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Fasi procedimento penale: come si arriva alla sentenza?

Se si verifica un reato penale, sono previste diverse fasi per arrivare alla sentenza finale, definitiva o provvisoria. Le fasi del procedimento penale iniziano con l’iscrizione della notizia del reato e finiscono con una decisione sulla colpevolezza o innocenza di un soggetto.

Sentiamo dire spesso che i processi penali in Italia durano troppo tempo, anche diversi anni, e questo è considerato un difetto della nostra Giustizia. Per riuscire ad avere una idea chiara in merito, però, bisogna capire di cosa stiamo parlando.

Bisogna comprendere come nasce, si sviluppa e si conclude un processo per capire le motivazioni che stanno dietro a delle tempistiche a volte esagerate. 

Possiamo dire, innanzitutto che i processi penali sono particolarmente importanti, in quanto vanno a fare chiarezza in merito a reati a volte anche molto gravi. Il tutto deve essere gestito, quindi, in maniera scrupolosa.

I reati nel codice penale

Prima di analizzare le varie fasi del procedimento penale, è utile capire in quali casi esso è necessario.

Nella giurisprudenza italiana il termine “reato” si riferisce sempre al diritto penale, e serve per garantire una punizione a fronte di comportamenti illeciti ritenuti gravi da parte dello Stato. Infatti chi è colpevole di avere commesso un reato, ha la fedina penale sporca e il suo atteggiamento illegale è riportato nel casellario giudiziario: un modo per avvertire la società della pericolosità della persona.

I reati possono essere di due tipologie:

  • contravvenzioni: sono meno gravi, sanzionati con l’ammenda e l’arresto
  • delitti: sono i più gravi, sanzionati con la multa e la reclusione

Entrambe le ipotesi elencate devono essere valutate attraverso delle fasi particolari, disciplinate dal codice di procedura penale, come vedremo a breve.

Codice di procedura penale: gli attori coinvolti

Nelle varie fasi del procedimento penale sono coinvolti diverse parti, alcuni necessarie ed altre eventuali. Vediamoli nel dettaglio.

Le parti necessarie:

  • il P.M (pubblico ministero): è un organo designato dallo Stato per favorire il rispetto della legge e per valutare azioni penali nei confronti di coloro che le infrangono.  Deve trovare le prove d’accusa per incriminare chi ha commesso un reato, che saranno poi presentate in tribunale per accusare un soggetto potenzialmente colpevole, assistito dal proprio avvocato. Ha in ogni caso l’obbligo di imparzialità in quanto il suo scopo è garantire la giustizia e non provare la colpevolezza di qualcuno
  • Il difensore: deve difendere l’imputato, facendo tutto ciò che è possibile, ovviamente senza alterare le prove. In questo caso non c’è il dovere di imparzialità. Ha il potere di svolgere investigazioni difensive, cioè cercare fonti a favore dell’imputato e può decidere di non presentare al giudice alcune prove, se sono sfavorevoli al soggetto che sta difendendo.
  • Il GIP (giudice indagini preliminari): è un giudice terziario e imparziale, in grado di assicurare i diritti dei cittadini sottoposti alle indagini da parte del PM. 

Le parti eventuali:

  • La parte civile: la parte danneggiata dal reato, potrebbe decidere in modo facoltativo di esercitare una azione civile, chiedendo solitamente il risarcimento dei danni. 
  • La persona offesa: titolare del bene protetto dalla norma penale che è stata violata, cioè la vittima del reato, da non confondere con la parte solo danneggiata.

Fasi procedimento penale: notizia del reato

Il reato deve essere “iscritto”, cioè deve essere constatato che si tratta di una azione che ricade sotto la tutela del diritto penale. Se la notizia non viene considerata totalmente infondata si potranno iniziare le indagini.

Esistono quattro tipi di registri delle notizie di reato:

  • a carico di persone ignote
  • a carico di persone note
  • notizie anonime di reato
  • atti che non costituiscono una notizia reato

Fasi procedimento penale: indagini

Dopo l’iscrizione della notizia di reato ci sono le indagini preliminari, cioè il PM e la polizia giudiziaria devono verificare l’attendibilità dei fatti, cercando delle prove per stabilire l’esistenza o meno dei presupposti per affrontare un processo e quindi per esercitare l’azione penale. Si tratta di una fase segreta, e nessuno può consultare gli atti del procedimento se non autorizzati.

Fasi procedimento penale: archiviazione o rinvio a giudizio

Dopo le indagini preliminari il PM può ritenere infondata la notizia di reato, e può quindi chiedere l’archiviazione. Può avvenire quando è presente:

  • l’estinzione del reato
  • improcedibilità all’azione
  • infondatezza
  • autori ignoti
  • estraneità dell’indagato
  • se il fatto non rappresenta un reato

Il GIP ha il compito di accettare o respingere tale richiesta di archiviazione.

Se il PM, invece, ritiene che ci siano elementi sufficienti per sostenere l’accusa nel processo, chiede il rinvio a giudizio, quindi chiede al GIP di sottoporre l’indagato a un processo penale.

Fasi procedimento penale: udienza preliminare

La prima fase del processo vero e proprio si chiama udienza preliminare e viene svolta in presenza del Pm e del difensore dell’imputato. Si tratta di una udienza filtro in quanto l’imputato deve scegliere se essere giudicato con un rito alternativo o se essere sottoposto a lavori di pubblica utilità.

Se viene scelto il rito ordinario, ciascuna delle parti espone al giudice le proprie ragioni. Il giudice può decidere se procedere ulteriormente o se l’azione è infondata. 

Se si dispone il giudizio significa che inizieranno gli accertamenti sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’indagato.

Fasi procedimento penale: dibattimento e decisione

Se la notizia di reato è stata considerata fondata anche dal giudice in udienza preliminare inizia ufficialmente il processo con il classico dibattimento che tutti conosciamo, e con una decisione finale.

Durante il dibattimento si forma un contraddittorio tra le parti, cioè vengono ascoltati i testimoni, l’imputato e si esaminano tutti i documenti. 

Quando i fatti risultano chiari, in base a tutte le analisi effettuate, il giudice comunica la sua decisione, che può essere una condanna o un’assoluzione

Non si tratta, in ogni caso, di una sentenza definitiva, in quanto è prevista la possibilità di fare appello entro i termini previsti dalla legge, contestando la decisione presa.

I gradi di giudizio, infatti,  in Italia sono tre e servono per scongiurare eventuali errori nell’elaborazione dei fatti e nell’interpretazione delle normative.

​Riforma del processo penale

Lo scorso 3 agosto 2021 è stata approvata la Riforma della Giustizia del Ministro Cartabia, che ha ottenuto la doppia fiducia alla Camera dei Deputati con 396 sì, 57 no e 3 astenuti. Il testo passerà al Senato, e sarà esaminato dopo la pausa estiva. Prevede notevoli cambiamento soprattutto per il processo penale. 

Ecco cosa prevede in sintesi:

  • Prescrizione: è previsto lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado e per evitare processi dai tempi biblici verrà stabilito il tetto massimo dei due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione.​ Per i reati gravi è prevista la proroga di un anno in appello e sei mesi in Cassazione.
    Superati i termini, l’imputato non potrà più essere condannato;
  • Udienze filtro: il giudice dovrà valutare se esistono le condizioni per dare il via ad un procedimento;
  • Tempi di indagine: non potranno durare più di sei mesi;
  • Digitalizzazione: per sveltire i tempi, come già avviene in campo civile, si ricorrerà alla procedura telematica;
  • Verranno messe in atto pene sostitutive oltre al carcere;
  • Diritto all'oblio.
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