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Trasferimento d'azienda: come avviene e quali sono gli effetti?

l trasferimento d’azienda consiste nella cessione di un complesso di beni idoneo all’esercizio di impresa. Vediamo quando è possibile, quali sono gli effetti per i lavoratori e chi deve farsi carico dei debiti e dei crediti maturati.

Prima di iniziare a trattare il nostro argomento, è utile fare un breve premessa per chiarire il significato di termini che spesso vengono utilizzati in modo equivalente nel linguaggio comune, anche se in giurisprudenza indicano realtà diverse, ovvero:

  • Azienda: il complesso di beni utilizzati e organizzati da un imprenditore, che possono essere eterogenei ma con una comune destinazione, cioè l’esercizio d’impresa;
  • Impresa: attività economica e produttiva svolta, grazie all’insieme dei beni.

I beni non necessariamente devono essere di proprietà dell’imprenditore, ma possono essere anche in affitto o leasing. Essi diventano beni aziendali se destinati all’attività economica svolta.
Detto ciò si può parlare di trasferimento d’azienda, in riferimento alla cessione dei beni strumentali. 

Cos’è il trasferimento d’azienda?

Il trasferimento d’azienda avviene quando si verifica un cambiamento nella gestione del complesso produttivo o di una parte di esso. Si tratta di una situazione in grado di determinare diverse conseguenze, anche per quanto riguarda i dipendenti, dato che cambia il datore di lavoro.
La disciplina di riferimento, quindi, da un lato ha l’obiettivo di garantire la flessibilità aziendale, dall’altro di tutelare i diritti dei lavoratori.
In sostanza questi ultimi devono conservare la loro occupazione e i diritti anche dopo il mutamento soggettivo della controparte.

Nel primo comma dell’art. 2112 c.c., possiamo leggere: “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Come accennato, la cessione può riguardare soltanto una parte dell’azienda, ovvero una attività economica in grado di funzionare in modo autonomo. In sostanza per effettuare la cessione di un ramo d’azienda ci devono essere le seguenti condizioni:

  • L’entità in oggetto deve avere una autonomia organizzativa ed economica, e deve perseguire obiettivi propri, accessori a quello principale;
  • I contraenti devono identificare tale autonomia nel momento del trasferimento.

Possiamo, inoltre, distinguere diverse tipologie di trasferimento d’azienda:

  • Inter vivos
  • Mortis causa

In entrambi i casi si applica la medesima disciplina, contenuta negli artt. 2556 e ss. c.c.

La forma deve essere necessariamente scritta, cioè il contratto deve essere redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata, e iscritto nel Registro delle imprese.

Quando è possibile?

Nelle righe precedenti abbiamo visto che la cessione riguarda il complesso dei beni idoneo all’esercizio dell’attività economica, ma quando è effettivamente possibile?


Tale operazione può avvenire a seguito di una fusione che determina la sostituzione della titolarità. Non è determinante lo strumento giuridico utilizzato per attuare l’operazione, quindi può trattarsi di vendita, di affitto, di fusione o di usufrutto.

Le garanzie poste dall’art. 2112 c.c., per quanto riguarda i rapporti di lavoro, non sono applicabili nei seguenti casi:

  • Nell’ipotesi di cessazione dell’attività, con successo ripresa con un diverso imprenditore, di fatto non si tratta di un trasferimento d’azienda ma di un’acquisizione di una realtà produttiva “morta”. Ad ogni modo, in sede giudiziaria, può essere dimostrata la volontà di eludere le tutele previste dalla norma;
  • Nella successione di appalti, come ad esempio il servizio di pulizie o mensa, dato che l’appaltatore subentra con la propria organizzazione. In tal caso non c’è un mutamento della titolarità d’impresa;
  • Se vengono cedute le attrezzature, senza una continuazione dell’attività;
  • Se cambia la ragione sociale;
  • Se viene ceduto il pacchetto di maggioranza, dato che non incide sull’autonomia soggettiva e non integra un passaggio di titolarità;

Gli effetti del trasferimento d’azienda

Un trasferimento d’azienda comporta alcuni effetti significati che è utile evidenziare.

Chi cede l’attività ha l’obbligo di non avviare un’impresa simile, che possa entrare in concorrenza con quella alienata. Il divieto di concorrenza ha l’obiettivo di evitare di creare confusione nella clientela, che potrebbe essere sviata.

  • Le parti, comunque, possono accordarsi con una certa flessibilità, ovvero possono escludere il divieto o ampliarlo fino ad un massimo di 5 anni;
  • L’acquirente, inoltre, deve subentrare nei contratti stipulati, con alcune eccezioni:
  • Le parti possono escludere alcuni rapporti;
  • La regola non si applica ai contratti di carattere personale;
  • La successione si verifica in automatico senza il consenso del contraente ceduto, anche se ha la facoltà di recedere per giusta causa

Come abbiamo già visto, ci sono delle conseguenze anche per quanto riguarda i contratti di lavoro, ovvero i dipendenti non possono essere licenziati e devono mantenere lo stesso contratto. Il legislatore ha evitato che questi ultimo potessero subire dei pregiudizi per eventuali operazioni di cessione. 

Crediti e debiti aziendali

Per concludere è utile sottolineare un aspetto particolarmente significativo quando si parla di trasferimento d’azienda, ovvero la cessione automatica dei debiti e dei crediti.

L’art. 1264 c.c. afferma che: "La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. "

In sostanza anche se non avviene la notifica, ma il trasferimento è stato iscritto nel Registro delle imprese, non è possibile opporsi. Ad ogni modo il debitore che effettua il pagamento all’alienante, in buona fede, vien sempre liberato dell’obbligo. Per quanto riguarda i debiti aziendali, invece, l’alienante si intende liberato degli obblighi relativi all’azienda ceduta solo se i creditori sono d’accordo. Se si tratta di aziende commerciali, per le quali i debiti sono presenti nei libri contabili, entrambe le parti sono obbligate in solido.

Fonti normative

  • Art. 2112 c.c.
  • Art. 1264 c.c.
  • Artt. 2556 e ss c.c.
TRASFERIMENTO D'AZIENDA CESSIONE RAMO D'AZIENDA
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