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Contratto di fornitura: cos’è e come funziona?

Un contratto di fornitura è un accordo che si stipula nel caso in cui una parte abbia l’obbligo di fornire una determinata quantità di beni all’altra parte, per un periodo di tempo prolungato e a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Nel caso della fornitura, questa si differenzia dalla vendita, in quanto la prima può avere un prezzo inferiore rispetto a quello che il somministrato pagherebbe se ogni qual volta attivasse e concludesse un contratto per la vendita della fornitura stessa.

Si tratta di un vero e proprio contratto a tempo indeterminato, solitamente sottoscritto con un’azienda che risponde a un bisogno continuativo del cliente, e s’impegna a fornire beni quali: energia elettrica, gas, acqua.

Contratto di fornitura o somministrazione: cosa cambia?

I due termini sono spesso citati separatamente, sebbene già il legislatore li utilizzi come sinonimi, nonostante la disciplina di riferimento sia quella legata alla somministrazione; per questo, spesso useremo entrambe le espressioni per indicare il medesimo concetto.

L’istituto della somministrazione ha fatto la sua comparsa nel codice, per la prima volta, nel 1942, ma era comunque già noto in precedenza per regolare alcune dinamiche d’affari, causando non pochi problemi. A volte, infatti, la somministrazione si poneva sul confine di altri contratti tipici, a seconda dell’oggetto del contratto; oggi queste complicazioni sono state totalmente annullate.

La norma di riferimento per il contratto di fornitura è l’art.1559 del codice civile che la definisce come: “un contratto tra due soggetti in cui uno si obbliga a fornire la merce per un certo periodo di tempo, mentre l’altro soggetto si obbliga a pagarne il prezzo”. Esistono diversi tipi di somministrazione:

  • Di consumo: il bene viene trasferito in proprietà al somministrante (è il caso dell’energia elettrica) e il contratto produce effetti reali;
  • D’uso: il somministrante attribuisce solamente il godimento delle cose e il contratto produce effetti obbligatori;
  • Periodica in senso proprio: le prestazioni sono fornite con cadenza regolare;
  • Periodica in senso improprio: le prestazioni sono fornite con cadenza irregolare;
  • Continuativa: i beni sono forniti in maniera continuativa a richiesta del somministrato;

È importante specificare che, al centro di un contratto di fornitura c’è sempre il concetto del “dare”, nel caso in cui si parli di “fare”, ovvero di somministrare servizi (come ad esempio un’impresa di pulizie delle strade), allora in quel caso si parlerà di appalto. Ad ogni modo, a seconda del caso e della prestazione da erogare, si individuerà la tipologia contrattuale più idonea.

Infine, l’istituto del contratto di somministrazione consta dell'applicazione di due normative: quella prevista specificatamente per il contratto di somministrazione e quella propria dei contratti a cui corrispondono le singole prestazioni. L’articolo 1570 recita infatti che: "si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni".

Quindi, si applicherà la disciplina della vendita (in quanto compatibile) alla somministrazione di consumo, si impiegherà la disciplina della locazione alla somministrazione d'uso e infine, si applicherà la disciplina dell'appalto se le cose somministrate devono essere fabbricate dal somministrante.

Ciò non denota che la somministrazione manchi di una sua causa propria e che la mutui da altre figure, ma rimane contratto autonomo, e i singoli contratti con cui la sua disciplina viene integrata, sono da considerarsi come "elementi del contratto tipico di somministrazione".

Caratteristiche del contratto di fornitura: quali sono?

La somministrazione è un contratto basato sulla durata, a prestazioni corrispettive. La controprestazione è da erogare in denaro, altrimenti, se a titolo gratuito rientra nella tipologia del negozio atipico, del comodato o della donazione diretta (in quest’ultimo caso il contratto andrà stipulato in forma pubblica).

Qualche autore ha attribuito alla somministrazione carattere aleatorio, in riferimento alle oscillazioni che i prezzi delle merci subiscono nel tempo. A confutare tale teoria c’è il concetto che l'oscillazione del valore è tipico di quasi tutte le merci in vendita, e il rischio dell'eventuale variazione è un fenomeno che troviamo in qualsiasi contratto, il cui pagamento del prezzo sia differito rispetto al trasferimento del bene.

Il fatto che il valore delle merci possa essere soggetto a delle variazioni non esclude, quindi, che se una delle prestazioni divenga troppo onerosa, il contraente possa chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 1467.

Il contratto in questione ha forma libera, non presenta alcun vincolo riguardo l’oggetto, in quanto può avere al centro qualsiasi tipo di bene identificato in modo specifico o generico (ad esempio fornitura elettrica o titoli di credito) e si perfeziona con il consenso delle parti. Non è preclusa la somministrazione di beni immobili.

Il prezzo da corrispondere in riferimento all’entità del bene da fornire deve essere concordato dalle parti, in mancanza di accordo si fa riferimento al Codice Civile, che afferma che:

  • Se non si è determinato il prezzo, subentrano i criteri dell’art. 1474 del codice civile, secondo il quale il prezzo deve essere quello praticato di consuetudine dal venditore, di borsa o giusto prezzo;
  • Se non è determinata l’entità della fornitura, l’articolo di riferimento è il n°1560 del codice civile e si intende pari al fabbisogno del somministrato che può derogare di volta in volta;

L’accordo di somministrazione può essere dotato anche di “patti di esclusiva”:

  • Di preferenza: il somministrato si impegna a preferire il somministrante rispetto ai competitors sul mercato, nel caso di rinnovo di contratto (ma non può superare il quinquennio);
  • D’esclusiva: obbliga il somministrante a fornire determinati prodotti solo ed esclusivamente al somministrato;

Nel caso in cui suddetti patti venissero violati, si incorrerà nella risoluzione e nel risarcimento del danno.

Estinzione del contratto:

Le regole di estinzione del contratto di fornitura seguono quelle dei normali contratti, pertanto avviene per i seguenti casi:

  • Prescrizione decennale del rapporto di somministrazione (questo non vale per le singole prestazioni che si estingueranno in 5 anni, ex. Art. 2948 del codice civile);
  • Termine finale;
  • Condizione risolutiva;
  • Mutuo dissenso;
  • Rescissione;
  • Adempimento della prestazione;
  • Recesso: “Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione"; il mancato preavviso non ostacola l’estinzione del contratto, ma obbliga il recedente a risarcire i danni;
  • Risoluzione per inadempimento: tale inadempimento deve essere notevole e tale da minare la fiducia per le successive prestazioni;
  • Eccezione di inadempimento: il fornitore può sospendere la prestazione, dando adeguato preavviso, se il somministrato commette lieve inadempienza; se ad essere inadempiente è il somministrante, il somministrato può far leva sull’eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile;

Fonti normative:

Art. 1559 Codice civile 

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