L’usurpazione è un reato inserito nel nostro ordinamento con l’obiettivo di tutelare l’integrità e il diritto di proprietà dei fondi. Vediamo quando si verifica esattamente e come viene punito.
La proprietà dei beni immobili viene protetta attraverso una sorta di divieti posti dal legislatore, per punire chi lede i diritti del proprietario. In modo particolare non è possibile il furto delle stesse e si verifica un illecito ogni volta che vengono rimossi dei termini apposti sui beni.
Nelle prossime righe analizzeremo il reato in questione, cercando di sottolineare le sue caratteristiche peculiari e le differenze con altri illeciti che possono sembrare simili.
Per comprendere a pieno quando si configura il reato di usurpazione è necessario fare riferimento a quanto afferma l’art. 631 del codice penale:
Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a duecentosei euro.
Possiamo, quindi, trarre delle considerazioni, dopo avere letto il testo dell’articolo, in modo particolare:
Inoltre, si fa riferimento a due diverse azioni, ovvero:
Ma cosa significa esattamente? In sostanza vengono punite le condotte volte ad alterare o rimuovere i termini di confine, e qualsiasi cosa, sia naturale che artificiale destinata a rappresentare in modo stabile la linea di confine tra immobili.
Ad esempio, tali comportamenti si possono attuare spostando dei pali, muretti, o rimuovendo alberi, ecc..
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che l’art. 631 c.p. descrive il reato di usurpazione, e prevede delle punizioni per chi si appropria del bene o ne rimuove o altera i confini, vediamo ora di approfondire il significato di cosa altrui.
Sebbene possa sembrare che la norma in questione si riferisca soltanto ai beni oggetto del diritto di proprietà, in realtà è necessario analizzare la questione in modo più “ampio”.
Il legislatore, infatti, mirava a proteggere anche il possesso e la detenzione.
Vediamo come vengono descritti tali diritti.
L’art. 832 c.c. sottolinea che:
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico [Cost. 42, 43, 44].
L’art. 1140 c.c. afferma che:
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa
Infine, l’art. 1141 c.c. descrive il mutamento della detenzione in possesso;
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.
In altri termini, la tutela del legislatore deve essere intesa allargarsi anche al possesso e alla detenzione. La considerazione non deve stupire: l’art. 631 c.p. è chiaramente inteso sanzionare in maniera specifica sanzionare la rimozione o l’alterazione dei termini, per salvaguardare il rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che dai terzi legittimati a farlo.
Detto ciò, con il termine “altrui”, il legislatore intendeva tutelare ogni rapporto con un immobile, anche di soggetti diversi dal proprietario, ma con interessi simili, ovvero all’integrità del bene.
Il reato di usurpazione non deve essere confuso con altri illeciti, ad esempio con:
L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è descritto dall’art. 393 c.p., aggiornato il 27 novembre 2019 nel seguente modo:
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a duecentosei euro.
Risulta evidente che in tal caso si cerca di tutelare il monopolio giudiziario della risoluzione di controversie, oltre all’incolumità personale e degli interessi del privato.
In questo caso non si tratta di usurpazione, ma piuttosto vengono integrati i seguenti reati:
Alcuni sostengono inoltre che, in tale ipotesi non si tratta di reato comune, visto che può essere commesso solamente dal possessore del fondo confinante o dal proprietario.
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