Il reverse charge con la fattura elettronica come deve essere indicato? Quali sono i cambiamenti significativi per quanto riguarda l’inversione contabile a seguito dell’obbligo dell’ e-fattura? Scopriamolo insieme.
Come è noto, a partire dal 1 luglio 2019 è divenuto obbligatorio per tutti, o quasi, l’utilizzo delle fatture elettroniche, come previsto dal decreto legislativo n. 119/2018.
Non si tratta di una novità assoluto per il nostro Paese, visto che dal 2014 tale procedura era già divenuta obbligatoria per quanto riguarda i rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Ora, che la questione interessa molti più operatori è lecito porsi delle domande specifiche, ad esempio come deve essere indicato il reverse charge con la fatturazione elettronica.
L’argomento è piuttosto tecnico, e non di facile comprensione, ma è indispensabile capire il funzionamento per evitare di dovere pagare le sanzioni previste dalla legge in caso di inadempimenti.
Nel caso in cui, fossero arrivate delle cartelle esattoriali o degli accertamenti in merito, il nostro consiglio è quello di affidarsi ad un avvocato tributarista competente, per capire cosa è successo effettivamente.
Per capire come deve essere indicato il reverse charge nella fattura elettronica è necessario fare prima un passo indietro, andando a specificare come funzionano le tanto temute e-fatture.
Il legislatore ha voluto introdurre un sistema digitale per emettere, trasmettere e conservare le fatture, per evitare gli sprechi connessi per la stampa e la spedizione delle stesse. L’obiettivo, quindi è quello di abbandonare il supporto cartaceo, incentivando la modernizzazione dell’intero sistema.
Per molti anni, infatti, le fatture sono state compilate senza rispettare uno standard preciso, molto spesso utilizzando semplicemente carta e penna, oppure svariate software più o meno avanzati, e poi inviati tramite posta o email al destinatario.
A partire da quest’anno invece, quasi tutti sono costretti a seguire un percorso standardizzato, che di fatto ha unificato la procedura.
Ma chi è obbligato ad utilizzare questa nuova metodologia?
Sono coinvolti tutti i soggetti privati che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi, che risiedono nel territorio italiano.
Sono esclusi dall’obbligo:
Ad ogni modo, seppur esonerati, i soggetti sopra indicati devono essere in grado di ricevere le fatture elettroniche inviate da altri.
I primi passi da seguire per mettersi in regola sono i seguenti:
I dati da inserire non sono diversi da quelli previsti in precedenza, soltanto che ora è necessario generare un file nel formato xml, per poterla inviare correttamente.
Ma, come si inserisce il reverse charge nella fatturazione elettronica? Ovvero quali sono le procedure da seguire per operare correttamente?
Innanzitutto è utile chiarire che con il termine reverse charge si fa riferimento ad una inversione contabile, cioè a un modo diverso con il quale vengono pagate le imposte.
Quindi, se di norma il debitore nei confronti dell’imposta sul valore è il cessionario, con l’inversione, tale incombenza ricade sull’acquirente, che dovrà quindi provvedere a versare l’Iva allo Stato.
Di fatto la tassa viene trasferita, o meglio caricata “charge” al contrario “reverse”.
Succede, quindi, che il compratore, se è un soggetto passivo d’imposta dovrà farsi carico di contabilizzare e versare l’iva.
In pratica succede che nella fattura emessa dal venditore non è presente la voce relativa all’imposta, ma soltanto una dicitura di questo tipo:
“Operazione soggetta al reverse charge in conformità all’art. 17, comma 6, lettera a-ter, DPR 633/1972 con applicazione dell’IVA a carico del destinatario della fattura"
Detto ciò, risulta evidente che il reverse charge con la fatturazione elettronica potrebbe funzionare in modo diverso.
Ma qual è esattamente lo scopo di questa particolare procedura contabile?
L’obiettivo primario del legislatore è quello di evitare l’evasione fiscale sia a livello nazionale che comunitario.
Il riferimento normativo è dato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre del 1972. L’art. 17 dello stesso, infatti, recita:
L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
L'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate occasionalmente nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero ed alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3 rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, e' dovuta dai cessionari o committenti, quando
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.
Il reverse charge con fatturazione elettronica è obbligatorio per le seguenti operazioni:
In particolare si tratta di una procedura molto utile per quanto riguarda le transazioni intracomunitarie, dato che l’imposta deve essere pagata nel paese dell’acquirente.
In base a quanto abbiamo detto fino ad ora, risolte evidente che bisogna prestare particolare attenzione al reverse charge con la fatturazione elettronica.
Ad ogni modo va precisato che, le operazioni con l’estero non sono coinvolte dalle novità inerenti all’e-fattura, quindi sostanzialmente tutto rimane come prima.
Ma cosa avviene negli altri casi? Come può essere integrata l’Iva se di fatto non è possibile modificare una fattura ricevuta?
L’Agenzia delle Entrate a tal proposito ha sottolineato che si devono utilizzare le modalità già previste in precedenza, ovvero si deve predisporre un nuovo documento, da allegare alla fattura originaria, reso anch’esso non modificabile, con l’apposizione di un riferimento temporale e con la firma elettronica qualificata.
Vediamo ora come funziona la gestione dell’autofattura, ovvero nei casi in cui il committente non riceve la fattura e deve provvedere ad emettere la stessa entro 4 mesi dall’operazione.
In tal caso il documento deve essere emesso in formato xml, utilizzando il codice di tipo “TD20”.
Va sottolineato comunque che in caso di inadempimenti per quanto riguarda il reverse charge con la fatturazione elettronica, sono previste delle sanzioni.
L’art. 6 del decreto legislativo 471/1997 prevede infatti le seguenti sanzioni amministrative:
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