anche il “tentativo”, ovvero quando l’agente prova a trarre in inganno il pubblico, ma non riesce a mietere alcuna vittima.
Centrale, quando si parla di sostituzione di persona, è la nozione di fede pubblica, ovvero il bene giuridico tutelato dalla norma. Si lede la pubblica fede nel momento in cui si mette in piedi un inganno che coinvolge il pubblico inteso come un indeterminato numero di persone.
Questo è anche il sottile confine che separa tale reato, punibile penalmente, dalla mera lesione di stampo civilistico.
È facile comprendere quindi che il web possa essere il campo nel quale si manifesti il reato in questione. Possiamo fare riferimento alle innumerevoli falsificazioni dell’era virtuale, come il phishing, il fake sui social network, gli abusi compiuti per usare illegittimamente il car sharing, fino ai finanziamenti.
Nel 2016 la Corte di Cassazione ha condannato un uomo con l’accusa di aver commesso sostituzione di persona, in quanto costui, già sposato, avesse finto di essere single al fine di mantenere la relazione con l’amante, con la quale è arrivato a frequentare un corso prematrimoniale, pur di apparire quanto più credibile.
Da qui anche la fattispecie in cui ci si dichiara “single” sui social network mentendo sul proprio status. Persino utilizzare la foto di un’altra persona, per il proprio profilo social, costituisce reato e non sussiste un’accezione ludica.
Stessa cosa vale per chi crei un falso profilo sfruttando i vantaggi che ne possono conseguire, come semplicemente il soddisfacimento della propria vanità. Nel caso in cui si commetta usurpazione, anche l’utilizzo di uno pseudonimo è passibile di accusa.
Rientrano nel reato di falsificazione anche i casi in cui si crei un account mail con un nominativo diverso da quello proprio, come stabilito dalla sentenza n.46674 del 2007 della Corte di Cassazione, che afferma:
“Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete ‘internet’ nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l’immagine e la dignità”
oppure creare un falso profilo social e ottenere un vantaggio di conseguenza, come può essere ad esempio chiedere un’amicizia online, o ancora divulgare il numero di telefono cellulare di una terza persona fingendosi il legittimo titolare.
Così come si commette reato se un soggetto decida di fingersi maggiorenne, pur non essendolo, per sottoscrivere un contratto d’impiego. Diverso il caso in cui un minorenne, per compiere una mera bravata, finga di aver raggiunto la maggiore età.
I dati di un soggetto sono da considerarsi strettamente personali, così come previsto dalla legge 196/2003 sulla tutela della privacy, e ai sensi dell’articolo 13 dello stesso codice, il titolare del trattamento delle informazioni personali ha l’obbligo di rendere noto preventivamente l’interessato che potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’articolo 7 della L.196/2003 per ottenere:
• La cancellazione dell’informazione;
• L’aggiornamento;
• La rettifica;
• L’integrazione;
In conclusione:
Il delitto di sostituzione di persona può concorrere con quello di truffa, dal momento che i fatti costituiscono violazione di due beni giuridici diversi, offendendo il primo la pubblica fede ed il secondo il patrimonio.
Il reato in questione è un delitto procedibile d’ufficio e di competenza del Tribunale monocratico, senza la celebrazione dell’udienza preliminare, dove non sono consentite le misure cautelari personali, così come l’arresto ed il fermo di indiziato di delitto.
Come precedentemente affermato, il reato in oggetto ha natura plurioffensiva, infatti è a tutela degli interessi pubblici, ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera l’atto agisca concretamente.
Il privato quindi rappresenta la persona offesa e può decidere di opporsi all’eventuale richiesta di archiviazione. Infine, la pena per l’agente che commette reato di sostituzione di persona, si risolve in una reclusione fino a un anno.
Fonti normative:
Art. 494 del codice penale
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