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Elemento perequativo: cos’è, a chi spetta

L’elemento perequativo è una voce economica della busta paga che si aggiunge alla retribuzione dei lavoratori i cui contratti non prevedono importi aggiuntivi rispetto alla paga base.

Può trattarsi sia di lavoratori che non hanno la possibilità di ottenere superminimi, premi e altre tipologie di importi aggiuntivi, sia di lavoratori in aziende che non instaurano contratti di secondo livello

L’obiettivo dell'introduzione dell'elemento perequativo è quello di assicurare l’uguaglianza dei lavoratori dal punto di vista retributivo, in particolare per quelli delle imprese più piccole che non hanno rappresentanze sindacali.

Vediamo quindi cos’è l’elemento perequativo, a chi spetta, cosa prevede il CCNL Metalmeccanici e cosa comporta ai fini pensionistici.


Elemento perequativo: cos’è e a chi spetta

È una voce economica della busta paga introdotta dal CCNL Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2019, poi rinnovata dalla Legge di Bilancio 2020. La particolarità dell’elemento perequativo è che si aggiunge alla retribuzione base, e va a compensare l’assenza di previsioni di importi aggiuntivi nella busta paga.

Le motivazioni che hanno spinto il legislatore a introdurre questo elemento nascono dalle disuguaglianze retributive che possono sorgere tra lavoratori.

 Infatti, nelle aziende medio-grandi i dipendenti ricevono elementi aggiuntivi grazie ai contratti di secondo livello pattuiti dai sindacati; nelle imprese piccole, che generalmente non aderiscono alla contrattazione di secondo livello, i dipendenti prendono solo il minimo sindacale.

Per questo motivo alcuni contratti collettivi nazionali hanno introdotto l’elemento perequativo, che spetta a tutti quei lavoratori che non sono coperti da contratti di secondo livello. Quindi a tutti quei lavoratori che non hanno possibilità di ottenere incrementi dello stipendio base.

Non ci sono regole generali per stabilire l’ammontare dell’elemento perequativo e come dev’essere erogata, ma si farà riferimento ai singoli CCNL che la prevedono.

La differenza rispetto ai premi individuali o ai bonus consiste nel fatto che questi incrementi vengono versati a tutti i dipendenti dell’azienda, prescindendo quindi dai meriti individuali di ciascuno. 

Ciò perché lo scopo è un altro, cioè quello di livellare gli stipendi tra dipendenti di grosse aziende e quelli delle aziende più piccole.


Cosa sono i contratti di secondo livello

In molte aziende, soprattutto quelle più grandi, si applicano sia il contratto collettivo nazionale sia i contratti di secondo livello, detti anche contratti collettivi aziendali. Sono accordi presi dall’azienda direttamente con le rappresentanze sindacali presenti in azienda.

Se da una parte il CCNL ha la funzione di stabilire i minimi salariali, definendo la retribuzione minima da riconoscere al dipendente in base al livello di inquadramento, dall’altra il contratto di secondo livello ha l’importante compito di prevedere voci aggiuntive che possano incrementare lo stipendio base.

Grazie a questo tipo di contratti si possono gestire due elementi importanti:

  • Le necessità dell’azienda di avere forme flessibili di gestione della manodopera, come ad esempio flessibilità degli orari di lavoro e reperibilità del personale.
  • Le aspettative dei lavoratori di avere un incremento dello stipendio, usando bonus, premi di produzione e altre forme di importi aggiunti.

La contrattazione di secondo livello viene spesso attuata nelle aziende più grandi, ma nelle medio-piccole imprese non ci sono rappresentanze sindacali interne all’azienda, e ciò comporta l’assenza di contrattazione collettiva aziendale. 

Di conseguenza, l’assenza di possibilità di incremento retributivo. L'elemento perequativo diventa funzionale proprio in questi casi.


Elemento perequativo nel CCNL Metalmeccanici

Uno dei contratti collettivi che prevede questa voce retributiva è quello dei metalmeccanici. È stato inizialmente istituito, dal Contratto di Federmeccanica del 2006, come un aumento “una tantum”.

È diventato poi un elemento salariale annuale vero e proprio con il Contratto del 2008. Si prevede infatti che, ai lavoratori assunti al primo gennaio di ogni anno, sia corrisposta una cifra annuale di 485 euro a titolo perequativo.

Tale voce va erogata con la busta paga del mese di giugno. Inoltre, il CCNL stabilisce che questo importo non va ad incidere nella determinazione della quota di TFR – trattamento di fine rapporto. È però comunque soggetto alle trattenute fiscali e alla contribuzione previdenziale.

Sono inoltre previste le condizioni alle quali questa somma può essere erogata:

  • Il dipendente deve star ricevendo solo voci fisse di stipendio, senza bonus o superminimi.
  • L’azienda non deve aver stipulato contratti di secondo livello che prevedono l’erogazione di premi di produzione o bonus.
  • Nell’anno solare precedente (1^ gennaio – 31 dicembre), il lavoratore non deve aver percepito premi, superminimi o importi aggiuntivi soggetti a contribuzione.

La somma dei 485 euro viene erogata fino a concorrenza con eventuali altri importi aggiuntivi che siano stati concessi oltre a quanto previsto dal CCNL. In sostanza, se un lavoratore percepisce già un premio, riceverà l’elemento perequativo sulla differenza.

Ad esempio, se Tizio, operaio metalmeccanico, riceve un premio individuale di 200 euro, a titolo perequativo avrà 285, cioè la differenza tra i 485 euro e quello che già riceve.


Elemento perequativo nell’industria chimica

Questa voce aggiuntiva della busta paga è stata prevista anche dal CCNL Chimica Industria, che ha previsto un importo mensile, in aggiunta allo stipendio regolare e a titolo di elemento perequativo, pari a:

  • 41,00 euro per le categorie A
  • 37,00 euro per le categorie B
  • 33,00 euro per le categorie C
  • 31,00 euro per le categorie D
  • 26,00 euro per le categorie E
  • 21,00 euro per le categorie F.


Elemento perequativo nel settore pubblico

È stato previsto anche dal CCNL dei dipendenti pubblici, per il triennio 2016-2018. In particolare, guardando alla categoria degli insegnanti statali, l’elemento perequativo consiste in un elemento aggiuntivo nello stipendio che può andare dai 3 ai 19 euro al mese in più.


Cosa comporta ai fini pensionistici

Secondo quanto chiarito dall’Inps, l’elemento perequativo è imponibile ai fini pensionistici, ma non concorre alla determinazione della prestazione né ai fini del TFR né a quelli del TFS – indennità di buonuscita e premio di servizio.

Ha inoltre specificato che l’elemento perequativo non si conteggia per la determinazione della retribuzione virtuale da assumere in caso di malattia del lavoratore né per il calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio.


Considerando che in Italia il tessuto economico è composto principalmente da PMI, ovvero piccole-medie imprese, la presenza nei contratti collettivi di questo elemento aggiuntivo è certamente importante ai fini di una maggiore eguaglianza retributiva tra lavoratori di diverse categorie e aziende.

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