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Asta fallimentare: come funziona?

L’asta fallimentare viene fatta in seguito ad un’esecuzione forzata volta a pignorare i beni del debitore, per poterli vendere e ricavarne la cifra necessaria per soddisfare i creditori. Ma come funziona esattamente?

Partecipare ad un’asta giudiziaria potrebbe essere molto interessante, dato che è possibile aggiudicarsi alcuni beni a cifre inferiori rispetto a quelle presenti nel mercato. Non tutti però, sanno esattamente cosa bisogna fare per partecipare e come funziona l’intera procedura.

I beni messi in vendita possono essere i più diversi, se si tratta di un fallimento aziendale, si possono trovare oggetti e prodotti collegati all’attività chiusa. La proprietà, infatti, può essere sia di una persona fisica che giuridica. 

Ad ogni modo in seguito all’espropriazione, il bene può essere venduto a terzi, attraverso una particolare procedura, che analizzeremo nelle righe seguenti.

Cos’è un’asta fallimentare?

Un’azienda quando non riesce più a far fronte ai propri debiti in maniera normale, rischia il fallimento. In tal gli interessati possono presentare un’istanza di fallimento presso un Tribunale per fare in modo che un curatore, possa analizzare la situazione e valutare i beni che possono essere pignorati e poi venduti all’asta per restituire ciò che spetta di diritto ai creditori.

Attraverso l’asta fallimentare è possibile soddisfare del tutto, o in parte i crediti. Possono partecipare sia persone fisiche che giuridiche. Ovviamente l’esecutato non può proporsi come offerente per riuscire a recuperare i propri beni. Possono farlo, però, eventuali parenti e il coniuge, a patto che non si tratti di un accordo preso per ostacolare le norme.

Il giudice che si è occupato dell’esecuzione, ha il compito di nominare un professionista, che può essere un avvocato, un notaio o un commercialista, come delegato alla vendita, per realizzare alcuni atti preliminari e stabilire quelli successivi alla vendita.

Come prima cosa egli deve analizzare la stima del valore fatta dal perito, per valutare la correttezza dei dati. Il prezzo può essere arrotondato per maggiore comodità.

Successivamente deve essere predisposto un avviso di vendita indicando la data, il prezzo, e le modalità per partecipare all’asta fallimentare.

Il tutto deve essere reso pubblico entro 45 giorni dalla data fissata. In alcuni casi viene nominato un custode, per permettere a chi è interessato di visionare il bene in oggetto.

Tipologie di aste fallimentari

Negli ultimi anni il sistema delle aste fallimentari è stato rinnovato. In particolare nel 2017 è stato creato il Portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, divenuto poi obbligatorio a partire da febbraio 2018.
Le pubblicazioni, quindi, sono obbligatorie attraverso il portale. 

Ma non solo. Da aprile 2018 l’intera vendita deve essere svolta in via telematica, per permettere la partecipazione di un numero più elevato di soggetti, provenienti da località diverse, senza il bisogno di presentarsi fisicamente nel luogo della banditura.

Detto ciò, di volta in volta il giudice può stabilire diverse tipologie di aste fallimentari, a seconda delle esigenze.

Ci possono essere le seguenti vendite:

  • sincrona telematica: i vari rilanci vengono fatti telematicamente dai vari offerenti in tempo reale, con la partecipazione simultanea del giudice
  • sincrona mista: oltre alle offerte telematiche, vengono accettate anche quelle analogiche depositate in cancelleria
  • asincrona: definita anche “dall’incanto lungo”, è prevista di solito per i beni mobili, e consiste in vari rilanci formulati di partecipanti, in via telematica, entro un determinato lasso di tempo. In altre parole non è necessaria la presenza simultanea.

Come funziona l’asta fallimentare?

Vediamo ora di capire come è possibile partecipare ad un’asta fallimentare, e come funziona esattamente.

Chi vuole proporre un’offerta per provare ad aggiudicarsi il bene in questione deve registrarsi al portale del Ministero. All’interno è possibile selezionare il bene e visionare tutta la documentazione relativa ad esso, inclusa la perizia e la valutazione fatta dal tecnico.
Se si tratta di immobili, vengono indicati anche eventuali abusi edilizi e sanatorie effettuate.

Come abbiamo anticipato, gli interessati possono chiedere di visionare il bene, inviando una richiesta specifica al custode, prima di fare un’offerta. 

E’ possibile fare delle offerte personalmente o attraverso un mandatario, che deve avere la procura speciale. Inoltre, bisogna tenere presente che verrà richiesto un deposito cauzionale da versare prima dello svolgimento dell’asta fallimentare, rispettando le tempistiche e le modalità indicate nel provvedimento del giudice.

Nei documenti viene indicato anche il cosiddetto rialzo minimo, ovvero di quanto può aumentare l’offerta fatta dai partecipanti alla gara. 

L’asta fallimentare si può svolgere:

  • con incanto: le offerte sono pubbliche, può essere disposta nel caso in cui la vendita senza incanto fosse deserta. La cauzione rappresenta il 10 per cento del prezzo base
  • senza incanto: vengono presentate le offerte in busta chiusa, in ogni caso non inferiori al prezzo base indicato. Vengono accettate le proposte superiori di almeno un quinto del valore dell’immobile. Se sono presenti più proposte idonee viene indetta una gara con incanto. La cauzione rappresenta il 10 per cento del prezzo offerto.

Nell’asta fallimentare con incanto se l’offerente non si presenta perde un decimo della cauzione versata. La gara, viene considerata conclusa quando trascorrono almeno 3 minuti dall’ultima proposta senza che nessuno rilanci.

Nei 10 giorni successiva, tuttavia, si possono presentare nuove offerte superiori di almeno un quinto quella di quella vincente. Si aprirà quindi una nuova gara.

Bisogna considerare, comunque, che il giudice valuterà l’offerta presentata all’asta fallimentare considerando vari aspetti, quali l’importo della cauzione versata, e la tempistica indicata per il pagamento. Chi perde la gara, comunque, ha il diritto di riaccredito della cauzione.

In caso di asta fallimentare deserta viene abbassato il prezzo base di un quarto.

Come si conclude l’asta?

Chi si è aggiudicato l’asta fallimentare, deve provvedere a versare il saldo del pagamento entro un termine stabilito.

Oltre al prezzo del bene, comunque, si devono pagare anche le spese fiscali, l’imposta di registro e i diritti di procedura.

Non è necessaria, invece, alcuna spesa notarile, dato che il trasferimento degli immobili viene decretata direttamente dal giudice 

A tal punto se il vincitore non dispone immediatamente della cifra necessaria può aprire un mutuo in banca, sempre rispettando però i termini stabiliti per il saldo.

Solo dopo avere versato la cifra pattuita, viene predisposto il decreto di trasferimento del bene.
Se il prezzo pagato è maggiore rispetto al debito originario, all’esecutato deve essere versata la differenza.

Chi si aggiudica l’asta e in seguito non salda la cifra dovuta, perde la cauzione versata ed eventuali rate già versate.

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