La cassa integrazione in deroga è stata introdotta dal 2005 per garantire un sostegno economico a lavoratori e aziende, cercheremo di capire con questa guida come funziona e come comportarsi se non arrivano i benefici salariali.
Questo tipo di ammortizzamento salariale è riservato alle imprese che rientrano della definizione di imprenditore e che procedano a una sospensione o a una riduzione dell’attività produttiva per il manifestarsi di eventi transitori non imputabili all'imprenditore né ai lavoratori, in ragione di situazioni temporanee di mercato, a seguito di crisi aziendali o nell'ambito di processi di riorganizzazione o di ristrutturazione.
Tuttavia, non tutti i lavoratori possono beneficiare della cassa integrazione in deroga. Essa, infatti, può riguardare solo lavoratori che possiedano almeno 12 mesi di anzianità aziendale e che abbiano la qualifica di operaio, impiegato o quadro, anche se assunti con contratto di apprendistato o di somministrazione di lavoro.
La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all'origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.
Questo tipo di indennità viene concesso dalla regione o provincia autonomia oppure dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ogni ente territoriale ha a disposizione delle risorse con cui può concedere l’ammortizzamento sociale alle imprese richiedenti. L’indennità prevista per il lavoratore è pari all’80% della retribuzione avrebbe dovuto percepire. Gli aspetti di carattere normativo e legati al flusso di gestione della CIGD regionale e interministeriale sono specificati nella circolare INPS 27 maggio 2015, n.107 e nella circolare INPS 29 marzo 2016, n.56
Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 sono stati delineati i criteri da adottare per la concessione della cassa Integrazione in Deroga. Occorre sottolineare che per fruire dei benefici, l’azienda deve avere già utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità come le ferie, i permessi e la banca ore.
L’indennità può essere percepita dai lavoratori sospesi dal lavoro o che effettuano un orario ridotto a causa di:
Le aziende che utilizzano la CIGD sono obbligate al versamento del contributo addizionale che all'art. 5 del decreto legislativo n. 148 del 23 settembre 2015 introduce una misura progressiva per il pagamento dei periodi di Cassa Integrazione Salariale fruiti.
Oltre alla cassa integrazione in deroga, vi sono altre due tipologie di ammortizzatori sociali: la cassa integrazione ordinaria e quella straordinaria.
In caso di sospensione dell’attività lavorativa per difficoltà aziendali, viene attivata la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). In questo caso le difficoltà derivano dal mercato o da situazioni che non dipendono né dai lavoratori né dal datore di lavoro. Pertanto, deve essere prevista una ripresa dell’attività lavorativa.
L’indennità prevista in tale situazione è pari all’80% del normale stipendio che il lavoratore avrebbe percepito. Può essere percepita per massimo tre mesi continuativi prorogabili sino a un massimo di dodici mesi, in caso di particolari circostanze.
Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria invece, gli eventi che permettono di attivarla sono diversi da quelli citati in precedenza. Deve trattarsi di eventi eccezionali come la ristrutturazione degli edifici aziendali, una crisi aziendale rilevante a livello settoriale o territoriale, la riconversione dell’attività dell’azienda.
Anche in questo caso il lavoratore percepisce l’80% dello stipendio, la differenza risiede nella durata del percepimento dell’indennità che può arrivare fino a un massimo di ventiquattro mesi.
Durante l'emergenza coronavirus, si è riscontrato un ricorso massiccio alla cassa integrazione straordinaria. Pertanto, è stata necessaria un’apposita normativa, decreto Covid n.18/2020, che ha permesso di fronteggiare l'emergenza sanitaria. La relativa disciplina è stata poi oggetto di modifiche da parte del decreto-legge n. 34/2020 e del decreto-legge n. 52/2020.
Ai datori di lavoro è stata così data la possibilità di usufruire della CIGS per massimo 18 settimane, nell'arco temporale che va dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Nell’estate del 2020 è stato rettificato un altro regolamento, D.I. n. 104/2020, in cui alle aziende vengono concesse altre nove settimane di cassa integrazione, prorogabili di altrettante, fino a dicembre 2020.
Come scritto in precedenza, non tutti i lavoratori posso accedere a questo beneficio sociale. All’art. 6, comma 1 del decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473, si stabilisce che:
In deroga all’articolo 2, comma 1, primo periodo, le prestazioni di cassa integrazione di cui al medesimo articolo relative all’anno 2014 sono concesse ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno otto mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla predetta data
Per ricevere la cassa integrazione in deroga, il dipendente deve avere un’anzianità lavorativa di almeno dodici mesi, salvo quanto previsto all’art. 6 sopracitato.
Inoltre, deve avere la qualifica come:
Sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati. Per quanto riguarda la figura dell’apprendista, si può fare riferimento alla circolare INPS parag. 2, lettera b), 29 marzo 2016, n. 56.
La cassa integrazione in deroga può essere richiesta dai soggetti giuridici qualificati come:
La domanda deve essere presentata, da parte dell’impresa, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall'elenco dei lavoratori interessati.
Il pagamento del lavoratore può avvenire attraverso due modalità:
Nel primo caso il datore di lavoro chiedere all’Inps il pagamento diretto del lavoratore. Tale modalità si verifica in caso di serie e documentate difficoltà finanziarie o in caso di cessazione dell’azienda. Nel secondo caso, invece, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore l’indennità salariale che potrà poi recuperare successivamente.
Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso. Le modalità e i termini per il rimborso sono regolati dal d.lgs. 148/2015
La domanda di indennizzo salariale deve essere presentata dall’azienda direttamene all’INPS, attraverso il servizio online dedicato, compilando il modello IG/15 deroga. Questo nel caso in cui l’unità produttiva si trovi in un’unica regione. Se diversamente vengono coinvolte imprese site in diverse regioni o province autonome, queste devono presentare apposita domanda direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In caso di presentazione tardiva della domanda il trattamento di CIGD decorre dall'inizio della settimana precedente alla data di presentazione della domanda.
Molte volte capita che i lavoratori ricevano con molto ritardo i benefici salariali previsti dalla cassa integrazione. È il caso ad esempio delle indennità prevista a causa dell’emergenza covid19. Non sono poche le testimonianze di lavoratori che a oggi ancora non hanno visto un centesimo di cassa integrazione, mentre il governo ha da poco previsto la proroga.
Nella relazione tecnica che ha accompagnato il decreto Agosto n.104/2020 si legge infatti che restano ancora 102mila dipendenti in attesa di cassa integrazione per il periodo da maggio a luglio.
Se i soldi della cassa integrazione non arrivano occorre chiedere chiarimenti a INPS tramite gli uffici territorialmente competenti. Contattare la propria sede INPS, anche se può risultare un procedimento lungo, è sempre necessario per capire se sono presenti errori nella domanda presentata. In ogni caso è INPS a dare comunicazione al datore di lavoro interessato degli errori eventualmente da correggere, il quale ha trenta giorni di tempo per ripresentare la domanda nelle modalità corrette.
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