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Contratto di somministrazione: cos’è e come funziona?

Il contratto di somministrazione riguarda i lavoratori inseriti in azienda grazie ad una agenzia interinale. I loro diritti sono simili a quelli dei dipendenti assunti in via diretta. Recentemente è stato il nuovo contratto collettivo nazionale per disciplinare tale tipologia lavorativa.

Oggi quasi tutti conoscono il cosiddetto lavoro interinale, anzi sembra quasi la normalità per certi versi, ma soltanto agli inizi degli anni 90 era una pratica vietata dalla legge.

Somministrare personale alle aziende ora è possibile se ricorrono alcuni requisiti. In particolare non può essere soltanto una soluzione adottata per avere un mero risparmio economico.

Lo scopo del legislatore, infatti, è bene diverso, come vedremo.

Nelle prossime righe, dunque, analizzeremo le caratteristiche e il funzionamento del contratto di somministrazione, andando a specificare anche il contenuto del nuovo contratto nazionale, da poco sottoscritto dalle parti.

Cos’è il contratto di somministrazione?

Il contratto di somministrazione rappresenta un tipo di lavoro diverso da tutti gli altri, dato che il lavoratore viene messo a disposizione di una determinata azienda per un lasso di tempo definito.

Viene spesso definito come lavoro interinale, anche se si tratta di un terminologia legata a vecchie norme. Ad ogni modo ha l’obiettivo di regolarizzare particolari rapporti lavorativi nei quali un soggetto viene , in un certo senso, dato in “affitto” ad un’azienda, per svolgere alcune mansioni.

Si tratta di una fattispecie introdotta dalla Legge Biagi del 2003 e in seguito più volte riformata.

Gli attori coinvolti sono tre, ovvero:

  • il somministratore: cioè un’agenzia per il lavoro, che svolge il ruolo di intermediario, e che deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro.
  • l’utilizzatore: l’azienda che richiede la manodopera
  • il lavoratore: il soggetto che presta la manodopera, assunto e pagato dall’agenzia, ma che svolge l’attività presso terzi

Il lavoratore può essere assunto:

  • a tempo determinato: è la tipologia più diffusa, essendo la più flessibile, solitamente usata per lavori di breve durata, ad esempio quando ci sono picchi produttivi in particolari periodi dell’anno come Natale o altre festività. Può essere prorogato per un massimo di 36 mesi. L’azienda deve rispettare alcuni limiti in merito, per il contratto commercio è equivalente al 15 % dell’organico
  • a tempo indeterminato: il contratto di somministrazione deve essere per non più del 20% dei dipendenti. Il lavoratore è comunque assunto dall’agenzia, e se non lavoro per alcuni periodo ha diritto ad un’indennità di disponibilità. Viene anche definito come staff leasing.

In alcuni casi, comunque, non è possibile sottoscrivere un contratto di somministrazione, in particolare quando:

  • le aziende non sono in regola con la sicurezza sul luogo di lavoro
  • sono state fatte delle riduzioni orarie o sospensioni attive, ad esempio la cassa integrazione
  • ci sono stati licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti per quanto riguarda le stesse mansioni
  • lo scopo è sostituire lavoratori in sciopero

Come funziona il contratto di somministrazione?

Il contratto di somministrazione viene utilizzato generalmente dalle imprese che non possono assumere direttamente del personale, e preferiscono delegare il tutto ad un intermediario.

L’agenzia, infatti, si occupa della selezione e dell’assunzione, di versare lo stipendio, i contributi ed eventuali assegni familiari. Solo in casi particolari lo stipendio deve essere pagato dall’impresa utilizzatrice, dato che è obbligata in solido con l’intermediario.

Come abbiamo detto, ci sono dei limiti che devono essere rispettati, infatti un datore di lavoro non può avere troppi lavoratori con contratto di somministrazione. L’unica eccezione è data da eventuali soggetti svantaggiati o titolari di ammortizzatori sociali. In questo caso non sono previsti limiti.

Per quanto riguarda il tempo determinato la durata massima è di 36 mesi, comprese le proroghe, in seguito viene trasformato in tempo indeterminato.
Quest’ultimo viene anche definito come staff leasing, e il dipendente ha il diritto di ricevere una indennità di disponibilità se non lavora per alcuni periodi.

La legge impone che un’azienda non abbia più del 20% di lavoratori a tempo indeterminato in somministrazione.

Ma come viene determinato l’ammontare dello stipendio?

Al momento dell’assunzione l’impresa deve comunicare all’agenzia lo stipendio lordo percepito dai dipendenti con mansioni analoghe, per allineare la busta paga con gli altri colleghi.

Se l’intermediario non dovesse effettuare il versamento, questo deve essere fatto dall’azienda, dato che è obbligata in solido con l’agenzia.

Va sottolineato che i diritti sono i medesimi degli altri dipendenti. E’ prevista, perciò la maternità, in base alla durata del contratto stesso.
Non è possibile licenziare una donna in gravidanza prima della scadenza del contratto a tempo determinato, e non prima che il bambino abbia compiuto un anno se si tratta di tempo indeterminato. Esse hanno diritto all’astensione obbligatoria di 5 mesi e a quella facoltativa di ulteriori 6 mesi. In busta paga devono percepire l’80% durante il periodo obbligatorio e il 30% durante quello facoltativo.

Non sono invece previste:

  • l’indennità di mobilità: in quanto gli intermediari sono inquadrati come operatori nel terziario
  • integrazioni salariali Inps

Al lavoratore spettano invece:

  • la tredicesima e la quattordicesima
  • le ferie, maturate in base alle ore lavorative

Licenziamento e dimissioni nel contratto di somministrazione

Chi viene assunto con un contratto di somministrazione ha gli stessi diritto degli altri lavoratori, per quanto riguarda il licenziamento. Ci sono però delle differenze per quanto riguarda il periodo di prova.

Nel tempo indeterminato il soggetto può essere licenziato senza preavviso e senza una precisa motivazione, ma dopo il periodo di prova, può esserci soltanto il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Nel tempo determinato, invece, dopo la prova non è possibile licenziare, dato che è già stabilito un termine che l’azienda deve rispettare.

Per le dimissioni valgono le stesse regole previste per gli altri lavoratori. Quindi durante il periodo di prova non è necessario dare spiegazioni in merito, in seguito invece, se è prevista una scadenza contrattuale, questa deve essere rispettate anche dal dipendente, in caso contrario dovrà rimborsare i danni al datore di lavoro.

Il nuovo contratto collettivo nazionale per i lavoratori in somministrazione

Vari operatori hanno di recente sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale per quanto riguarda il lavoro in somministrazione.

Il percorso per arrivare a tale traguardo è stato lungo e articolato, per riuscire ad introdurre cambiamenti in grado di migliorare il sistema.

Tra le novità, sottolineiamo:

  • il diritto mirato alla formazione
  • incentivi per assunzioni a tempo indeterminato
  • rafforzamento del welfare, con maggiore sostegno alla maternità, alla tutela sanitaria, all’asilo nido, contributi per studenti lavoratori

Sono state introdotte anche le cosiddette ferie solidali, ovvero la facoltà di cedere ad altri, e gratuitamente, le ferie e i permessi maturati.

E’ previsto, comunque, un regime transitorio ad hoc per evitare disagi per chi è stato introdotto nel mondo del lavoro attraverso le novità portate dal decreto dignità del 2018.

Fonti normative

  • Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 “Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese” conosciuto come “Decreto dignità”
  • Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”
DIRITTO DEL LAVORO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
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