Cerchi un avvocato esperto in
Separazione e Divorzio
Guide separazione e divorzio

Tfr coniuge divorziato: quando si può pretendere?

Il Tfr del coniuge divorziato può essere preteso dall’ex moglie? Quali sono i diritti del coniuge più debole in seguito al divorzio? Quali sono i requisiti per fare la richiesta e a quanto ammonta la quota di trattamento di fine rapporto di cui ha diritto?

Alcuni pensano che, con il divorzio sia possibile rompere in modo definitivo qualsiasi tipo di rapporto tra marito e moglie, ma non è proprio così. Sicuramente si tratta di una decisione più drastica rispetto alla separazione legale, che ha il solo obiettivo di fare riflettere la coppia, in una sorta di periodo di transizione, prima di arrivare a divorziare.

Ma, anche in seguito ci sono alcuni diritti e dovere da rispettare. In particolare il coniuge più debole deve ricevere un assegno divorzile, se non è in grado di mantenersi da solo. A tal proposito ci sono stati recenti cambiamenti normativi, come vedremo.

Ad ogni modo, generalmente la moglie, che non ha la possibilità di lavorare e quindi di essere autosufficiente, può avere il diritto di ricevere anche il Tfr del coniuge divorziato, se non si è impegnata in un nuovo matrimonio.

Vediamo, quindi, di capire esattamente in quali circostanze il marito è costretto a versare una quota del proprio trattamento di fine rapporto all’ex compagna.

Quando si può pretendere il tfr del coniuge divorziato?

La moglie ha dei diritti in merito al trattamento di fine rapporto del marito. Ma cosa succede se i coniugi sono divorziati?

In molti pensano che il divorzio possa porre fine definitivamente ai rapporti e agli obblighi tra le parti contrapposte, ma non è così. La legge prevede, infatti, che il soggetto più forte debba mantenere quello più debole, anche se il matrimonio è finito.

A tal proposito è utile chiarire che le norme vigenti prevedono:

  • l’erogazione di un assegno di mantenimento, durante la separazione legale, con il quale si deve garantire alla controparte lo stesso tenore di vita esistente durante il matrimonio
  • l’erogazione di un assegno divorzile, appunto dopo il divorzio, con il quale si deve garantire l’autosufficienza dell’ex coniuge, se non è in grado di lavorare e non ha possedimenti.

Il legislatore, in un certo senso ha voluto mettere un freno alle situazioni in cui una moglie di fatto poteva sfruttare la ricchezza del marito.

Ad ogni modo il soggetto beneficiario di un assegno divorzile, che non si è risposato, ha il diritto di ricevere una quota del Tfr del coniuge divorziato. Ciò può avvenire prima della sentenza definitiva o anche in seguito.

Quindi volendo riassumere è possibile pretendere parte del tfr del coniuge divorziato se:

  • il soggetto richiedente ha il diritto di ricevere l’assegno divorzile, in quanto rappresenta il coniuge debole
  • il richiedente non si è risposato

Va detto anche se, al posto dell’erogazione di un assegno mensile, in fase di trattative l’interessato ha preferito optare per trasferimenti di proprietà, non è possibile vantare altre pretese.

Tfr e assegno divorzile

Abbiamo detto che per ottenere il tfr del coniuge divorziato è necessario avere il diritto a ricevere l’assegno divorzile.

Vediamo però, in quali casi esso viene concesso al soggetto più debole. In genere ha l’obiettivo di permettere all’ex moglie di essere autosufficiente, se non è in grado di farlo in modo autonomo, 

In particolare vengono valutati i seguenti fattori:

  • situazione reddituale di entrambi
  • durata del matrimonio
  • capacità lavorativa della moglie
  • disponibilità di una casa
  • il contributo dato durante il matrimonio

Quest’ultimo aspetto è interessante, dato che il legislatore ha deciso di premiare chi non ha potuto dedicarsi alla carriera lavorativa per occuparsi delle faccende domestiche e della famiglia.

Ad ogni modo il diritto all’assegno divorzile è determinante per potere ottenere una quota del tfr del coniuge divorziato.

Come ottenere il tfr del coniuge divorziato?

Fino ad ora abbiamo evidenziato quelli che sono i requisiti previsti dalla legge per riuscire ad ottenere parte del Trattamento di Fine Rapporto dell’ex marito, dopo un divorzio.

La procedura può essere di due tipi diversi a seconda del momento in cui avviene la liquidazione. In particolare:

  • se viene maturato prima dello scioglimento del matrimonio la quota spettante viene dichiarata direttamente durante la sentenza di divorzio
  • se avviene in un secondo momento, è necessario depositare una specifica istanza presso il tribunale competente. Il giudice, infatti, deve valutare la presenza dei requisiti che abbiamo evidenziato.

Ad ogni modo l’interessato può ottenere il 40% del totale, in rapporto al numero di anni in cui il lavoro è coinciso con la vita matrimoniale. Ciò significa che se il matrimonio è durato 10 anni alla moglie spetta il 40% della cifra accantonata in quel periodo. Ovviamente viene incluso anche il periodo inerente alla separazione legale, fino alla sentenza di divorzio.

Concludendo possiamo dire che, un matrimonio anche se definitivamente concluso, porta con se delle conseguenze, considerando il fatto che marito e moglie hanno vissuto un periodo di vita assieme, gestendo la propria famiglia e facendo scelte più o meno condivise.

Una moglie in difficoltà, che non riesce a trovare lavoro a causa dell’età avanzata, per problemi di salute, o per avere dedicato tempo alla famiglia, sacrificando la carriera, ha il diritto di percepire parte del tfr, visto che ha permesso al marito di concentrarsi sul lavoro durante tutto il periodo della vita matrimoniale.

Tfr coniuge divorziato: ordinanza 7239/2018 della Cassazione

Per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio, l’art. 12 bis della legge 898/1970 afferma che:

1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, quindi, il coniuge divorziato può avere diritto ad una quota del Trattamento di Fine Rapporto.

La Corte di Cassazione ha specificato tale situazione attraverso l’ordinanza n. 7239/2018, stabilendo i seguenti punti:

  • quanto l’art. 12 bis della legge 898/1970 si riferisce alla possibilità che il Trf venga a “a maturare dopo la sentenza" significa che una parte di esso spetta al coniuge, se esso viene maturato prima della sentenza, ma dopo la proposizione della domanda, cioè quando ancora non ci sono soggetti titolari dell’assegno divorzile;
  • se invece il coniuge conclude il rapporto di lavoro dopo la separazione ma prima dell’instaurazione del giudizio di divorzio, può disporre liberamente dell’indennità di fine rapporto e la controparte non può pretendere nulla, anche se titolare dell’assegno di mantenimento



Fonti normative

  • Art. 12 bis legge 898/1970
  • Cassazione ordinanza n. 7239/2018

DIVORZI TFR DEL CONIUGE DIVORZIATO ASSEGNO DIVORZILE TFR SEPARAZIONE E DIVORZIO
Condividi l'articolo:
CERCHI UN AVVOCATO ESPERTO IN SEPARAZIONE E DIVORZIO?
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati.*

Quanto costa il servizio?
Il costo della consulenza legale, qualora decidessi di proseguire, lo concorderai direttamente con l'avvocato con cui ti metteremo in contatto.