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Interversione del possesso: come funziona?

L'interversione del possesso è il cambiamento della detenzione del possesso, usufrutto e diritto di superficie che dà inizio al tempo necessario per l'usucapione del diritto di proprietà.

Il diritto civile stabilisce che l'interversione del possesso è il cambiamento della detenzione del possesso o in possesso e che corrisponde all'esercizio di un diritto reale su una cosa altrui - ne sono un esempio, come detto prima, il diritto di superficie o l'usufrutto di un immobile - in possesso coincidente all'esercizio del diritto di proprietà sulla cosa stessa.

Dal momento del cambiamento, ovvero dell'interversione del possesso, decorre il tempo necessario per l'usucapione del diritto di proprietà così come stabilito dagli articoli 1141 e 1164 del codice civile: articoli, questi, che insieme definiscono ogni aspetto dell'interversione e che, insieme ad alcune sentenze chiave della Cassazione, stabiliscono esattamente i termini perché si realizzi l'interversione di possesso e come la sua messa in atto sia tutt'altro che semplice.

Ci sono però delle modalità precise che si devono verificare per fare sì che si abbia l'interversione del possesso. In particolare, serve un causa proveniente da un terzo o un'opposizione del possessore contro il diritto del proprietario. Dunque, così come prevede la legge, è indispensabile una qualsiasi manifestazione esterna perché non è mai sufficiente, per il verificarsi dell'interversione, un cambiamento dall'interno o, come viene detto in gergo, dall'animus possidendi. E' altresì indispensabile, che l'opposizione nei confronti del proprietario sia inequivocabilmente diretta contro di lui in modo che possa essere portata a sua conoscenza.

Interversione del possesso

L'opposizione di cui sopra, come detto, deve avvenire dall'esterno e, per questo, è bene distinguere le figure di detentore della cosa e possessore della cosa stessa così come la differenza fra detenzione e possesso.

La detenzione è rappresentata dall'avere una cosa nella propria disponibilità mentre il possesso  ha l'ulteriore caratteristica dell'avere intenzione di possedere - ovvero l'animus possidendi - e, dunque, comportarsi come il proprietario della cosa. Spesso, però, le figure di detentore e possessore non sono così nette e distinte ed a volte il detentore si può trasformare in possessore.

Per fare sì che ciò accada, però - come dicevamo - non basta che cambi l'atteggiamento anche psicologico di chi detiene la cosa e che quindi nasca in lui l'animus possidendi, nè che intervenga un fatto esterno qualsiasi a dimostrarne il cambiamento psicologico.

L'inversione del possesso, infatti, è consentita in sole due ipotesi dal nostro ordinamento e nello specifico dall'articolo 1141 del codice civile. In tutti gli altri casi, ovvero quelli non previsti dall'articolo 1141 del codice civile, il detentore della cosa che se ne appropria non è possessore.

Per meglio comprendere come avviene l'interversione del possesso è bene seguire ciò che ha sancito la Corte di Cassazione con la pronuncia numero 8900 dell'11 aprile 2013:

L'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore. L'interversione del possesso, quindi, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessata di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata. Ove la relazione con la res abbia avuto inizio a titolo di detenzione, il protrarsi, anche a lungo, del godimento del bene nonostante la scadenza del termine di durata del rapporto contrattuale attributivo della detenzione stessa, l'inerzia dei proprietari nel richiedere la restituzione della cosa, la mera esternazione - fatta a persone diverse dal possessore - del considerarsi proprietario del bene, sono circostanze inidonee tanto ad escludere l'operatività della norma dell'art. 1141, 2 comma c.c. (in base alla quale chi ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non sia mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore), quanto a configurare un'opposizione al possessore.

In sostanza, ciò che la Cassazione spiega molto accuratamente è che non basta pensare d'essere il proprietario di una cosa ma bisogna comportarsi come tale e far vedere chiaramente questo animus possidendi a chi possedeva la cosa. Inoltre, come spiegato da altre sentenze successive a questa appena vista, la Cassazione pone dei vincoli con i quali non è così semplice dimostrare il verificarsi dell'interversione del possesso.

Interversione del possesso: causa proveniente da un terzo

Il mutamento della detenzione si ha quando il titolo muta per una causa proveniente da un terzo. E' l'esempio dell'appartamento detenuto in locazione che, a seguito dell'apertura di una successione del testatore non proprietario, se ne diventi possessore. A sancire questo è stata la Corte di Cassazione che con la sentenza numero 2599/1997 ha chiarito che:

Per causa proveniente da un terzo si deve intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso e questo in modo indipendente dalla perfezione, efficacia, validità dell'atto medesimo, compresa, anche, l'ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente.

Interversione del possesso: detentore contro possessore

L'altra ipotesi prevista per legge per l'interversione di possesso è quella in cui il detentore faccia opposizione contro il possessore, vantandosi di essere proprietario della cosa e facendo constare al possessore la sua volontà di voler tenere la cosa come propria. In questi casi, l'esempio più calzante è quello dell'inquilino che non paghi più il canone di affitto, non restituisce il bene alla scadenza naturale del contratto e che impesca al proprietario di esercitare il suo diritto. Ma attenzione: non basta comportarsi e vantarsi di essere possessore perché la pratica di interversione possa essere considerata tale.

Articolo 1164: usucapione

Così mentre l'articolo 1141 del codice civile stabilisce i due casi in cui si può verificare l'interversione di possesso per un'opposizione di un terzo, l'articolo 1164 del codice civile si sofferma sull'interversione di possesso nei confronti di chi, dopo aver esercitato il possesso di un diritto reale su una cosa altrui, abbia intenzione di usucapire la proprietà della cosa.

Nello specifico, di fatto, l'articolo 1164 del codice prevede che questo soggetto non può ottenere l'usucapione a meno che il titolo del suo possesso non sia mutato per causa proveniente da un terzo o per una opposizione fatta contro il diritto del proprietario stesso. Viene precisato, inoltre, che il tempo necessario per usucapire una proprietà decorre dalla data in cui è mutato il titolo del possesso stesso.

Usucapione: cosa succede se il proprietario contesta il possesso?

La risposta viene fornita dall'articolo - ancora una volta - 1141 del codice civile, rubricato Mutamento della detenzione in possesso.

Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detentore. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.

​Fonti normative

  • Articolo 1141 del codice civile
  • Articolo 1164 del codice civile
  • Sentenza numero 2599/1997 della Corte di Cassazione
  • Pronuncia numero 8900 dell'11 aprile 2013 della Corte di Cassazione
DIRITTI REALI INTERVERSIONE DEL POSSESSO USUCAPIONE DETENZIONE POSSESSO
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