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Fermo e arresto: quali sono le differenze?

Fermo e arresto, quali sono le differenze? Vediamolo insieme e facciamo un po' di chiarezza.

Che cos'è l'arresto in flagranza di reato? O il fermo di indiziato di delitto? Alcuni termini giuridici sono diventati così popolari da poter essere capiti praticamente da tutti e, quindi, anche da chi non ha una laurea in giurisprudenza. Spesso, infatti, su media quali televisione, radio, giornali e internet si parla di cronaca giudiziaria e si citano termini come fermo o arresto, rito abbreviato, patteggiamento, sospensione della pena o ergastolo. E se da una parte questo è un bene per la popolazione che impara a gestire termini e procedure che una volta erano solamente ad uso degli addetti ai lavori, dall'altra alcuni istituti giuridici restano ancora avvolti dal mistero o, meglio, si pensa di sapere che cosa siano ma spesso non è così e si crea confusione o mal comprensione di alcuni eventi visti o letti nelle cronache locali o nazionali.

Tra questi ci sono sicuramente fermo ed arresto che si pensa erroneamente siano termini diversi per dire la stessa cosa. No: nel primo caso  si viene fermati, nel secondo arrestati. E dunque, nonostante ci siano dei punti di contatto evidenti e molto affini, le finalità che i due termini perseguono sono diversi e trovano concretezza solamente al verificarsi di alcuni presupposti necessari al fine di poter applicare l'una o l'altra misura (pre-cautelare come vedremo a breve).

Vediamo, dunque, quali sono le differenze giuridiche fra fermo ed arresto e facciamo chiarezza, una volta per tutte, sul loro significato.

Fermo e arresto: le misure cautelari

Per capire le differenze fra fermo ed arresto, non si può non partire dalle misure cautelari presenti all'interno del processo penale. Il processo penale è un lungo percorso che ha inizio quando le autorità competenti - vedi Procura della Repubblica - viene a sapere di un reato e termina con la sentenza che può essere di condanna o di assoluzione. Nel mezzo sono presenti tantissime sfaccettature, così tante che è quasi impossibile elencarle tutte: informazione di garanzia, richiesta di arciviazione, udienza preliminare, dibattimento, sentenza, e molto molto altro ancora.

E proprio perchè il procedimento penale è molto lungo, la legge consente alle autorità alcuni provvedimenti per evitare che l'imputato, nello svolgersi del procedimento penale, si sottragga alla giustizia oppure commetta altri fatti criminosi o reati: queste sono le misure cautelari.

Le misure cautelari possono essere reali (cioè se riguardano beni dell'imputato o dell'indagato) o personali e limitano la libertà dell'imputato o dell'indagato nel caso in cui le indagini siano ancora ad una fase preliminare.

Fermo e arresto: le misure pre-cautelari

In questo panorama, il fermo e l'arresto sono misure non cautelari ma pre-cautelari. Che cosa vuol dire ciò? In pratica, mentre le misure cautelari devono essere disposte per forza dall'autorità giudiziairia tramite ordinanza, le misure pre-cautelari arrivano ancora prima delle misure cautelari e, dunque, non necessitano di un provvedimento del giudice.

Il fermo e l'arresto sono poste in essere direttamente dalla polizia giudiziaria che, dopo aver catturato il sospetto, deve informare l'autorità giudiziaria che, se ne riterrà validi i presupposti, adotterà una misura cautelare in senso stretto.

L'arresto

E' eseguito direttamente dalla polizia giudiziaria quando una persona è colta in flagranza di reato ovvero nel momento in cui sta compiendo un crimine. L'arresto, in pratica, consiste nella cattura immediata di colui che viene colto mentre commette il reato. Non essendo una misura cautelare, gli agenti di polizia possono agire senza dover attendere il prermesso del giudice ed il motivo di ciò è molto semplice: non sia ha il tempo materiale di attendere l'autorizzazione del giudice per poter prendere una persona mentre commette un reato; la legge, dunque, consente di arrestare subito il responsabile del crimine per porre fine al comportamento criminoso.

