Probabilmente a ciascuno di noi sarà capitato, almeno una volta, di dover effettuare una denuncia di sinistro.
Può accadere infatti, di rimanere coinvolti in un incidente in svariate circostanze: durante il percorso per recarsi sul luogo di lavoro, mentre si va a eseguire delle commissioni o negli spostamenti che si effettuano nel tempo libero; e può accadere tra veicoli, ma anche coinvolgere dei passanti.
A seconda delle diverse situazioni si propongono altrettanto diverse conseguenze, rimane uguale, invece, l’iter da percorrere per effettuare la denuncia alla propria assicurazione nel caso in cui si siano subiti dei danni.
È bene dunque conoscere quali sono i diritti e i doveri e quali termini bisogni rispettare perché la denuncia sia a norma di legge.
Esiste una norma che stabilisce i termini per effettuare un avviso di sinistro ed è l’articolo n°1913 del Codice Civile. L’articolo sopracitato impone l’obbligo di rendere noto l’accadimento, alla propria compagnia assicurativa di riferimento, entro tre giorni dal fatto, o da quando l’assicurato ne sia venuto a conoscenza (perché non sempre è la persona coinvolta direttamente).
Attraverso suddetto avviso infatti, l’assicuratore è messo nelle condizioni di poter accertare con celerità le dinamiche, le cause e gli effetti dell’incidente, e può:
Se l’assicurazione di riferimento agisce entro i tre giorni, non sarà necessario effettuare una denuncia di sinistro. Si tratta di un tempo molto breve, pertanto la giurisprudenza ha dato interpretazione più ampia della norma, infatti è importante fare riferimento al contratto che si è stipulato con la propria assicurazione per individuare i termini atti a effettuare la denuncia di sinistro.
Ad ogni modo, secondo quanto sancito con una sentenza della Cassazione Civile (Cass. N° 1642/2000), è possibile altresì che “l’avviso rappresenti anche la volontà dell’assicurato di esercitare il suo diritto all’indennità e costituisca, quindi, anche un atto di costituzione in mora idoneo a interrompere la prescrizione, salvo che il tenore specifico dell’avviso di sinistro sia tale da far escludere che con esso l’assicurato abbia inteso far valere anche la propria pretesa”.
Quindi di fatto, se non si avvisa la propria assicurazione entro i tre giorni previsti, non succede nulla, in quanto, perché l’assicurato possa rischiare di perdere la copertura assicurativa è necessaria la presenza di dolo od omissione e che ciò abbia procurato un danno all’assicurazione (Cass. n. 24733/2007).
A volte può anche capitare che sia direttamente l’assicurazione a contattare l’interessato, chiedendo conferma di avvenuto sinistro. In tal caso bisognerà contattare l’agenzia di riferimento per chiarire ogni circostanza.
Per eseguire la denuncia è possibile utilizzare i classici mezzi postali, come la raccomandata con ricevuta di ritorno, ma anche la Posta Elettronica Certificata (PEC), oppure ci si può recare personalmente presso l’Agenzia di riferimento dell’assicurazione.
Esistono dei moduli predisposti da compilare, ma la cosa più importante è che la denuncia sia comunque una relazione dettagliata dell’accaduto, quindi può anche essere scritta di proprio pugno; è fondamentale che contenga quante più informazioni possibili, che possano consentire all’assicuratore di comprendere il fatto e agire nel modo più opportuno al caso.
Alcune compagnie assicurative consentono anche di effettuare la denuncia attraverso email o mettendosi in contatto con il loro call center.
In questo caso esiste un termine da rispettare perentoriamente se si vuole mantenere il diritto al risarcimento, in quanto si prescrive in due anni.
Secondo l’articolo n°2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze e stabilisce che gli altri diritti che derivano dal contratto di assicurazione (anche quello al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro) si prescrivono in due anni, da quando si sia verificato il fatto su cui si fonda il diritto. C’è un’eccezione nel caso in cui si tratti di polizza sulla vita perché in quella specifica circostanza sono dieci gli anni per la prescrizione.
Sempre in merito di decorrenza dei termini, l’articolo n°2952 specifica che nell’assicurazione della responsabilità civile questa coincide con il giorno in cui il terzo coinvolto abbia chiesto risarcimento all’assicurato o abbia promosso l’azione contro di questi.
La prescrizione è interrotta dalla comunicazione con cui il terzo danneggiato avvia una richiesta all’assicuratore o dalla sua azione proposta e fino a che il credito del danneggiato non sia liquido ed esigibile, o fino a quando il diritto di suddetto terzo non sia prescritto.
Esistono due tipologie di iter da seguire: risarcimento diretto od ordinario. La procedura di risarcimento diretto è la più comune, si usa quando nell’incidente siano coinvolti solo due veicoli (entrambi immatricolati e assicurati in Italia) e se l’assicurato sia responsabile, in parte o per niente, del sinistro. Così è possibile richiedere il risarcimento dei danni al veicolo, alle cose trasportate e/o relativi a lesioni lievi riportate (fino a 9 punti di invalidità). È valida anche se siano presenti terzi trasportati che abbiano subito lesioni anche gravi (ovvero oltre i 9 punti di invalidità); non si applica in relazione ai passanti.
Nei casi rimanenti, dove siano stati coinvolti più di due veicoli, o si siano recate lesioni gravi al conducente o ai passanti, oppure i veicoli coinvolti siano stati immatricolati all’estero si seguirà la procedura ordinaria.
La richiesta di risarcimento va inviata all’assicurazione che copre il veicolo colpevole, questa poi potrà formulare un’offerta entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta (nel caso di danni a cose o al veicolo) ed entro 90 giorni per i danni causati alla persona; in riferimento a quest’ultima eventualità è bene sapere che i 90 giorni decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o stabilizzazione della persona.
I giorni diventano invece 30 se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivano congiuntamente il modulo di constatazione amichevole.
Se le lesioni riguardano un terzo trasportato, questi dovrà presentare richiesta di risarcimento all’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava e l’agenzia avrà 90 giorni per provvedere al risarcimento del danno fino all’importo del massimale minimo di legge, indipendentemente dall’accertata responsabilità dei conducenti.
Nel caso in cui il danno superasse il massimale minimo di legge, sarà possibile richiedere la parte rimanente alla compagnia del responsabile, solo nel caso in cui questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.
L’istituto assicurativo che effettua il risarcimento si rivarrà poi su quello del responsabile del sinistro.
Nell’eventualità in cui si verifichino delle controversie sulle dinamiche del sinistro, o sulla determinazione dei danni, è possibile evitare di ricorrere al giudice avviando una procedura di conciliazione paritetica, qualora però, la richiesta di risarcimento non superi i 15.000 €.
È possibile che dei testimoni abbiano assistito al sinistro e siano disponibili a collaborare per esplicare le modalità e le dinamiche dello stesso, in questo caso dovranno essere indicati nella denuncia di sinistro o nella dichiarazione formale da inviare all’assicurazione.
Non è consigliabile avvalersi di testimoni in momenti successivi a quelli sopraindicati, perché potrebbero non essere ammesse le dichiarazioni testimoniali.
Fonti normative:
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