Il reverse charge edilizia è stato oggetto di modifiche normative negli ultimi anni. In particolare sono state aggiunte una serie di nuove tipologie di operazioni, non previste in passato e introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.
In alcune particolari situazioni il legislatore ha previsto un’inversione contabile per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA. In pratica succede che il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi, debba assolvere l’imposta in luogo del cedente o prestatore. Ovviamente ciò accade se il si tratta di un soggetto passivo nel territorio italiano.
Il riferimento normativo è dato dall’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre del 1972, ma dal 1 gennaio 1025 sono state introdotte nuove ipotesi di applicazione inerenti a tre diversi settori, ovvero quello energetico, della grande distribuzione ed edile.
In modo particolare per quanto riguarda il reverse charge edilizia, inizialmente veniva applicato soltanto per i subappalti, mentre ora è obbligatorio anche per altre tipologie di attività, come vedremo.
Prima di soffermarci ad analizzare quali sono gli obblighi nel settore dell’edilizia, è utile fare una premessa per comprendere cosa si intende per reverse charge.
Si tratta di un termine che letteralmente significa inversione contabile, quindi collegato al modo in cui devono essere pagate le imposte nel momento in cui avviene una compravendita di un prodotto o l’erogazione di un servizio.
In alcuni casi, infatti, è necessario utilizzare modalità diverse rispetto a quelle standard per calcolare l’imposta sul valore aggiunto, o meglio la tassa viene addebitata ad un soggetto diverso rispetto al solito.
Quindi se generalmente il debitore d’imposta è il cessionario, con l’inversione la “palla” passa al committente.
La tassa viene trasferita, o caricata “charge” in modo contrario “reverse” alla procedura standard.
Utilizzando altre parole possiamo dire che, se il compratore è un soggetto passivo d’imposta deve versare l’Iva al posto del venditore.
Tale procedura viene utilizzata nel nostro Paese ma anche in europa per evitare l’evasione fiscale.
A livello pratico il soggetto che emette la fattura non deve indicare l’Iva, ma deve inserire una dicitura del tipo:
“Operazione esente da imposta da bollo e senza addebito dell’IVA ai sensi dell’art. 17 DPR 633/1972”
E’ compito del destinatario regolarizzare le scritture contabili, inserendo l’Iva da versare allo Stato.
Tale obbligo è previsto anche quando si parla di:
Si tratta di una procedura che prevede una inversione contabile per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, cioè l’Iva.
La tassa deve, quindi, essere versata dal destinatario di un determinato bene o servizio, invece che dal cedente.
Il venditore, in ogni caso, è tenuto ad emettere la fattura, senza indicare l’Iva, ma sottolineando che si tratta di una inversione contabile, attraverso la dicitura che abbiamo visto nel paragrafo precedente.
Il destinatario deve, poi, farsi carico dell’onere.
Va sottolineato che, in caso di inadempimenti sono previste delle sanzioni amministrative, come previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 471/1997.
Il reverse charge in edilizia era inizialmente applicabile soltanto da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che si occupano di costruzione o ristrutturazione di immobili, nei confronti di un altro subappaltatore o dell’appaltatore principale. Tutto ciò era disciplinato dall’art.17 del dpr 633/1972.
Innanzitutto, quindi, si deve trattare di operazioni di natura edile, regolate da rapporti contrattuali che si possono ricondurre al negozio dell’appalto o della prestazione d’opera.
Per subappalto si intende un contratto derivato, attraverso il quale si incarica un terzo soggetto ad eseguire in tutto o in parte l’opera precedentemente assunta da un altro.
Ad esso va applicata la stessa disciplina del contratto base, ciò significa che se l’appalto stesso è invalido o sottoposto a risoluzione anche il subappalto subisce la stessa sorte, come piùvolte ribadito dalla Corte di Cassazione.
Ad ogni modo, la norma inerente all’inversione contabile, ha subito della modifiche a partire dal 1 gennaio 2015, con la Legge di Stabilità 2015, attraverso la quale è stato ampliato il campo di applicazione del reverse charge edilizia.
Come già anticipato, l’art. 17 del dpr 633/1972, ovvero il riferimento normativo per quanto riguarda il reverse charge in edilizia, è stato recentemente modificato.
In pratica, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate, dal 1 gennaio 2015 c’è stata una estensione dell’obbligo dell’inversione contabile ad altri settori legati all’ambito edile.
In particolare esso, ora, riguarda anche:
Per individuare correttamente tutte le operazioni rientranti in tale procedura è sufficiente analizzare tutte le attività inerenti alla Tabella ATECO 2007.
Di fatto si continua ad applicare il reverse charge in edilizia per i subappalti, ma allargano la procedura anche agli appalti o a prestazioni riconducibili al settore costruzioni.
Secondo l’Ue per applicare il reverse charge di deve fare riferimento alla nozione di bene immobile, quindi le operazioni rese su fabbricati civili, ad uso industriale, commerciale o artigianali, ma anche su parti di essi.
Le imprese che effettuano demolizione o smantellamento di edifici nei confronti di un soggetto passivo d’Iva devono fatturare come abbiamo specificato sopra, ovvero senza indicare l’imposta sul valore aggiunto, che verrà versata dal destinatario del servizio.
Lo stesso discorso è valido per gli installatore di impianti e per i servizi di pulizia, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, cioè appalto, subappalto, o contratto d’opera.
Nei casi individuati, quindi si deve operare nel seguente modo:
Da quanto abbiamo detto risulta facile intuire che il soggetto cedente, rischia di trovarsi in una situazione di cronicità del credito Iva.
Per tale motivo è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza
Eventuali inadempienze in materia possono essere sanate:
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