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Misure precautelari: quali sono e quando vengono adottate?

Le misure precautelari vengono adottare in casi eccezionali di necessità e urgenza dalle autorità di pubblica sicurezza, per limitare provvisoriamente la libertà personale di alcuni individui. Vediamo quali sono e come funzionano.

Nel diritto penale, i procedimenti per accertare le dinamiche dei fatti e la colpevolezza di un soggetto iniziano generalmente con l’invio della notizia del reato alla Procura della Repubblica. In seguito vengono avviate delle indagini preliminari per recuperare prove a supporto dell’accusa, per poi rinviare il caso a giudizio se ci sono elementi sufficienti.

In alcune situazioni, però, la procedura è diversa, dato che le forze dell’ordine sono legittimate per legge ad adottare delle soluzioni preventive, che possono provvisoriamente limitare la libertà del soggetto in questione.

L’arresto in flagranza di reato, il fermo dell’indiziato e l’allontanamento dalla casa familiare vengono adottati in casi eccezionali e di urgenza, per evitare che l’intero procedimento venga compromesso dal comportamento dell’indagato.

Nelle prossime righe cercheremo di approfondire l’argomento, sottolineando l’importanza delle misure precautelari, descrivendo quali sono e in quali circostanze possono essere adottate.

Misure precautelari: a cosa servono?

Generalmente nel diritto penali le misure che prevedono una limitazione della libertà di un individuo devono essere prese dalle autorità giudiziarie, attraverso un’ordinanza.
Come abbiamo detto, però, in alcune circostanze è necessario prendere delle decisioni immediate per evitare di compromettere il procedimento. Ciò significa che le cosiddette misure precautelari possono essere disposte direttamente dalla polizia giudiziaria, senza il bisogno di un provvedimento di un giudice.

In particolare, dopo avere catturato una persona sospettata di avere commesso un reato, la polizia può adottare una delle seguenti soluzioni:

Si tratta di decisioni che possono essere prese subito senza dovere attendere che sia emessa un’ordinanza.

Ovviamente deve essere immediatamente informata l’autorità giudiziaria competente, che può decidere di adottare una misura cautelare in senso stretto.

Per capire quanto avviene è necessario analizzare nel dettaglio come funziona un procedimento penale. Si tratta, infatti, di un percorso che inizia quando la notizia del reato arriva alla Procura della Repubblica e finisce con una sentenza di condanna o assoluzione.

In mezzo ci sono svariate fasi, utili per potere condurre il processo in modo corretto.
Fatto sta che le tempistiche possono essere anche molto lunghe, se ci sono varie prove da valutare e documenti da analizzare.

Durante tale periodo, in alcuni casi, esiste il rischio che l’imputato possa cercare di sottrarsi alla giustizia e che commetta altri crimini. Per questo motivo il legislatore ha previsto la possibilità di adottare delle misure precautelari per evitare le suddette problematiche.

Misure precautelari: l’arresto in flagranza 

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere con l’arresto in flagranza anche senza disposizione del PM. Quest’ultimo può ordinare l’arresto se il reato flagrante viene commesso in udienza, ma è investito dal potere generico di potere ordinare alle forze dell’ordine di potere procedere di propria iniziativa in alcune ipotesi.
In certe situazioni l’arresto è comunque obbligatorio.

Si parla di stato di flagranza quando il fatto commesso rientra nell’elenco stabilito dalla legge. In particolare si può verificare:

  • uno stato di flagranza proprio, se un individuo viene colto a commettere un reato
  • uno stato di flagranza improprio se dopo il reato un soggetto viene inseguito dalla polizia o da altre persone, o chi viene sorpreso con oggetti in mano o altre tracce che possono presumere che abbia commesso il reato

In alcune leggi speciali, ad esempio nella 401/89 che ha l’obiettivo di contrastare la violenza sportiva, si fa riferimento anche alla flagranza differita, secondo la quale è possibile arrestare entro 48 ore dai fatti un soggetto, solo sulla base di foto e video che ne dimostrano la colpevolezza.

Ad ogni modo, la legge prevede:

  • l’arresto obbligatorio per i delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali è prevista la pena all’ergastolo e la reclusione non inferiore a 5 anni, oppure se vengono lesi beni giuridici di primaria importanza
  • l’arresto è facoltativo per i delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali è prevista la reclusione per massimo 3 anni, o per delitti colposi con pena massima di 5 anni.

Misure precautelari: fermo dell’indiziato

Passiamo dunque a occuparci più brevemente del fermo dell’indiziato. Il c.p.c. ci informa che è titolare del potere di disporre il fermo con decreto il P.M., e che gli ufficiali e gli agenti di polizia possono procedere al fermo di propria iniziativa solamente prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini o quando sia successivamente individuato l’indiziato, o nel caso in cui sopravvengono specifici elementi, come il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato possa presto darsi alla fuga, e che non sia possibile per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del P.M..

È previsto che la polizia possa procedere al fermo di propria iniziativa anche sulla base dei commi 4 e 5 dell’art. 307, ovvero quando l’imputato trasgredisce a una misura cautelare e sta per darsi alla fuga.

È poi stimato il fermo anche nel caso previsto dall’art. 384: il P.M. se ha l’assenso del procuratore della Repubblica, può disporre il fermo quando sussistono elementi specifici che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga della persona gravemente indiziata di un delitto per cui la legge preveda la pena dell’ergastolo o della reclusione nel minimo di 2 anni, o ancora di un delitto che riguarda armi da guerra e esplosivi, o ancora un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.

Misure precautelari: allontanamento della casa familiare

Sulla base dell’art. 384-bis, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno infatti la facoltà di disporre, previa autorizzazione del P.M., l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti particolari, dove sussistono dei motivi fondati che fanno ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.

La legge prevede peraltro, in questi casi, che gli agenti di polizia informino la vittima della presenza dei centri antiviolenza presenti sul territorio e soprattutto nella zona di residenza. Su richiesta della vittima, dovranno anche mettere in contatto la stessa con le strutture assistenziali.

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