Nell’articolo di oggi capiremo cos’è una strada vicinale, qual è la differenza tra quella ad uso pubblico e quella ad uso privato, e quali sono gli eventuali obblighi di intervento del Comune.
I Comuni italiani sono caratterizzati dalla presenza di moltissime strade di tipo diverso. Tra queste, troviamo anche la strada vicinale, che a sua volta si distingue in base all'uso pubblico o privato. Capire di quale tipo di strada si tratta, spesso, può diventare complicato. Inoltre, a seconda che sia una strada pubblica o privata, può riscontrarsi il problema di capire se il Comune abbia o meno l’obbligo di intervenire per la manutenzione.
Cerchiamo allora di fare chiarezza con l’articolo di oggi, nel quale capiremo cos’è una strada vicinale, qual è la differenza tra quella ad uso pubblico e quella ad uso privato, e quali sono gli eventuali obblighi di intervento del Comune.
Si tratta di una strada di proprietà privata che può essere adibita all’uso privato oppure assoggettata all’uso pubblico, a seconda delle sue caratteristiche. Questo tipo di strada è collocata fuori dal centro abitato, ed è composta da parte dei fondi dei proprietari dei terreni che si affacciano sulla strada stessa.
Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza, infatti, i proprietari di quei terreni sono anche proprietari della strada vicinale di riferimento: per tale motivo, si tratta comunque sempre di una strada di proprietà privata.
Ma proprio per la conformazione e la posizione che questa strada può assumere, il suo uso può essere pubblico o privato, a seconda che ci sia o meno una servitù di passaggio a favore della comunità. Basta pensare ad una strada in campagna, normalmente utilizzata dai proprietari terrieri per i passaggi tra i campi coltivati, ma che rappresenta anche una via per spostarsi da un paese all’altro, e che quindi può servire non solo i proprietari, ma anche chi vi transita per gli spostamenti.
Capiamo allora più nello specifico qual è la differenza tra i due possibili usi: quello privato e quello pubblico.
Secondo quanto stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione civile del 1991, una strada vicinale può definirsi ad uso pubblico solo quando sussistano determinati elementi:
Se tutti questi elementi sono presenti, allora la strada verrà definita ad uso pubblico e verranno applicate le norme del codice della strada. I proprietari della strada vicinale, pur mantenendone la proprietà e il possesso, non potranno quindi impedire l’accesso per gli usi di servitù collettiva. Il Comune, peraltro, è legittimato ad adottare i necessari provvedimenti per far sì che tale servitù venga rispettata; in questo senso, si può dire che la strada vicinale ad uso pubblico sia equiparabile alle strade comunali.
L’orientamento giurisprudenziale rispetto all’uso privato di questo tipo di strada, stabilisce che essa è quella che risponde ad esigenze di coltivazione e dell’industria agricola – è infatti anche detta “via agraria”. Basta pensare al contadino che, per raggiungere il suo campo, debba percorrerla con i mezzi agricoli. In questo caso, non essendoci una servitù di passaggio collettiva, è il proprietario a decidere chi può passarci, ed eventualmente anche chiudere il passaggio agli estranei. È, si può dire, a tutti gli effetti una strada “privata”.
Considerando le due tipologie di uso cui può essere adibita una strada vicinale, il discorso relativo agli obblighi di gestione e manutenzione diventa di primaria importanza.
Nel caso della strada vicinale ad uso privato, i comproprietari saranno gli unici a decidere della sua gestione e della sua manutenzione. A questo scopo, facoltativamente, possono costituire un consorzio per la suddivisione delle spese tra i proprietari serviti dalla strada stessa; a tale consorzio facoltativo può, volendo, partecipare anche il Comune, con un contributo fino ad un mezzo.
Nel caso della strada vicinale ad uso pubblico, invece, essendo paragonabile ad una strada comunale, tali obblighi gravano sia sui proprietari che sul Comune, che deve istituire un consorzio obbligatorio. Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, per i proprietari sarà proporzionale alle quote millesimali del piano di riparto; per i Comuni, la partecipazione alla spesa è calcolata in base alla quota deliberata, che può essere da un quinto alla metà, a seconda dell’importanza della strada.
Questo il testo dell’art. 3 del d.l.lgt. n. 1446 del 1918, relativo alla concessione agli utenti delle strade vicinali della facoltà di costituirsi in consorzio per la manutenzione, la sistemazione o la ricostruzione delle stesse: «Il Comune è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile, da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico, il concorso del Comune è facoltativo e non può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa».
Fonti normative:
- Cass. civ., 12.07.1991, n. 7718
- D.l.lgt. n. 1446 del 1918
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