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Denuncia a piede libero: cosa significa?

Denuncia a piede libero cosa significa? Quando è possibile denunciare dei fatti alle forze dell’ordine e quali sono le conseguenze? Quali sono le differenze con la querela?
Proviamo a rispondere a tutte queste domande.

Nella vita di tutti i giorni può accadere che un cittadino assista a un fatto criminoso, senza sapere bene come agire, cosa prevede la legge in merito e quali sono le conseguenze. Spesso, infatti, alcuni decidono di non agire affatto per paura di essere coinvolti in processi o procedimenti complicati. Ma non è così.

Innanzitutto va chiarito subito che nessuno è obbligato a raccontare ai carabinieri ciò che ha visto, si tratta di una libera scelta del soggetto, che può decidere di ignorare quanto accaduto o di fare intervenire la macchina della giustizia.

In modo particolare viene definita denuncia a piede libero, la volontà di raccontare quanto commesso da un soggetto che attualmente si trova in regime di libertà, ovvero la stragrande maggioranza dei casi, come vedremo.

Diverso è invece il discorso inerente alla querela, che deve essere fatta solamente dalla vittima, che deve quindi indicare espressamente la volontà di procedere contro il presunto colpevole. In tal caso si deve agire entro 3 mesi o al massimo entro 6 mesi dall’avvenimento.

Cos’è una denuncia a piede libero?

L’espressione “denuncia a piede libero” è più colloquiale che formale, ovvero viene usata nel linguaggio comune e non in quello tecnico della giurisprudenza, per indicare il momento in cui un soggetto decide di portare a conoscenza dell’autorità competente un fatto che ritiene essere un reato.

La precisazione “a piede libero” sta ad indicare che il presunto colpevole si trova in regime di libertà. Tale precisazione in realtà è scontata, dato che generalmente è ovvio che un individuo per potere commettere un illecito penale deve essere libero.

La denuncia può essere fatta sia oralmente che con un atto scritto, presso la stazione dei carabinieri più vicina. Non sono previste particolari formalità in merito, ma è necessario raccontare i fatti nei minimi dettagli, descrivendo accuratamente anche ciò che sembra essere scontato. Ogni informazione, infatti, può essere un valido aiuto per la polizia giudiziaria che si dovrà occupare delle indagini.

Lo scopo principale, perciò, è quello di rendere noto un reato alle forze dell’ordine, per permettere loro di agire. Come anticipato non è obbligatorio procedere in tal senso, ma per il bene di tutti, è estremamente utile evitare che determinati comportamenti restino all’oscuro e impuniti.

Per denunciare qualcuno, perciò si possono seguire due strade:

  • è possibile raccontare a voce quanto è successo direttamente all’ufficiale di polizia giudiziaria, che provvederà a redigere un verbale, che dovrà poi essere firmato dal denunciante
  • è possibile consegnare un atto scritto personalmente o da un procuratore legale.

L’art. 333 del codice di procedura civile, precisa che non è previsto un contenuto formale tipico:

Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.​La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo.

E’ sufficiente descrivere dettagliatamente l’episodio, per aiutare le forze dell’ordine a compiere il loro lavoro di indagine.

Denuncia o querela?

Nel paragrafo precedente abbiamo detto che la denuncia a piede libero può essere fatta da chiunque assista a un fatto criminoso, raccontando l’accaduto ai carabinieri.

Dobbiamo, però, precisare che ciò è possibile soltanto per quanto riguarda i reati procedibili d’ufficio, ovvero anche senza avere il consenso della parte lesa.

In caso contrario per potere fare partire le indagini è necessario che la vittima sporga querela, in prima persona. 

L’art. 336 del codice di procedura penale sottolinea che:

La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato

Utilizzando un gergo tecnico possiamo dire che la querela è una condizione di procedibilità. Attraverso di essa la vittima dichiara esplicitamente di volere procedere nei confronti del presunto colpevole. Senza avere il consenso la legge non può in alcun modo punire l’autore del reato.

