Il patteggiamento, detto anche applicazione della pena su richiesta delle parti prevede che il P.M e l’imputato possano chiedere al giudice una pena inferiore, a determinate condizioni. Ma, non sempre è possibile fare tale richiesta.
In alcune particolari circostanze difesa e accusa possono accordarsi senza andare in giudizio. Si tratta di una possibilità che la legge concede se i reati in oggetto non sono gravi, per evitare di intasare la macchina della giustizia, ma anche per permettere alle parti di avere alcuni vantaggi.
In particolare l’imputato può ottenere un pena detentiva diminuita fino a un terzo, anche se deve rinunciare al diritto di potersi difendere e proclamare innocente. L’accusa, invece, non può controvertere sulla questione, ma può avere un notevole risparmio di tempo e risorse.
Il fatto cruciale, quindi, riguarda l’accordo tra l’imputato e il P.M in merito allo sconto di pena da ottenere, ma la decisione finale viene sempre presa dal Giudice, valutando la situazione.
Ad ogni modo non è possibile procedere in tal senso se si tratta di delitti di criminalità organizzata, di terrorismo o di delitti contro la libertà sessuale o la personalità individuale.
Ma, procediamo con ordine, cercando di analizzare l’argomento in modo dettagliato nelle prossime righe.
Il patteggiamento, tecnicamente viene definito anche come “applicazione della pena su richiesta delle parti”, ovvero un procedimento speciale, descritto dall’art. 444 del codice di procedura penale come segue:
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria
In sostanza, perciò, è fondamentale che ci sia un accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero per quanto riguarda l’entità della pena da irrogare.
Ci può essere uno sconto fino un terzo al massimo, ma l’imputato deve rinunciare alla possibilità di dimostrare la propria innocenza.
Volendo specificare ulteriormente possiamo dire che il P.M e l’accusato possono chiedere al giudice di applicare:
In seguito, comunque, è il giudice a decidere se legittimare o meno l’accordo preso.
In particolare, il P.M. dovrà concordare con il patteggiamento dopo aver:
Si tenga conto che la scelta di patteggiare non deve essere motivata dal P.M. Sul perché tale motivazione non sia richiesta, gli studiosi sottolineano come il legislatore abbia ritenuto tale elemento superfluo, considerato che comunque è previsto il vaglio da parte del giudice.
Momento centrale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti è l’accordo tra l’imputato e il P.M., che avrà come oggetto il quantum della pena da applicare per il fatto descritto nell’imputazione.
Tuttavia, sebbene sia una condizione necessaria, l’accordo non è condizione sufficiente: occorre infatti che il giudice verifichi i presupposti di applicabilità dell’accordo.
La richiesta di patteggiamento può essere formulata già durante lo svolgimento delle indagini preliminari e, quindi, anche prima dell'azione penale (art. 447 c.p.p.). Essa, tuttavia, non può intervenire dopo la chiusura dell'udienza preliminare, che funge da cd. sbarramento finale (art. 446 c.p.p.).
Tuttavia, se il P.M. attiva unilateralmente altri riti, la richiesta di patteggiamento resta ammissibile, purché formulata tempestivamente.
Di conseguenza, sono previsti termini diversi se la richiesta avviene nel corso del giudizio direttissimo (nel qual caso potrà essere formulata fino all'apertura del dibattimento), del giudizio immediato (nel qual caso potrà essere formulata entro 15 giorni dalla emissione del decreto che dispone il giudizio immediato) o del procedimento per decreto penale (nel qual caso potrà essere formulata con l’opposizione).
Per il solo patteggiamento ristretto, ovvero per i reati meno gravi, è inoltre prevista la liberazione dell’imputato dall’obbligo di pagare le spese processuali, e l’esenzione da pene accessorie e misure di sicurezza (tranne la confisca).
Ancora, è prevista la non menzione della sentenza nel certificato generale del casellario giudiziale e, se la pena concordata non comporta oltre 2 anni di detenzione, può essere sospesa sub condicione e la relativa condanna può evolversi in una declaratoria di estinzione del reato se nei 5 anni successivi alla sentenza l’imputato non commette altro delitto, o se nei 2 anni successivi non si rende responsabile di una contravvenzione della stessa indole di quella che aveva costituito oggetto di accordo.
Anche per l’accusa il patteggiamento comporta diverse rinunce. In particolare, l’accusa dovrà privarsi della possibilità di controvertere sulle questioni di fatto e di diritto connesse col tema dell’imputazione.
Tuttavia numerosi sono i vantaggi anche per l’accusa, come ad esempio il notevole significativo risparmio di risorse.
Quanto sopra non è però elemento sufficiente affinché il P.M. debba obbligatoriamente operare in questo senso, dovendo invece preferire non tanto le valutazioni di opportunità, quanto invece sul ricorso a parametri obiettivi.
Il patteggiamento è in ogni caso escluso nei procedimenti per:
Ancora, è escluso in riferimento a delinquenti abituali, professionali o per tendenza o plurirecidivi, che devono rispondere di reati punibili con sanzione detentiva superiore a 2 anni.
Il patteggiamento è infine escluso anche nel procedimento minorile, e risulta essere incompatibile con la giurisdizione conciliativa del giudice di pace.
Al fine di scoraggiare l’accesso a tale rito da parte di coloro che hanno commesso gravi illiceità, e che domandano di patteggiare pene detentive tra i 2 e i 5 anni, oggi sussistono due tipi di patteggiamento con altrettanti ridimensionamenti della premialità:
Il patteggiamento, innanzitutto è ammesso solo entro determinati limiti e non è appliacbile per alcuni reati.
Lo stesso art. 444 cpp limita l'applicabilità del patteggiamento quando una pena detentiva (tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo) superi i cinque anni.
In base al secondo comma sono poi esclusi dal patteggiamento una serie di procedimenti come quelli relativi a delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e violenza sessuale di gruppo e, comunque, tutti quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza o recidivi qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
Nei procedimenti previsti per altri delitti, come ad esempio quelli di peculato o concussione, la richiesta di patteggiamento è ammissibile solo se sono stati integralmente restituiti il prezzo o il profitto del reato.
Inoltre si rammenta come la giurisprudenza di legittimità sia pervenuta ad ammettere che in materia di patteggiamento, così come sopra definito, l'eventuale richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, richiesta dal prevenuto che abbia già beneficiato della stessa in occasione di precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., dal momento che, imprescindibilmente e per espressa prescrizione normativa, il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo (Cassazione n. 13534/2017).
Giova a questo punto, rimandando a successivo approfondimento un dettaglio sull’intera procedura, ricordare che al giudice spetterà la verifica dell’ammissibilità della richiesta controllando che:
Per addivenire a una pronuncia di accoglimento il giudice, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell’applicazione e della comparazione delle circostanze prospettate dalla parti e la congruità della pena indicata e, in ogni caso, deve controllare che non sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
La decisione in merito al patteggiamento è assunta dal giudice con sentenza impugnabile solo con ricorso per Cassazione
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