Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico che consente di destinare un patrimonio, ovvero denaro, beni immobili o mobili, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. I coniugi, quindi, non possono disporre degli stessi per altri scopi.
Nel nostro Paese è possibile stabilire che determinati beni, possano essere utilizzati esclusivamente per interessi di tipo familiare. Ciò significa che, i beni in oggetto resteranno a disposizione per i coniugi, ma non potranno essere usati per altri scopi.
Per vincolare il patrimonio marito e moglie possono agire insieme o singolarmente, attraverso un atto notarile.
Nelle prossime righe analizzeremo nel dettaglio la funzionalità e le caratteristiche di un fondo patrimoniale.
La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha introdotto il fondo patrimoniale, disciplinato dall’art. 167 al 171 del codice civile.
Si tratta in sostanza di un vincolo di destinazione posto su alcuni beni, considerati indispensabili per far fronte ai bisogni e alle necessità della famiglia. Ciò significa che gli stessi non potranno essere usati per altri scopi, in altre parole esiste un vincolo reale di indisponibilità.
Essi vanno a creare un patrimonio separato rispetto agli altri beni di cui sono proprietari i coniugi.
Per procedere in tal senso è necessario iscrivere i beni immobili o mobili selezionati nei pubblici registri.
L’atto costitutivo ha un costo variabile a seconda dei beni vincolati. In genere il costo medio è di circa 1200 1400 euro, oneri notarili inclusi.
Il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale, quindi è necessaria la forma dell’atto pubblico notarile per renderlo valido a tutti gli effetti. Perciò gli interessati devono depositare l’atto da un notaio in presenza di due testimoni.
L’art. 167 del codice civile sottolinea che:
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
L’oggetto del conferimento può riguardare i beni in comunione ordinaria o legale o quelli personali di un solo coniuge. Possono essere inseriti nel fondo anche beni in comunione ordinaria con terzi.
Nel secondo comma dell’articolo, invece, è sottolineata la possibilità che il fondo patrimoniale possa essere costituito da un soggetto terzo, a patto che ci sia l’accettazione espressa di entrambi i coniugi. In tale ipotesi si parla di convenzione matrimoniale trilaterale.
Per quanto riguarda l’amministrazione del fondo patrimoniale è utile leggere quanto afferma l’art. 168 c.c.:
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale [180 ss.]
Per quanto attiene all’amministrazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’articolo 168 del codice civile al secondo comma chiarifica come le regole sull’amministrazione seguano quelle della comunione legale dei beni. Entrambi i coniugi hanno dunque l’amministrazione ordinaria dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Per quanto invece attiene all’amministrazione straordinaria, l’articolo 169 del codice civile chiarifica quali sono gli atti che necessitano del consenso di entrambi i coniugi. Il primo comma dell’articolo 168 del codice civile specifica poi che il diritto di proprietà dei beni costituiti in fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi. È fatto salvo il caso in cui non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo.
Quindi, si seguono le regole valide per la comunione legale. In sostanza gli atti di ordinaria amministrazione possono essere svolti dai coniugi singolarmente, quelli di straordinaria amministrazione invece necessitano del consenso di entrambi.
L’atto di costituzione può essere annotato al margine dell’atto di matrimonio. Per quanto riguarda i beni immobili, è prevista anche l’annotazione nei pubblici registri, per dare modo a terzi di capire quali sono effettivamente i beni gravati dal vincolo.
L’art. 2647 c.c afferma infatti:
Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali [162] che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi [215], gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione [191 ss.], gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e), ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale e del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.
Dopo avere compreso il funzionamento, viene spontaneo porsi una domanda, ovvero quali sono i vantaggi di tale istituto?
Se i beni sono vincolati in un fondo patrimoniale, il creditore non può attivare l’esecuzione sugli stessi, se i debiti sono stati contratti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia.
E’ consentita l’esecuzione, invece, per le obbligazioni nati per far fronte a necessità familiari.
L’art. 170 c.c. afferma infatti che:
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia
L’articolo 171 del codice civile disciplina le ipotesi di cessazione del fondo patrimoniale. Il Legislatore prevede che si estingua in caso cessazione degli effetti civili del matrimonio, di annullamento o di scioglimento del matrimonio nel caso non vi siano figli minorenni.
Nel caso in cui vi siano figli minorenni il secondo comma dello stesso articolo prevede che il fondo duri fino al compimento della maggiore età da parte dell’ultimo figlio. Il Legislatore tace sulla possibilità in ordine allo scioglimento del fondo consensualmente prima che tutti i figli abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per far luce su tale circostanza è intervenuta la giurisprudenza, con sentenza della Corte di Cassazione numero 17811 del 2014, che ha affermato la possibilità di sciogliere consensualmente il fondo ad opera dei coniugi anche in presenza di figli minori.
La Corte di Cassazione fa anche luce sulle modalità attraverso le quali addivenire alla cessazione del fondo patrimoniale in presenza di figli minori. Vi sarà in tal caso la necessità della nomina di un curatore speciale per il minore ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 320 del codice civile per rappresentare il minore all’atto di scioglimento.
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