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Diffamazione online: cos'è e quando avviene?

La diffamazione online avviene quando viene lesa la reputazione e l’onore di un soggetto attraverso il Web. Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero non deve quindi essere abusato a discapito di altri soggetti, se non rientra nel diritto di cronaca. Un caso particolare è rappresentato da Facebook.

Negli ultimi anni la diffusione del web ha reso possibili nuove dinamiche comunicative, che da un lato rendono la nostra vita più semplice, permettendoci di restare in contatto con amici, parenti e conoscenti in tempo reale e di accedere rapidamente alle informazioni di cui necessitiamo, dall’altra ha aperto le porte a nuove tipologie di reati.

In modo particolare le informazioni che vengono diffuse possono rovinare la vita di alcune persone. La diffamazione online, è considerata infatti una aggravante in quanto può modificare notevolmente la reputazione di un individuo nella società.

Risulta ovvio che il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero non può provocare dei danni ad altri soggetti. Esistono quindi dei limiti da non superare per evitare di ledere l’onore e la reputazione altrui.

Cos’è la diffamazione online?

Ledere la reputazione di un soggetto in pubblico, mentre l’interessato non è presente per potersi difendere è considerato un reato nel nostro Paese. Non è importante considerare se le informazioni diffuse sono vere o false, in quanto è sufficiente innescare un dubbio in grado di rovinare l’opinione che altri soggetti hanno di un individuo.

Solamente se si tratta di diritto di cronaca è possibile raccontare fatti inerenti ad altri, ma rispettando alcuni limiti, come abbiamo descritto nel seguente articolo: “Diritto di cronaca: quali sono i limiti?”.

Negli altri casi la libera manifestazione del proprio pensiero non deve essere effettuata a discapito di altri soggetti. Quindi quanto afferma l’art. 21 della Costituzione “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro” ha dei limiti, per garantire il rispetto dell’onore e delle reputazione degli individui.

La diffamazione è un reato disciplinato dall’art. 595 del codice penale:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.​Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate

Come possiamo vedere quindi, tale reato si può verificare verbalmente o tramite mezzi di comunicazione. Nel testo dell’articolo il legislatore ha specificato, infatti che se “l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” la pena è superiore in quanto è possibile raggiungere un pubblico più vasto.

Non si fa riferimento esplicito al web in quanto è stato deciso di lasciare libera l’interpretazione in base al singolo caso concreto. Le nuove tecnologie si stanno evolvendo rapidamente e non era possibile stabilire a proprio le varie casistiche L’unica differenza che viene fatta è quella tra mezzo stampa e altri mezzi di comunicazioni, in quanto il diritto di cronaca può essere esercitato secondo modalità diverse.

In ogni caso l’aspetto fondamentale riguarda il fatto che l’onore e la reputazione altrui vengano lesi, parlando con almeno due persone, in assenza dell’interessato. Se, invece, vengono fatte delle offese in modo diretto a qualcuno si parla di ingiuria, un reato che è stato depenalizzato nel 2016 ed ora è punibile soltanto in sede civile.

Quando avviene la diffamazione online?

Per capire esattamente in quali casi si può parlare di diffamazione online bisogna analizzare il concetto di reputazione. Non si tratta, infatti, delle considerazione che un individuo ha di se stesso, ma della stima che esso ha nell’ambiente sociale in cui vive. In altre parole si tratta dell’opinione che gli altri hanno in merito al suo onore e decoro.

Proprio per questo motivo è difficile stabilire a priori quando avviene tale reato, in quanto non rimane statico nel tempo, ma si modifica con il cambiamento dei costumi e dell’immaginario sociale. 

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato, la giurisprudenza prevede che sia sufficiente il dolo generico, cioè la volontà di diffondere in modo cosciente informazioni e notizie che potrebbero causare danni ad altri. Facendo ciò, il responsabile accetta i potenziali rischi della sua azione.

Perché sussista la diffamazione online, però, si devono verificare i seguenti tre requisiti:

  • il soggetto interessato non deve essere presente, quindi non può difendersi in tempo reale, altrimenti si tratta di ingiuria
  • l’offesa deve ledere la reputazione del soggetto
  • devono essere coinvolte almeno due persone, effettivamente in gradi di cogliere l’offesa

Come abbiamo già accennato l’art. 595 cp prevede delle pene più severe se un soggetto viene diffamato tramite i mezzi di comunicazione in quanto le informazioni possono raggiungere velocemente un pubblico più vasto.

La diffamazione online, quindi, viene considerata un’aggravante, dato il rischio maggiore di provocare dei danni all’interessato.

Va detto anche, però, che con la dicitura “ogni altro mezzo” non è esplicitamente indicato il web, anche se facilmente deducibile. Lo scopo, infatti, è quello di mantenere aperta l’interpretazione, per stare al passo con le nuove tecnologie, che cambiano rapidamente.

La diffamazione online su Facebook

La diffamazione online è diventato un reato ricorrente soprattutto quando si tratta di social network, primo tra tutti Facebook, che rappresenta la piattaforma più diffusa in Italia e nel mondo.

In tali contesti, chi insulta o rovina l’onore altrui, non può appellarsi al diritto di cronaca, come nel caso di blog o testate giornalistiche nel web, in quanto si tratta di un mezzo ludico, utilizzato per restare in contatto con amici e conoscenti, e per coltivare la propria vita sociale.

La giurisprudenza solo recentemente, grazie a una sentenza della Cassazione del 2014, ha inglobato la diffamazione su facebook all’interno delle aggravanti del reato. In precedenza la piattaforma veniva considerata un ambiente virtuale “chiuso” e quindi non equiparabile al web in generale, nel quale le notizie possono essere lettere davvero da chiunque. Il cambiamento di rotta fatto qualche anno fa, quindi, rappresenta una vera e propria svolta, e un cambiamento interpretativo di notevole importanza.

Possiamo dire quindi che l’evolversi di internet e delle nuove piattaforme social permettono alle persone di esprimere le proprie opinioni con più facilità rispetto al passato, ma si tratta di un diritto che deve essere esercitato nel rispetto di altri diritti fondamentali come quelli legati alla reputazione, all’onore e all’integrità personale.

Come di effettua una denuncia?

Dopo avere visto in quali casi la lesione della reputazione può essere considerata un reato, proviamo ora a capire come deve agire la vittima per difendersi.

Il primo passo da fare è denunciare i fatti presso un’autorità giudiziaria, per potere avviare il relativo procedimento. Non si tratta di un reato perseguibile d’ufficio, quindi è necessario che l’interessato racconti quanto è successo con l’intenzione di condannare il colpevole.

La denuncia può essere fatta in forma scritta od orale, in ogni caso devono essere indicate le seguenti informazioni:

  • i fatti accaduti, descrivendo tutto nel dettaglio
  • nome del responsabile
  • le prove
  • firma dell’interessato

In ogni caso essa deve essere presentata non oltre 3 mesi dal momento in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell’accaduto.

DIFFAMAZIONE DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE DIFFAMAZIONE SU WEB DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK
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