Gli arresti domicialiari, invece, sono una misura cautelare e, dunque, vengono decisi dal giudice che, con una ordinanza, vieta all'imputato o all'indagato di allontanarsi dalla sua dimora privata o da un luogo pubblico di cura o di assistenza. Questo provvedimento è preventivo per evitare che l'imputato o l'indagato possa compiere il gesto di sottrarsialla giustizia ad esempio scappando e lasciando il Paese o diventando latitante.

Il fermo

Molto simile ma diverso dall'arresto è il fermo detto, tecnicamente, fermo di indiziato di delitto. La differenza principale con l'arresto è che questo non presuppone la flagranza del reato: il fermo, dunque, proprio perché manca l'urgenza dettata dall'arresto in flagranza di reato, viene di solito disposto dal pubblico ministero ed eseguito, dietro suo ordine, dalla polizia giudiziaria.

Secondo quanto previsto dal codice di procedura penale, anche se non c'è flagranza di reato ma sussistono determinate condizioni e fatto ritenere fondato il pericolo di fuga dell'imputato o indagato, il pubblico ministero dispone il fermo della persona indiziata di un delitto. La legge, inoltre, stabilisce che il fermo può essere eseguito per delitti che prevodono la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore ad un minimo di 2 anni ed a 6 di massimo o per delitti che riguardano armi da guerra, esplosivi o delitti commessi per finalità di terrorismo (anche internazionale) o eversione dell'ordine democratico.

Fermo e arresto: ecco cosa accade dopo

Visto, dunque, cosa sono fermo e arresto, ecco che cosa accade dopo che la polizia ha proceduto ad applicare queste due misure per la persona colta in flagranza di reato o fortemente indiziata.

Una volta che è stato eseguito l'arresto o il fermo da parte della polizia, questa deve darne immediatamente notizia al pubblico ministero. E' diritto della persona arrestata ricevere una comunicazione scritta in forma chiara e tradotta - se l'imputato o indagato non capisce la lingua italiana, dove sono espressi i diritti di:

  • ​poter nominare un difensore di fiducia e di poter essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
  • ottenere un interprete e la traduzione degli atti fondamentali;
  • ottenere informazioni in merito all'accusa;
  • avvalersi della facoltà di non rispondere;
  • accedere agli atti relativi all'arresto o al fermo;
  • accedere ad assistenza medica di urgenza;
  • dare avviso ai familiari;
  • essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
  • comparire davanti al giudice per rendere l'interrogatorio e proporre ricorso per casazione contro l'ordinanza che ha deciso l'arresto o il fermo.

Inoltre, la polizia dovrà mettere l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero entro e non oltre 24 ore, pena l'inefficacia delle misura. Nello stesso tempo, ovvero entro le ventiquattro ore, deve presentare il verbale che descrive le motivazioni dell'arrsto o del fermo, anche per via telematica, a meno che non sia il pubblico ministero a dare una dilazione maggiore di tempo. La disponibilità del fermato o arrestato per il pubblico ministero sia ha quando l'imputato o indagato è portato presso la casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

Fermo e arresto: le differenze

Per renderla comprensibile, sia l'arresto che il fermo sono misure pre-cautelari nonostante si distinguano per diversi presupposti. Come detto, solo per l'arresto è prevista la flagranza di reato mentre per il fermo sono necessari gravi indizi di colpevolezza ed il concreto pericolo di fuga.

All'arresto provvede direttamente la polizia mentre per il fermo si deve avere il mandato del pubblico ministero e, solamente in via eccezionale, può essere eseguito d'ufficio dalla polizia giudiziaria.

Fonti normative

  • ​Art. 274 codice di procedura penale;
  • Art. 282-ter codice di procedura penale;
  • Art. 283 codice di procedura penale;
  • Art. 284 codice di procedura penale;
  • Art. 380, 381, 382, 383, 384, 386, 388, 389, 390 e 391 codice di procedura penale.
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