Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ci sono differenze ben precise tra avvocato antistatario e avvocato distrattario.
Vediamo di seguito, nel dettaglio, le differenze tra avvocato antistatario e distrattario.
Viene considerato avvocato antistatario il difensore che dichiara di aver assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il procuratore che si dichiara antistatario, in caso di vittoria nel giudizio, può richiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore.
Il comma 2 prevede, inoltre, che finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato antistatario anche nelle conclusioni o in comparsa conclusionale, senza che per questo motivo venga violato il divieto del "novum" nel giudizio di legittimità. Per questa domanda, autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla.
Nel giudizio di Cassazione, l'istanza volta a ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario viene travolta dalla nullità della procura alle liti, né può rivivere automaticamente nel caso in cui la parte sani la nullità conferendo una valida e nuova procura, dovendo essere, in tal caso, espressamente reiterata.
Il credito antistatario è un'obbligazione pecuniaria. Infatti, il debito per le spese, diritti ed onorari liquidati in sentenza in favore del procuratore antistatario è un'obbligazione pecuniaria. Perciò, il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali e la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo. Questi interessi devono essere calcolati dal giorno della notifica della sentenza fino al soddisfo, connotandosi la notifica quale atto di costituzione in mora del debitore.
Per il recupero delle spese legali da parte dell'avvocato antistatario, ciò che conta è il titolo sia notificato nell'interesse del difensore. Possono, quindi, essere notificati due titoli:
A seguito della notifica del titolo in suo favore, l'avvocato antistatario potrà notificare distinti atti di precetto (uno per la sorte, uno per le spese legali) o un unico precetto. Successivamente, si procederà a più processi di esecuzione distinti, che potranno essere riuniti.
Per non commettere errori e per evitare eventuali opposizioni, si consiglia all'avvocato antistatario di notificare un titolo ed un precetto, per il solo fine del recupero delle spese legali, autonomi rispetto a quelli per il recupero della sorte in favore della parte vincitrice.
In caso di condanna alle spese in favore del procuratore antistatario, il legale dovrà:
Il cliente, che può portarla in detrazione, dovrà solo pagare l'IVA (non vi è ritenuta d'acconto): egli è, infatti, il soggetto passivo d'imposta che ha diritto alla detrazione.
In questo caso, il soccombente che effettua materialmente il pagamento non ha diritto alla detrazione: l'importo addebitatogli con ricevuta con contiene l'esposizione dell'IVA.
Inoltre, se il soccombente è sostituto d'imposta, deve applicare le ritenute d'acconto anche se le prestazioni sono rese nell'interesse di terzi.
Nel caso in cui, però, la parte vittoriosa non abbia titolo per portare in detrazione l'IVA, questa sarà corrisposta dalla parte soccombente.
L'avvocato distrattario è colui che, ex art. 93 c.p.c., ha ottenuto dal giudice, nella stessa sentenza di condanna alle spese, la distrazione, in suo favore, degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di aver anticipato.
L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solo l'importo dovuto a titolo di onorario e spese legali processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla.
Al soccombente, l'avvocato distrattario non può chiedere l'IVA.
Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22279 del 13 settembre 2018, nel testo della quale è stato anche precisato che "non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la stessa somma di denaro".
A questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 50% ovvero 60€ + iva anziché 120€.
Scopri l'AcademyA questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 75% ovvero 90€ + iva anziché 360€.
Scopri il servizio Premium