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Ergastolo: cos’è e quanto dura effettivamente?

L’ergastolo è una detenzione a vita del colpevole. Si tratta di una punizione molto dura, prevista per reati particolarmente gravi, come quelli a stampo mafioso. In alcuni casi sono previsti benefici e sconti premiali, ma non se si tratta di quello ostativo.

In Italia chi commette un reato grave rischia di dovere trascorrere tutta la vita in carcere. Si tratta di un punizione molto severa, molto spesso criticata anche dalla Commissione Europea dei Diritti Umani, soprattutto per quanto riguarda l’ergastolo ostativo, ovvero quello che non prevede premi o benefici per buona condotta.

Ad ogni modo nonostante le critiche, ancora oggi è attiva tale pratica, utilizzata soprattutto per punire le organizzazioni mafiose. Lo scopo, infatti, è quello di impedire a un condannato di comunicare con l’esterno, organizzando attività illegali anche mentre si trova in carcere.

L’isolamento, ad esempio previsto dal 41 bis detto anche “carcere duro”, serve proprio per evitare che il colpevole possa avere informazioni dall’esterno.

Ma, facciamo un passo indietro, analizzando cosa prevedono le norme in materia.

Cos’è l’ergastolo?

L’ergastolo rappresenta la pena più severa prevista dal nostro ordinamento e corrisponde alla reclusione a vita in carcere.

E’ disciplinato dall’art. 22 del codice penale, che afferma:

La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto

Si tratta di un istituto controverso, che è da sempre oggetto di accesi dibattiti nel nostro Paese e in Europa. In particolare l’idea di rinchiudere un soggetto a vita in un carcere si scontra con il principio della risocializzazione del reo, presente nella Costituzione.

Per questo motivo, nonostante la condanna perpetua, sono previsti che alcuni benefici, permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale, se si presentano determinati requisiti.

Non sempre, perciò, un ergastolano deve trascorrere tutta la vita dentro un carcere, ma è necessario fare una distinzione tra ergastolo:

  • semplice: che prevede il riconoscimento di misure premiali
  • ostativo: che non prevede nulla

Benefici e sconti premiali 

In linea generale i condannati che in carcere mantengono una buona condotta e che non risultano essere socialmente pericolosi hanno il diritto di ottenere dei permessi premio. Le uscite non possono superare 15 giorni consecutivi, utili per trascorrere del tempo con i familiari e per coltivare interessi privati. Ad ogni modo in un anno non possono essere più di 45 giorni.

Ma cosa accade agli ergastolani? Hanno diritto ai permessi premio?

La risposta è affermativa, ma soltanto dopo avere scontato almeno 10 anni di pena. In occasione di festività o eventi particolari, essi possono trascorrere delle giornate fuori dall’istituto penitenziario per stare con la famiglia.

Inoltre, tutti i soggetti condannati a pena definitiva, ovvero non più impugnabile, possono accedere alla semilibertà. Ciò significa che possono trascorrere parte del giorno fuori dal carcere per svolgere attività lavorative o istruttive utile al reinserimento sociale.

I condannati all’ergastolo possono usufruire di tale beneficio soltanto dopo avere espiato almeno 20 anni di carcere. Accade quindi che il resto della pena può essere scontata in modo diverso.

Va sottolineato comunque che i permessi premio e la semilibertà non incidono sulla durata della pena, ma consentono all’ergastolano di potere avere contatti con il mondo esterno.

Ma perchè facilitare l’integrazione sociale se il soggetto deve passare la vita in carcere?

In realtà tutti i condannati possono ottenere la liberazione condizionale che permette di trascorrere la parte finale in libertà vigilata fuori dalla prigione.
Ovviamente ciò può accadere soltanto quando il detenuto dimostra di essere pentito di ciò che ha fatto, e dopo avere scontato almeno 30 mesi in carcere, o almeno la metà della pena, se non restano più di 5 anni da scontare.

L’ergastolano può ottenere la libertà condizionale dopo 26 anni di carcere.

L’ergastolo ostativo

Tutto ciò che abbiamo descritto nel paragrafo precedente non è valido quando si tratta di ergastolo ostativo, ovvero la fattispecie più dura, che non prevede alcun beneficio penitenziario, se l’ergastolano non collabora con la giustizia.

Quindi, se il soggetto non decide di diventare un pentito, passerà tutta la vita in prigione, fino al giorno della morte. Tale pena si applica ovviamente ai reati molto gravi, come ad esempio l’associazione mafiosa, il terrorismo, il sequestro a scopo di estorsione e il traffico di stupefacenti.

A tal proposito va menzionato il regime carcerario 41 bis conosciuto anche come “carcere duro”, che prevede il totale isolamento del colpevole per impedire il passaggio di ordini o informazioni tra detenuti e le organizzazioni di appartenenza all’esterno.
Viene applicata soprattutto quando si tratta di boss mafiosi.

Si tratta di una punizione molto dura, che spesso ha aperto discussioni e dibattiti in merito alla sua legittimità.

Il soggetto, infatti, è detenuto in una cella singola senza avere accesso agli spazi comuni, dato che l’ora d’aria avviene in isolamento. Inoltre, non esiste privacy dato che c’è la sorveglianza della polizia penitenziaria 24 ore su 24.

La Corte dei diritti umani di strasburgo ha più volte sanzionato il nostro Paese in merito all’ergastolo ostativo e al 41 bis.

Ergastolo e Commissione Europea dei Diritti Umani

Lasciare un condannato per tutta la vita in carcere, senza la possibilità di potere ottenere dei benefici è in netto contrasto con la funzione rieducativa della pena, sostenuta sia dall’Italia che dall’Europa.

Secondo una parte della giurisprudenza la crudezza della punizione serve come deterrente per il resto della popolazione. Tuttavia non è stato riscontrato una diminuzione del tasso di criminalità.

Va sottolineato anche che, l’art 27 della Costituzione italiana afferma che:

La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

Nonostante i vari dubbi in merito, comunque, la Consulta ha respinto il dubbio di anti costituzionalità dell’ergastolo ostativo, dato che il condannato può sempre collaborare con la giustizia per ottenere dei benefici.

Il carcere a vita, ad ogni modo, è previsto in Italia ma non in tutti i Paesi dell’Europa, per questo motivo l’Italia è spesso al centro di accesi dibattiti all’interno della Corte Europea del Diritto dell’Uomo.

In particolare con la sentenza n. 3896 del 2013 la CEDU ha dichiarato l’ergastolo come contrario a ciò che afferma l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, cioè:

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamenti inumani o degradanti

Nonostante tutto, nel nostro Paese viene sempre utilizzata questa tipologia di pena, anche se per casi sempre più ridotti.

DIRITTO PENALE ERGASTOLO 41 BIS
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