A differenza della denuncia, quindi, nella querela si deve manifestare l’inequivocabile volontà di procedere. Si tratta di un diritto che deve essere esercitato entro 3 mesi dai fatti, o entro 6 mesi per alcuni delitti quali la violenza sessuale o lo stalking.

Cosa significa "a piede libero"?

Denunciare a piede libero qualcuno significa segnalare alle autorità un soggetto che ha commesso un reato, mentre si trova in regime di libertà. In realtà sembra quasi superfluo fornire tale precisazione in quanto solo chi non è in carcere o costretto a qualche misura cautelare può commettere un delitto, in teoria.

Ad ogni modo si tratta di un termine che viene utilizzato frequentemente dai media e dal giornalismo, tanto che è diventato di uso comune.

Come abbiamo detto è quasi impossibile che una persona non sia a piede libero quando viene denunciata. Eventuali misure cautelari volte a limitare la libertà personale in via cautelativa, infatti, non vengono applicate immediatamente ma soltanto dopo che il giudice abbia fatto alcune valutazioni.

La denuncia a piede libero può avere più senso se riferita alla segnalazione di un reato commesso da una persona con dei precedenti penali, che attualmente è libera.

Denuncia a piede libero: conseguenze

Cosa accade in seguito a una denuncia a piede libero?

In molti pensano che dopo avere denunciato qualcuno, ci sia il rischio che il colpevole possa finire subito in prigione, ma non è così.

Il procedimento per arrivare a una sentenza definitiva di condanna o assoluzione è molto lungo, e composto da diverse fasi.

La diretta conseguenza è l’avvio delle indagini preliminari, guidate la Pubblico Ministero competente nel territorio. Nel diritto penale, infatti, è lo Stato stesso a formare l’accusa, in quanto tra i suoi compiti c’è anche quello di proteggere i cittadini garantendo loro la sicurezza.

Se non si conosce il responsabile dell’illecito è possibile sporgere denuncia contro ignoti, la notizia del reato viene iscritta ugualmente negli appositi registro e vengono effettuate delle indagini.

Ad ogni modo se dopo i primi rilievi non vengono individuati elementi utili a supporto dell’accusa, è possibile che il caso venga archiviato per insufficienza di prove. In caso contrario l’indagato viene rinviato a giudizio, ovvero inizia il processo penale vero e proprio.

Solitamente le indagini possono durare molto tempo, con il reale rischio che il presunto colpevole possa in qualche modo darsi alla fuga se è consapevole delle indagini in corso.

Per questo motivo, per ovviare a tale rischio, il giudice può emettere un’ordinanza con la quale limitare la libertà dell’indagato, ovvero le misure cautelari, ad esempio gli arresti domiciliari, la custodia in carcere o il divieto di allontanarsi dal comune di residenza.



Denuncia a piede libero: come difendersi

Normalmente se un individuo ti denuncia presso la Questura della Repubblica, non accadrà nulla fino a quando il pubblico ministero non concluderà le indagini preliminari, in caso contrario si può rischiare un arresto o di essere soggetto a altre misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari.

Se si ha la certezza che qualcuno vi abbia denunciati a piede libero, la prima cosa da fare è una verifica del proprio nome e cognome presso la Procura della Repubblica, in modo da verificare se compare nel registro dei reati, e qualora comparisse, di capire di quale reato si è accusati.

Preso atto di quanto spora descritto, è importante contattare subito il proprio avvocato di fiducia e pianificare la difesa e far predisporre le contro indagini, se necessarie.

Il Codice di Procedura Penale, consente sia al p.m. che all’avvocato di parte di procedere con le indagini e le investigazioni, le quali potranno poi essere messe alla valutazione del giudice.

Da tenere in considerazione però che, anche si è sicuri di essere stati denunciati, non vi è però concesso, ne a voi e neppure al vostro avvocato, di poter visionare gli atti del pubblico ministero o di monitorare gli sviluppi delle indagini preliminari, avrete solo il diritto di sapere per quale reato siete stati indagati.


Fonti normative

  • Art. 336 c.p.p.
  • Art. 333 c.p.c.
  • Art. 107 disp. att. cod. proc. pen.

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