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Diritto internazionale: che cos'è?

Il diritto internazionale, anche chiamato “ius gentium” (delle genti/popolo), è il complesso di norme e principi che regolano la vita delle comunità internazionali ed il rapporto tra gli Stati, disciplinandone gli aspetti sociali, commerciali ed economici. 

Oltre a semplificare la cooperazione tra le diverse nazioni, tra i più importanti compiti del diritto internazionale vi è indubbiamente quello di porre le basi per la stabilità e la pace, mediante prescrizioni vincolanti.

​Cos’è e di cosa si occupa il diritto internazionale

A causa dell’esponenziale crescita della globalizzazione, si è assistito ad un aumento delle relazioni di diritto internazionale, caratterizzato da una complessità sempre maggiore. Ne deriva, quindi, l’impossibilità di risolvere determinati problemi a gestione dei singoli Stati in modo appropriato, ed è per questo motivo che ci si affida a questa materia per disciplinare un numero sempre crescente di settori, precedentemente regolamentati dall’ordinamento nazionale. Ne sono un esempio i diritti individuali, la lotta al crimine e la tutela ambientale.

Il diritto internazionale, dunque, nasce dalla collaborazione fra le nazioni aderenti su base spontanea, collocandosi al di sopra di ciascuna di esse. È caratterizzato dall’assenza di un’autorità preposta ad emanare le leggi assicurandosi che vengano rispettate, ed è per questo che si parla di “anarchia” riferendosi alle comunità internazionali. Le sue principali peculiarità possono essere così riassunte:

  • i soggetti che ne fanno parte sono posti, a livello giuridico formale, su un piano paritario;
  • assenza di un ente o autorità che detti e imponga le norme di condotta;
  • nessun organo dotato di poteri coercitivi e sanzionatori (carattere facoltativo dei tribunali internazionali)

Il diritto internazionale non dev’essere confuso con il diritto internazionale privato. Quest’ultimo, infatti, è costituito dall’insieme delle norme giuridiche promulgate da uno Stato e fa riferimento all’ordinamento interno dello stato stesso.

​Consuetudini e convenzioni

Poiché il diritto internazionale è caratterizzato dall’assenza di un ente legislatore universalmente riconosciuto, idoneo a legiferare con modalità vincolante, è da considerarsi prevalentemente di carattere consuetudinario.

  • ​Il diritto internazionale consuetudinario è costituito dalle regole accettate e accolte da un’ampia maggioranza delle nazioni e degli Stati più influenti nel panorama mondiale. Per essere approvate come norme, le consuetudini (Ius consuetudinis) devono essere diffuse e generalizzate, ovvero delle prassi costanti e uniformi.
  • Il diritto internazionale convenzionale o pattizio, invece, si basa si accordi stipulati liberamente tra gli Stati, i quali si impegnano a non violarne le disposizioni. Si colloca al di sopra degli Stati e dei loro rispettivi ordinamenti giuridici interni.

Solitamente il diritto internazionale pattizio prevale su quello consuetudinario, ad eccezione delle norme ius cogens. Si definisce ius cogens, appunto, una norma consuetudinaria che tutela diritti e valori universalmente considerati fondamentali e, di conseguenza, inderogabili. Qualsiasi trattato tra Stati che violi tali valori è automaticamente da considerarsi nullo.

​I soggetti

Quali sono i soggetti del diritto internazionale? Si definiscono tali i seguenti enti:

  • ​Gli Stati;
  • Le Organizzazioni Internazionali;
  • La Santa Sede;
  • I Popoli

Gli stati sono i primi destinatari delle norme previste in materia. Essi vengono considerati come comunità autonome ed indipendenti, provviste di un governo ed i relativi apparati in grado di esercitare un controllo effettivo su un determinato luogo o territorio. Lo Stato, quindi, sarebbe caratterizzato da una struttura “ternaria”, cioè basato su tre elementi: popolo, territorio e governo: il potere di governo viene esercitato su una determinata comunità stanziata in un determinato territorio.

Le organizzazioni internazionali rivestono un ruolo fondamentale nel panorama mondiale, basti pensare all’ONU, ai suoi organi ausiliari e le diverse organizzazioni collegate. Questi enti sono in continuo mutamento ma vengono comunque considerati soggetti in quanto dotati di organi per il perseguimento degli interessi di tipo comunitario.

La Santa Sede, da non confondere con lo Stato della Città del Vaticano, è da considerarsi a tutti gli effetti un soggetto in quanto ha una sede fisica, è un ente indipendente sotto tutti i punti di vista, è attiva nell’ambito della comunità mondiale ed è in grado di concludere accordi (concordati).

I popoli manifestano la loro soggettività attraverso il loro principio di autodeterminazione. Tale principio si basa sull’autodeterminazione interna, ossia la libertà di ciascun popolo di scegliere il proprio sistema governativo, e autodeterminazione esterna cioè la libertà dalle dominazioni esterne e dal colonialismo.
Sono frutto di discussione, invece, altri enti che generalmente non vengono considerati come soggetti del diritto interazionale ma che tuttavia presentano alcuni aspetti di soggettività. Tra questi troviamo:

  •  Il Sovrano Ordine di Malta;
  • Le ONG (organizzazioni non governative), come ad esempio la Croce Rossa;
  • Gli individui. 

​Le fonti

Nonostante non esista una vera e propria classificazione universalmente riconosciuta in materia, è possibile individuare tre principali fonti del diritto internazionale:

  • CONSUETUDINI. Si tratta di norme non scritte che si basano su comportamenti condivisi, uniformi e costanti nel tempo. Come già anticipato, le consuetudini sono costituite dalle regole accettate e accolte da un’ampia maggioranza delle nazioni e degli Stati più influenti e pertanto se ne determina un’obbligatorietà.
  • TRATTATI. Si tratta di accordi internazionali e vincolano i soggetti che hanno preso parte alla loro determinazione. Si tratta di atti di natura volontaria e che trovano il loro fondamento di obbligatorietà nella consuetudine.
  • ACCORDI VINCOLANTI. Si tratta di atti vincolanti previsti dalle organizzazioni internazionali. Queste fonti hanno validità esclusivamente per gli Stati membri, come ad esempio le direttive imposte dalla Comunità Europea.

In un sistema gerarchico, le consuetudini ed i trattati vengono entrambi considerati fonti di primo grado, anche se non è unanime il giudizio sui trattati che spesso vengono collocati un gradino più in basso. Gli accordi delle organizzazioni internazionali, invece, sono universalmente ricondotti al rango di fonti di terzo grado.

DIRITTO INTERNAZIONALE
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