L’aspettativa non retribuita è un periodo in cui il lavoratore può assentarsi dal posto di lavoro, senza essere licenziato, ma senza ricevere un compenso. Si può richiedere solo in particolari condizioni. Vediamo quali sono.
Il diritto del lavoro prevede due diverse tipologie di periodi di assenza lavorativa: aspettativa non retribuita e retribuita. Nel primo caso al lavoratore non spetta alcun compenso, ma ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro, nel secondo invece è previsto comunque uno stipendio. In questa sede ci occuperemo di analizzare la prima ipotesi, che rappresenta una forma di assenza regolamentata dal contratto collettivo nazionale che definisce il rapporto di lavoro tra le parti.
In particolari situazioni familiari o personali un soggetto potrebbe avere la necessità di trascorrere un periodo senza lavorare, senza per questo motivo rischiare di rimanere disoccupato.
La legge, infatti, tutela alcune specifiche situazioni, consentendo agli interessati di dare la priorità ad altri aspetti della loro vita.
Nelle prossime righe cercheremo di chiarire questo concetto, elencando come funziona esattamente l’aspettativa senza retribuzione e in quali casi si può richiedere.
Si tratta di un periodo durante il quale un lavoratore può assentarsi dal posto di lavoro e conservare il posto, pur assentandosi per un periodo relativamente lungo. Va precisato che non si ottiene alcun compenso in merito.
È possibile richiedere tale concessione soltanto in casi specifici, in modo particolare può essere accordata soltanto nei casi specificamente previsti dalla legge. Ne consegue che l'aspettativa non retribuita può essere negata solo quando presentata per circostanze non contemplate da quelle definite per legge.
Ad ogni modo deve essere il dipendente ad effettuare la richiesta di aspettativa, indicando in modo tassativa i motivi per i quali intende chiedere l'aspettativa. Per richiedere l'aspettativa non retribuita, i lavoratori devono compilare il modulo di richiesta e inviarlo al proprio datore di lavoro con il preavviso previsto dal contratto collettivo nazionale.
Nello specifico è possibile richiedere tale concessione se il proprio caso rientra tra quelli stabiliti nella legge 53/2000, ovvero per gravi motivi familiari, riguardanti anche i parenti non conviventi. Vengono considerati gravi tutti i casi che necessitano di assistenza di un soggetto a causa di patologie acute o croniche, che ne diminuiscono l’autonomia e l’indipendenza. L'aspettativa non retribuita per motivi personali può essere richiesta da lavoratori a tempo indeterminato e consente loro di assentarsi dal lavoro per tali necessità.
Può essere richiesta anche da lavoratori tossicodipendenti o dai loro familiari, per potere prendere parte a programmi terapeutici.
Ad ogni modo, il datore di lavoro deve dare un risposta al dipendente entro 10 giorni, 3 se si tratta di emergenze.
Risulta altresì importante evidenziare che i contributi previdenziali durante l'aspettativa non retribuita non sono dovuti dal datore di lavoro
Abbiamo detto che, secondo la legge 53/2000, l’aspettativa non retribuita può essere richiesta soltanto in alcuni casi specifici. Vediamo quali sono.
Vengono considerati dei motivi validi dovere accudire il coniuge, partner di un'unione civile, i genitori, i figli anche adottivi, i generi, le nuore, i suoceri, i fratelli o le sorelle, a prescindere dalla convivenza. In modo particolare i gravi motivi possono riguardare parenti entro il terzo grado.
Tra i motivi rientrano anche le necessità derivanti da un decesso, come sottolineato nel decreto ministeriale n. 278/2000, e situazioni di grave disagio personale del lavoratore che non rientrano nella casistica della malattia.
Non va confusa l’aspettativa non retribuita con la possibilità di ottenere permessi retribuiti grazie alla legge 104/1992
I dipendenti con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni possono ottenere un’aspettativa di massimo 11 mesi per esigenze formative, ad esempio per il conseguimento del titolo di studio di secondo grado (diploma), ottenere la laurea, frequentare un corso di dottorato o per altre attività non finanziate dal datore di lavoro.
Ad ogni modo nei vari settori esistono discipline diverse a tal proposito, quindi è necessario verificare quanto riportato dal contratto collettivo.
Lo stesso discorso è valido per chi frequenta un corso di dottorato. In tal caso il lavoratore percepisce una retribuzione soltanto se dipendente della P.A.
È indiscutibile che candidarsi a qualsiasi carica elettiva per concorrere democraticamente al governo del Paese o all'amministrazione delle singole unità territoriali sia un diritto di ogni cittadino. Indi per cui anche in detta specifica ipotesi è riconosciuta al dipendente chiamato a ricoprire cariche pubbliche, la possibilità di assentarsi dal lavoro e richiedere un periodo di aspettativa, che, però, non è retribuita, con la conseguenza che il dipendente conserverà il posto di lavoro ma non riceverà alcuna retribuzione.
L'aspettativa cui si fa cenno può normalmente essere concessa a sindaci, componenti del Parlamento nazionale ed europeo, presidenti di Provincia, presidenti di consigli comunali, provinciali, circoscrizionali nelle città con più di 500.000 abitanti, comunità montane e unioni di comuni, consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni e assessori comunali o provinciali.
Anche i dirigenti sindacali possono richiedere l'aspettativa non retribuita perché chiamati a ricoprire cariche pubbliche.
Un altro tipo di aspettativa non retribuita riconosciuta dal nostro ordinamento è quella della quale possono beneficiare i lavoratori tossicodipendenti assunti a tempo indeterminato che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione. La sua durata è connessa alla durata del programma terapeutico, ma, comunque, non può eccedere i tre anni, fruibili anche in maniera frazionata.
Dell'aspettativa per tossicodipendenza possono beneficiare anche i familiari dell'interessato alla riabilitazione, nel caso in cui siano chiamati a concorrere al programma di recupero.
I soli dipendenti della pubblica amministrazione (a diversi livelli, dai lavoratori dipendenti regionali, provinciali e comunali ai dipendenti delle comunità montane e di enti pubblici in generale) possono inoltre assentarsi da lavoro e beneficiare di un periodo di aspettativa non superiore a dodici mesi (anche se frazionati) nell'arco dell'intera vita lavorativa per l'avvio di un'attività professionale autonoma o di tipo imprenditoriale. Anche qui è opportuno precisare che il permesso della P.A. ai fini del beneficio dell'aspettativa senza retribuzione è essenziale così come giova evidenziare che il dipendente può condurre in modo continuativo un'attività di lavoro a condizione che abbia un contratto a tempo parziale e che abbia un orario ridotto in misura pari o superiore al 50%.
La durata massima dell'aspettativa non retribuita dipende dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale e dalle leggi in vigore. Ad esempio, la legge n. 278/2000 stabilisce un massimo di due anni per l'aspettativa non retribuita per motivi personali.
In generale base alle regole del contratto collettivo di riferimento, e presentano tutta la documentazione necessaria, è possibile ottenere un massimo di 2 anni continuativi e non frazionati nell’arco di tutta la vita lavorativa. Si può arrivare a 3 anni se si tratta di lavoratori tossicodipendenti, lo stato di tossicodipendenza deve essere però accertato dal SERT. La durata massima dell'aspettativa non retribuita per altro lavoro - situazione che rappresenta un'altra casistica per richiedere l'accesso a questa possibilità - dipende dall'anzianità di servizio del lavoratore e dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale.
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