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Animali selvatici: cosa fare in caso di sinistro stradale?

Percorrendo una strada di montagna o di campagna, può essere probabile imbattersi in degli animali selvatici lungo la strada.

Parliamo di specie che vivono in libertà, come cinghiali, cervi, daini e così via…che comparendo all’improvviso sulla carreggiata possono causare incidenti stradali, intralciando il percorso dei mezzi che a volte non possono evitare lo scontro fatale con l’animale.

Le conseguenze possono essere rappresentate da danni al veicolo, ma anche alle persone presenti a bordo. In queste circostanze, di chi è la responsabilità?

Il controllo degli animali selvatici è perlopiù di competenza delle Regioni, come stabilito dalla Corte di Cassazione nel Luglio 2020 (Cass. Civ. Sez. III Ordinanza n. 13848), in quanto l’ente regionale, o ulteriori enti eventualmente delegati, devono provvedere ad adempiere ad alcuni obblighi istituzionali.

Le responsabilità delle P.A. in materia di animali selvatici

L’amministrazione, in virtù dell’art. 2043 del codice civile, può rispondere dei danni cagionati dalla fauna selvatica, questo ove il danneggiato dimostri, oltre al nesso di causalità e all’evento dannoso stesso, il comportamento colposo attivo o omissivo ascrivibile all'ente pubblico.

La P.A. può essere ritenuta colpevole dei danni causati in diverse circostanze, ad esempio se abbia compiuto:

  • Attività positiva, come il lancio di animali selvatici in numero eccessivo o in periodi non idonei;
  • Omissioni, come l’essere passivamente tollerante rispetto alla proliferazione incontrollata degli animali, o il mancato e/o insufficiente ricorso a provvedimenti quali: la cattura o l’abbattimento;

Inoltre, l’amministrazione è tenuta a mettere in campo tutte le misure necessarie al contenimento della fauna selvatica, per consentirvi la stabilità all’interno del proprio habitat naturale, in funzione dell’esercizio di: “tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”, così come stabilito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., 21/2/2011, n. 4202).

Tra gli obblighi della Pubblica Amministrazione c’è anche il dovere di installare adeguata cartellonistica e segnaletica stradale di pericolo, atta a porre l’attenzione sulla probabile presenza di animali selvatici, come sancito dall’art. 37 C.d.s.; ma anche quello di adottare recinzioni laterali o barriere, da mantenere sempre in buono stato di manutenzione, che possano proteggere la carreggiata da eventuali accessi da parte degli animali.

Ancora, l’Amministrazione è tenuta a comunicare con l’ente proprietario del tratto stradale e ad effettuare la segnalazione relativa agli episodi di sconfinamento da parte della selvaggina, in modo che l’ente in questione possa provvedere a installare la cartellonistica adeguata.

Cosa fare in caso di sinistro con animali selvatici?

Il soggetto che con il proprio mezzo abbia subito un sinistro impattando contro un animale selvatico, è innanzitutto tenuto a dimostrare l’accaduto, come? Bisognerà:

  • Fotografare il luogo dell’accaduto, l’animale (se ancora presente sulla carreggiata), il mezzo e gli eventuali danni;
  • Dimostrare la correlazione tra il sinistro e la presenza dell’animale (per evitare che si possa supporre che l’incidente possa essere avvenuto per distrazione o cattiva guida del conducente);
  • Se possibile, avvalersi di testimoni, che possano confermare l’effettiva comparsa improvvisa dell’animale sulla carreggiata;

È fondamentale far intervenire le forze dell’ordine che attraverso un sopralluogo potranno ricostruire la dinamica dell’incidente (anche se talvolta, il Giudice potrebbe opporsi in quanto si tratta comunque di un intervento che avviene a posteriori rispetto al sinistro).

Dopo l’accaduto, sarà opportuno avvalersi di una documentazione che attesti:

  • Eventuali riparazioni già effettuate dal proprietario del mezzo (Fatture, ricevute…)
  • Certificati del Pronto Soccorso, laddove ci siano stati dei danni fisici subiti dal conducente o dalle persone a bordo del mezzo;
  • Eventuali ricevute relative alle spese mediche sostenute;
  • Perizia di un medico legale di parte, in caso di danni fisici importanti;

Questa documentazione andrà inviata all’ente titolare della gestione della strada in cui è avvenuto l’incidente e andrà corredata da una richiesta formale di risarcimento, nella quale andranno indicati tutti gli estremi relativi al sinistro:

  • Data, ora e luogo dell’incidente;
  • Indicazione dei mezzi coinvolti;
  • Targa del/dei mezzo/i;
  • Ricostruzione della dinamica del sinistro;
  • Generalità di eventuali testimoni;
  • Numero identificativo della patente del conducente;

Il risarcimento può essere negato?

Si, l’indennizzo può essere negato, i alcuni casi specifici, ad esempio se l’ente titolare della strada riesca a dimostrare che il sinistro sia avvenuto per caso fortuito, quindi che non si potesse prevedere la presenza dell’animale (potrebbe essere il caso di una barriera vandalizzata così di recente che non si sia ancora potuto provvedere alla riparazione), in quanto l’ente ha agito:

mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell’incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta”.

Ma può essere negato anche in caso l’ente riesca a dimostrare una condotta scorretta del conducente, come l’eccesso di velocità.

Nel caso in cui l’eventuale barriera o recinzione risultasse integra, il danneggiato avrà comunque diritto al risarcimento, in quanto ciò testimonia che l’incidente non sia avvenuto per un’imprevedibilità.

La Regione potrebbe rivalersi, anche nei confronti degli altri enti eventualmente delegati. In questo caso assumono importanza le questioni relative al reale trasferimento o delega alle Province e l’effettività della delega stessa e tutti gli obblighi che ne derivano.

Fonti normative:

  • Cass. Civ. Sezione III ordinanza n°13848 
  • Art. 2043 codice civile 
  • Art. 2052 codice civile 
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