La diffamazione aggravata avviene quando un individuo lede la reputazione e l’onore di un altro, attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione, mentre l’interessato non è presente per difendersi subito. Rientrano in tale categoria anche post o commenti sul web e sui social.
Negli ultimi anni, i nuovi mezzi di comunicazione legati al web, si sono diffusi rapidamente e hanno determinato alcuni cambiamenti anche nelle dinamiche sociali e nei rapporti tra gli individui.
In modo particolare, scrivere opinioni, è diventato più facile. Gli individui in rete si sentono più liberi di manifestare il loro pensiero, in quanto hanno la sensazione di essere in qualche modo protetti da uno schermo. Nella vita reale è necessario fare i conti con le reazioni immediate della persona con la quale si interloquisce, online invece si perde la concezione di ciò che è reale o importante.
Spesso, infatti, le persone commentano o criticano gli altri usando parole offensive molto pesanti, stiamo parlando dei famosi haters, un fenomeno ormai in continua crescita.
Va sottolineato, comunque, che in alcuni casi specifici offendere o rovinare la reputazione altrui può essere considerato una aggravante del reato, se il mezzo utilizzato ha un’ampia portata di pubblico.
Nel nostro Paese la lesione della reputazione e dell’onore di un soggetto, fatta mentre quest’ultimo non è presente per difendersi, di fronte a un pubblico di almeno due persone, è considerato un reato, quindi punibile in base a quanto stabilito dal codice penale.
Il fatto che le informazioni divulgate siano reali o meno, non ha molta importanza, in quanto è sufficiente avere insinuato un dubbio nelle persone che hanno letto le parole diffamatorie.
Ad esempio scrivere che tizio è un ladro, potrebbe modificare l’opinione che terzi hanno nei suoi riguardi, anche se si tratta di una menzogna.
Tale comportamento è considerato dalla giurisprudenza italiana, ben più grave dell’ingiuria, da poco depenalizzata, ed ora appartenente alla categoria degli illeciti civili, punibili solamente con un risarcimento danni. In questo caso, infatti, le offese vengono rivolte direttamente all’interessato, che ha la possibilità di difendersi prontamente, evitando che il pubblico presente possa farsi condizionare da ciò che sente o legge.
Il reato di diffamazione è previsto dall’art. 595 del codice penale, che afferma:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Da quanto possiamo leggere, quindi, risulta evidente che un soggetto non può sempre esprimersi liberamente, dato che può causare dei danni ad altri.
In particolare quando parliamo di reputazione, facciamo riferimento a un concetto difficile da definire che riguarda la considerazione che un individuo ha di se stesso, in considerazione della stima che riscontra nell’ambiente sociale in cui vive. Non si tratta di qualcosa di oggettivo, ma di un sentimento che è strettamente legato all’immaginario collettivo di un’epoca, che si modifica con il cambiamento degli usi e costumi della società.
Ad ogni modo perché si verifichi tale reato è sufficiente il dolo generico, cioè la volontà di diffondere notizie potenzialmente dannose. Inoltre, si parla di aggravante del reato, quando vengono utilizzati mezzi di comunicazioni, quali la stampa, internet, o altro in grado di diffondere le informazioni a un vasto pubblico.
L’art. 21 della Costituzione italiana, afferma che:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
Si tratta, però, di un diritto che a volte viene limitato in quanto esiste un palese conflitto con altri diritti riconosciuti in Italia, come il diritto all’oblio e alla riservatezza.
In modo particolare se tali diritti vengono lesi, rovinando la reputazione e l’onore di un soggetto di fronte a un vasto pubblico, che sia reale o virtuale, si parla di diffamazione aggravata, e le punizioni sono più severe, come sottolineato dall’art. 595 cp:
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
La diffamazione aggravata, quindi, avviene se “l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, ciò significa che vengono inclusi in questa casistica anche i nuovi mezzi di comunicazione, legati al web. Il legislatore infatti, ha volutamente lasciato aperta l’interpretazione per non escludere le nuove tecnologie.
Quindi rappresenta una aggravante il fatto di diffondere informazioni diffamatorie attraverso la stampa, ma anche tramite il web, soprattutto nei social network e nei blog.
Sempre l’art. 21 della Costituzione, afferma anche che:
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure
Tale presupposto è di fondamentale importanza, e rappresenta l’elemento distintivo delle moderne democrazie, rispetto a dittature nelle quali è proibito manifestare il proprio pensiero, soprattutto se si discosta da quello imposto dall’alto.
Come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, è necessario bilanciare diversi diritti previsti nel nostro sistema giuridico, per evitare che essi entrino in conflitto.
In questo caso specifico bisogna analizzare il diritto di cronaca, di critica e di satira e capire in che modo possono essere esercitati correttamente senza commettere reati.
Il diritto di cronaca, deve rispettare i seguenti requisiti:
Il diritto di critica, invece, deve rispettare soltanto la pertinenza e la continenza, essendo prevista la possibilità di esprimere la propria personale opinione in merito a degli avvenimenti, quindi è impossibile comunicazione in modo neutrale e obiettivo.
La satira, infine, è un’espressione artistica, che può sottrarsi alla realtà, usando anche un linguaggio estremo ed ironico, con lo scopo di fare ragionare il pubblico in merito a determinati fatti. L’obiettivo, infatti, è quello di suscitare delle reazioni, perciò deve essere provocatoria ed esagerata, ma comunque senza superare i limiti del buon senso.
Quando si parla di diffamazione aggravata, oggi, è impossibile ignorare il web. La maggior parte delle informazioni e delle comunicazioni, infatti, oggi vengono diffuse attraverso i social network e i blog.
Ogni giorno, moltissime persone controllano i propri profili su Facebook o Instagram per cercare notizie, per vedere cosa hanno pubblicato gli amici, per curiosare tra le foto e aggiornamenti altrui. Risulta ovvio che, diffondere informazioni diffamatoria attraverso tali canali, è particolarmente grave, dato che è presente un vasto pubblico.
In tal senso va precisato, comunque, che si tratta di diffamazione aggravata se viene postato qualcosa nella bacheca, e non se la comunicazione avviene in privato tra due soggetti.
E’ particolarmente diffuso il fenomeno degli haters, cioè soggetti che offendono e criticano pesantemente gli altri sui social network, forse pensando di essere protetti da uno schermo digitale.
Lo stesso discorso può essere fatto per quanto riguarda i blog, nei quali possono essere pubblicati contenuti dagli amministratori del sito, e commenti da chi visita la pagina.
In questo contesto valgono le stesse regole inerenti al diritto di cronaca, di critica e di stampa, quindi bisogna porre particolare attenzione al contesto per determinare se si tratta di un reato.
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