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Amministrazione straordinaria: cos'è, come funziona

Per amministrazione straordinaria si intende una procedura concorsuale predisposta all'insolvenza di un'impresa commerciale (o talvolta di un gruppo d'imprese) di grandi dimensioni, avente come obbiettivo la conservazione del patrimonio produttivo.

Andiamo a vedere nel dettaglio il funzionamento di questa tipologia di amministrazione.

Le fasi dell’amministrazione straordinaria

Va innanzitutto detto che questo tipo di amministrazione si articola in quattro fasi:

  • Viene presentata un'istanza da parte dell'imprenditore, o dai creditori, dal pubblico ministero o dal tribunale d'ufficio
  • Il tribunale, una volta verificati i requisiti per far partire la procedura, dichiara lo stato d'insolvenza nominando un giudice delegato e un commissario giudiziale.
  • Viene quindi aperta la procedura di amministrazione straordinaria a seguito dei dovuti accertamenti. In mancanza delle condizioni necessarie, è possibile dichiarare il fallimento dell'impresa.
  • Avviata la procedura, il Ministero delle Attività produttive dovrà nominare un commissario straordinario che attuerà il programma di risanamento attraverso due strade: la ristrutturazione economica dell'azienda o la cessione.

Amministrazione straordinaria: risanamento dell'azienda

A seguito del giudizio del Commissario Giudiziale viene predisposta una relazione sulle cause che hanno portato al dissesto. Verificata la presenza di concrete possibilità di recupero dell'equilibrio economico viene emesso il decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, oppure al contrario, il fallimento.

In via alternativa, l'amministrazione straordinaria può realizzarsi:

  • tramite un programma di cessione aziendale con fini liquidatori, fino a un massimo di 1 anno.
  • Tramite un piano di ristrutturazione dell'azienda, con scopo conservativo della durata massima di 2 anni.

Affinché un'impresa possa avvalersi dell'amministrazione straordinaria, è necessario che questa soddisfi i seguenti requisiti:

  • È necessario che vi siano un numero di dipendenti superiore pari o superiore a 200, da almeno un anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza.
  • Deve essere presente un'esposizione debitoria, quindi il totale dei debiti di un'azienda, pari almeno ai due terzi del totale patrimoniale e dei ricavi generati dalle vendite.
  • Devono essere presenti concrete possibilità di recupero dell'assetto economico.
    Ciò può avvenire a seguito di accertamenti da parte del commissario giudiziale

Nel concreto, la fase dell'amministrazione straordinaria è caratterizzata dalla presenza dei Commissari Straordinari (solitamente da uno a tre) i quali vengono incaricati della gestione dell'impresa, dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e della creazione dei piani di cessione o ristrutturazione economica.
Allo stesso tempo, devono essere presente il Comitato di Sorveglianza, solitamente formato da un massimo di cinque membri e facente parte dell'amministrazione.

Esiti della procedura di amministrazione straordinaria

Si può dunque arrivare a due possibili esiti della procedura. L'azienda sarà infatti convertita in fallimento in caso di esito negativo oppure, nel caso l'esito risultasse positivo, la procedura verrebbe semplicemente conclusa. Ricordiamo che le finalità dell'amministrazione straordinaria dell'azienda possono essere sia la liquidazione dell'azienda mediante un piano di cessione (ma salvando l'unità principale dell'azienda e mantenendo i livelli occupazionali) oppure la ristrutturazione economica dell'azienda.

Questa tipologia di procedura di amministrazione produce determinati effetti.

In prima istanza, vige il divieto assoluto a carico dei creditori di effettuare azioni esecutive individuali (a differenza di come avviene in caso di fallimento).

Il commissario straordinario invece, ammesso che questo abbia posto in essere un programma di cessione dei complessi aziendali, può attuare azioni revocatorie.

Riferendosi in particolar modo ai contratti in corso di svolgimento, l’art 50 dlgs n. 270/1999, al fine di agevolare la prosecuzione dell’attività di impresa, prevede la prosecuzione degli stessi fino a quando il commissario non decide di scioglierli o subentrare.

In ultima analisi, i crediti dei terzi derivanti dalla prosecuzione dei contratti già avviati (regola che vale anche per i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio) sono soddisfatti in prededuzione anche in caso di fallimento

Mantenimento dell'occupazione durante l'amministrazione straordinaria

Un altro aspetto fondamentale della questione è il mantenimento dell'occupazione.
Quest’ultima, infatti, può essere tutelata durante il periodo straordinario mediante la vendita o il risanamento economico.
In caso di cessione, colui che acquista deve assumersi tassativamente l'obbligo del mantenimento dell'occupazione per il periodo previsto al momento della vendita (o comunque nell'arco temporale di 2 anni), ferma la possibilità, nell’ambito delle consultazioni sindacali previste dall’art. 47 della Legge 428/1990, di limitare il trasferimento ad alcuni lavoratori.

In ultimo luogo si potrà avere accesso agli ammortizzatori sociali come il CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), o in caso questa ipotesi non fosse considerabile, si provvederà al licenziamento dei dipendenti con collocazione in mobilità (art. 4 della Legge 223/1991).
Salvo diversi accordi, si esclude la responsabilità di chi acquista per i debiti anteriori al trasferimento.
Resta da capire la questione legata al TFR, dove le norme affermano che si possono determinare situazioni differenti in base ai seguenti casi:

  • In caso i rapporti di lavoro siano cessati prima della dichiarazione di insolvenza, una volta superati i dovuti accertamenti e ammessi al passivo con la collocazione privilegiata, i dipendenti potranno chiedere il pagamento del TFR all'Inps
  • Se invece il rapporto è cessato dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, potrà essere attuata la stessa soluzione per la quota di TFR ottenuta nel periodo anteriore alla procedura, mentre per le quote successive, il pagamento avverrà in prededuzione.
  • Qualora il rapporto prosegua con l'acquirente, questo dovrà farsi carico del pagamento dell'importo totale dovuto a titolo di TFR (solo se il rapporto si risolve a cessione confermata)

Cosa fare in caso di amministrazione straordinaria

Nel caso in cui si venga informati che l'impresa con la quale è in corso un rapporto di lavoro si sia dichiarata insolvente e quindi sia prossima a un periodo di “amministrazione”, è bene raccogliere tutta la documentazione riguardante la propria posizione lavorativa e ai propri crediti affinché sia possibile predisporre le domande necessarie per verificare i crediti nel tribunale di competenza.
Ci si può dunque rivolgere al sindacato o alle varie strutture aziendali presenti sul proprio territorio per avere maggiori informazioni sullo stato delle cessioni, ma anche sulle varie procedure di licenziamento in atto.

Per notificare delle controversie invece è bene rivolgersi a un Ufficio vertenze sindacale e a uno studio legale specializzato in diritto del lavoro, avendo a portata di mano i seguenti documenti:

  • Lettera assunzione e/o contratto di lavoro (a tempo indeterminato o a termine o a progetto)
  • Buste paga
  • Eventuale lettera licenziamento
  • CUD dell’anno in corso e degli anni precedenti
  • Prospetto TFR

Questo tipo di amministrazione è dunque fondamentale nei casi in cui aziende di importanti fatturati, siano prossime al fallimento

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA FALLIMENTO INDUSTRIA
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