La querela per ingiuria non è più prevista dal nostro sistema giuridico dal 2016, anno in cui è stato depenalizzato il reato. Ora la vittima può procedere solamente con un causa civile con l’obiettivo di ottenere un risarcimento danni.
Chi subisce una minaccia od offesa verbale che ritiene grave non ha più la possibilità di sporgere una querela per incolpare il presunto colpevole. Ciò significa che, non bisogna più recarsi dai Carabinieri per raccontare i fatti. Il caso, infatti, verrebbe automaticamente archiviato d’ufficio dalla Procura della Repubblica, senza nemmeno svolgere delle indagini.
A seguito all’approvazione del Decreto Legislativo n.7 del 15 gennaio 2016 l’ingiuria non rientra più tra i reati punibili penalmente, ed è possibile agire soltanto in sede civile, in presenza di un avvocato civilista.
Per riuscire ad ottenere un risarcimento danni, in ogni caso, bisogna dimostrare i fatti con prove certe, difficili da reperire, per questo motivo è indispensabile affidarsi a un legale competente, in grado di consigliare al meglio il proprio cliente.
Prima di analizzare cosa si può fare in caso di ingiuria, è opportuno fare un premessa per capire cosa significa querela nel diritto italiano. Spesso, infatti, vengono usati come sinonimi due termini che in realtà indicano situazioni leggermente diverse, sebbene riferiti allo stesso argomento. Stiamo parlando di:
La denuncia è un atto con il quale, qualsiasi persona, può portare a conoscenza delle autorità un determinato fatto, ovvero un reato perseguibile d’ufficio. Si tratta di una decisione facoltativa, fatto salvo per i casi particolarmente gravi previsti dalla legge. Può essere fatta in modalità scritta od orale. Non è previsto alcun termine per sporgere una denuncia.
La querela, invece, deve essere fatta dalla persona offesa, direttamente o tramite un procuratore speciale, ad esempio un avvocato. Per alcuni reati, infatti, è possibile procedere solamente in presenza di una querela di parte, cioè solo se la vittima decide di accusare il presunto colpevole raccontando i fatti. Senza tale atto non è possibile attivare alcun procedimento se il reato non è punibile d’ufficio.
Quindi, quando si parla di querela per ingiuria si fa riferimento alla possibilità della persona offesa di raccontare l’accaduto alle autorità per poi procedere nei confronti del colpevole.
In altre parole attraverso la querela di attiva la cosiddetta condizione di procedibilità, in base al reato segnalato direttamente dalla vittima. La notizia del reato, però, deve essere comunicata entro 3 mesi dal fatto, pena la decadenza.
Detto ciò va sottolineato che per il reato dall’art. 594 del codice penale, ora abrogato, era necessaria la querela di parte, quindi fatta direttamente dalla vittima o da un procuratore.
Fino a qualche anno fa era possibile fare una querela per ingiuria quando si veniva offesi pesantemente da un altro soggetto, in modo diretto o tramite i mezzi di comunicazione quali il telefono, lo smartphone o i social network.
Ora non è più possibile procedere penalmente per punire i responsabili, ma è necessario instaurare una causa civile.
Innanzitutto bisogna chiarire che tale situazione si verifica quando l’offesa è fatta in presenza della vittima, che ha quindi la possibilità di controbattere per difendersi. Se la lesione della reputazione e dell’onore, invece, viene effettuata in assenza dell’interessato si parla di diffamazione, una situazione considerata diversa dalla giurisprudenza, tanto che è ancora considerato un reato penale.
In altre parole, nel nostro Paese sono previste conseguenze diverse, a fronte di fatti simili tra loro, ma con sfumature differenti:
In sostanza il legislatore ha individuato meno importante una querela per ingiuria rispetto a quella per diffamazione. Di fatto, come vedremo a breve è quasi impossibile riuscire a punire il responsabile di tale azione, come ottenere un risarcimento per danni.
Dopo avere capito cosa significa effettuare una querela per ingiuria, vediamo ora di analizzare in modo dettagliato cosa è cambiato negli ultimi anni, e come può effettivamente difendersi chi è vittima di ingiuria.
Il primo aspetto da ribadire è che non è più possibile effettuare una querela, o una denuncia, in quanto il caso verrebbe automaticamente archiviato presso la Procura della Repubblica, senza aprire alcuna indagine.
Infatti, da quanto è stato introdotto il Decreto Legislativo n.7 del 15 gennaio 2016, è possibile agire soltanto in sede civile.
Il riferimento normativo era l’art. 594 del codice penale, che dichiarava:
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
Come possiamo leggere, quindi, la punizione massima era la reclusione in carcere fino a un anno, in caso di ingiuria aggravata. Si trattava di un deterrente utile per scongiurare offese esagerate, in grado di ledere l’onore di un individuo.
Ora tutto ciò non esiste più e la vittima, non potendo più effettuare una denuncia ai carabinieri, può solamente affidarsi a un avvocato civilista competente in materia e iniziare una causa civile, spesso molto lunga e costosa.
L’unica punizione per il colpevole è il pagamento di una multa e un risarcimento danni in base alla gravità dei fatti. tutto ciò può avvenire solamente se la vittima decide di procedere in giudizio.
Per importi inferiori a 5 mila euro la situazione viene discussa presso il Giudice di Pace, mente per cifre più elevate si ricorre al Tribunale.
Perciò la vittima deve ricordarsi che è del tutto inutile la querela per ingiuria, e per ottenere di risultati deve, come primo passo, individuare l’avvocato civilista più adatto a trattare il suo caso.
Chi ritiene di essere vittima di offese particolarmente pesanti, oggi, non ha più la possibilità di effettuare una querela per ingiuria, a seguito della depenalizzazione del reato, e la conseguente abrogazione dell’art 594 del codice penale.
L’unica alternativa rimasta è citare in giudizio il presunto colpevole per ottenere un risarcimento danni. Non si tratta di un situazione semplice, e spesso nemmeno conveniente. Le cause civili, infatti, sono molto lunghe in Italia e molto costose.
Senza avere la certezza di riuscire a vincere la causa, quindi, non è consigliabile agire, in quanto le spese sarebbero troppo elevate. In caso di perdita, infatti, si dovrebbero pagare anche le spese legali della controparte.
Non sempre è facile dimostrare i fatti, sono necessarie delle prove oggettive, in quanto la sola testimonianza della vittima non è sufficiente. L’ideale sarebbe avere delle registrazioni audio dell’accaduto, ma è improbabile riuscire a prevedere un’offesa ed essere pronti per registrarla.
Se gli insulti vengono fatti nel web, attraverso i Social Network ci potrebbero essere maggiori chance di recuperare delle prove, ma è fondamentale la consulenza di un esperto, per evitare di agire impulsivamente spingendo il colpevole ad eliminare tutte le tracce.
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