Procedure esecutive ed espropriazioni: di che cosa si tratta?

Quando un individuo intende agire con il recupero crediti, inizialmente cerca di comunicare in modo “pacifico” con il debitore, per poi intraprendere delle azioni legali se non riesce a trovare degli accordi con lo stesso.

Solitamente viene richiesto al giudice di emettere un decreto ingiuntivo, per “costringere” il soggetto inadempiente ad effettuare il pagamento entro 40 giorni. Se ciò non avviene il creditore può agire forzatamente con il pignoramento.

Come si effettua un'opposizione alle procedure esecutive ed espropriazioni?

L’opposizione all’esecuzione è un’azione attraverso il quale viene contestato il diritto del creditore a procedere con il pignoramento.

Si tratta di una possibilità prevista nel codice di procedura civile, in due diverse varianti:

  • contestazione di un’azione non ancora iniziata: con un’opposizione a precetto;
  • contestazione di un’azione già iniziata: con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Inoltre, l’opposizione all’esecuzione non deve essere confusa con l’opposizione agli atti giudiziari esecutivi, ovvero quella che si può effettuare entro 20 giorni dalla notifica degli stessi, come previsto dall’art. 617 c.p.c.:

L’opposizione all’esecuzione, se questa non è ancora iniziata ma soltanto preannunciata, viene fatta contro il precetto, attraverso un atto di citazione proposto al giudice di cognizione competente, come previsto nel primo comma dell’’art. 615 c.p.c. Se, invece, è già stato notificato l’atto di pignoramento, l’opposizione all’esecuzione di deve proporre con il deposito del ricorso presso il giudice dell’esecuzione stessa.

Procedure esecutive ed espropriazioni forzate

Il massimo grado di trasformazione del diritto è dato dalla conversione dello stesso in una somma di denaro, ogni diritto patrimoniale infatti, può essere soddisfatto mediante il pagamento di una somma. Le procedure esecutive ed espropriazioni forzate si inseriscono in questo frangente poichè consistono nell'esecuzione in forma generica del diritto sostanziale del creditore. Si distingue dall'esecuzione per consegna e rilascio e da quella degli obblighi di fare o non fare.

Le procedure esecutive ed espropriazioni forzate si articolano in tre fasi:

  • ?individuazione e conservazione dell'elemento attivo del patrimonio del debitore;
  • trasformazione dell'elemento attivo del debitore in una somma di denaro;
  • distribuzione del ricavato al creditore o tra i creditori.