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Responsabilità contrattuale: significato e caratteristiche

La responsabilità contrattuale secondo l’ordinamento giuridico italiano avviene quando viene violato un dovere specifico derivante da un accordo obbligatorio. La diretta conseguenza è il risarcimento del danno. Vediamo dunque a chi spetta l’onere della prova e quando si prescrive.

In Italia il diritto è suddiviso in ambiti diversi, con lo scopo di regolare con conseguenze simili illeciti tra loro omogenei.

In ambito penale, infatti, vengono raggruppati i reati considerati particolarmente gravi dal legislatore, per i quali lo Stato decide di intervenire in prima persona attraverso la figura del Pubblico Ministero che si occupa di svolgere le indagini preliminari per verificare se esistono i presupposti per una causa, e successivamente rappresenta l’accusa.

Nel settore civile, invece, vengono trattate particolari situazioni tra privati, cercando di individuare la responsabilità civile dei soggetti coinvolti, che può essere contrattuale o extracontrattuale. Si tratta di una analisi utili per decretare un eventuale risarcimento per i danni provocati alla controparte. Le due situazioni si differenziano tra loro in merito a due aspetti. l’onere della prova e la prescrizione.

Cos’è la responsabilità contrattuale

Nel diritto civile la responsabilità contrattuale si verifica a seguito all’inadempimento di una determinata obbligazione assunta da un soggetto, detto debitore, nei confronti di un altro, detto creditore.

L’art. 1218 c.c, infatti afferma che:

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Da quanto possiamo leggere, quindi, risulta evidente che alla base ci deve essere contratto, ovvero una obbligazione. Rientra in tale categoria il dovere dell’inquilino di pagare l’affitto regolarmente, rispettando le scadenze e gli importi pattuiti nel momento in cui ha sottoscritto il contratto di locazione con il padrone di casa.

Se il debitore non esegue la prestazione dovuta deve pagare eventuali danni subiti dal creditore, se non riesce a dimostrare che il suo inadempimento o un eventuale ritardo è causato da fatti a lui non imputabili. In altre parole egli non può essere considerato responsabile se ha agito con diligenza, come evidenziato dall’art. 1176 c.c:

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.​Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

In giurisprudenza quando si parla di “diligenza del buon padre di famiglia”, si fa riferimento all’atteggiamento tipico di un padre che cerca di fare tutto il possibile per dare il meglio ai figli e alla moglie. Si tratta di una metafora utile a chiarire che un debitore deve dimostrare di avere agito nel migliore modo possibile, anche se per cause esterne non è riuscito ad adempiere al suo obbligo.

Inoltre, per essere responsabile un soggetto deve avere la capacità di obbligarsi, ovvero di agire.

Ad ogni modo oltre alla responsabilità contrattuale, esiste anche quella extracontrattuale o aquiliana, inerente al dovere generico, di tutti, di non ledere la sfera giuridica altrui, conosciuto come principio del “neminem laedere”. In questo caso il rapporto tra i soggetti non è stabilito da un contratto dalle norme del vivere civile e coinvolge tutti gli individui capaci di intendere e volere.

In alcuni casi la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale concorrono nello stesso momento. Ad esempio può accadere che una persona resti ferita a seguito di un incidente stradale, mentre viene trasportato da un soggetto con il quale aveva sottoscritto un contratto. 

Responsabilità contrattuale e risarcimento

Individuare la responsabilità contrattuale nel diritto civile è utile per stabilire se un individuo debba o meno risarcire i danni causati a un altro.

Per esserci un risarcimento danni, comunque, si devono verificare alcune condizioni direttamente imputabili al colpevole. Quindi non tutti i danni subiti da un soggetto sono risarcibili.

In particolare ci devono essere i seguenti requisiti:

  • un danno 
  • un comportamento illecito, quindi una violazione a una norma o a un contratto
  • una relazione di causa-effetto tra l’illecito e il danno

I danni che possono essere contemplati in giurisprudenza sono di diverso tipo, ad esempio:

  • patrimoniale: collegato alla perdita di soldi o al mancato guadagno
  • biologico: conseguenze negative alla salute, quindi lesioni permanenti o temporanee
  • morale: la sofferenza psicologica ed emotiva, il cosiddetto “patema d’animo”
  • esistenziale: inerente allo sconvolgimento delle attività quotidiane determinato ad esempio dalla presenza di cicatrici importanti. 

​Responsabilità contrattuale e onere della prova

Il risarcimento del danno viene valutato durante una causa civile, durante la quale le parti devono fornire delle prove in merito ai loro comportamenti.

In particolare se si tratta di responsabilità aquiliana, il soggetto danneggiato deve dimostrare di avere subito un danno ingiusto a causa di un fatto illecito commesso da altri, come afferma l’art. 2043 cc:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Nella responsabilità contrattuale, invece, trova applicazione il principio della presunzione di colpa, perciò l’onere della prova cade sul debitore che deve dimostrare di avere agito con la diligenza del padre di famiglia, per rispettare gli obblighi presi, anche se non è riuscito a farlo a causa di elementi esterni a lui non imputabili. In questo caso la parte lese deve solo dimostrare l’inadempimento.

Prescrizione della responsabilità contrattuale

Fino ad ora abbiamo elencato alcune caratteristiche della responsabilità contrattuale, evidenziando le differenze con quella aquiliana.
In particolare abbiamo visto che nel primo caso l’onere della prova spetta al debitore, che deve dimostrare con prove concrete di avere fatto di tutto per adempiere al proprio obbligo, imputando l’inadempienza a cause esterne.
Nella seconda ipotesi, invece, è la parte lesa a dovere dimostrare di avere subito un danno ingiusto a causa del comportamento altrui.

In ogni caso è di fondamentale importanza riuscire a provare che eventuali danni subiti sono la diretta causa di un illecito, ovvero devono derivare esclusivamente da esso.

Ma, i due tipi di responsabilità differiscono anche per un altro aspetto: la prescrizione.

La responsabilità contrattuale si prescrive con decorrenza decennale, come previsto dall’art, 2946 cc:

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni

Quella aquiliana, invece, si prescrive in 5 anni, secondo quanto stabilito dall’art. 2947 c.c:

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato

RISARCIMENTI DEL DANNO RESPONSABILITÀ CIVILE RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
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