La firma falsa non viene sempre considerata un reato. In modo particolare falsificare una firma in un atto pubblico non rientra più negli illeciti penali, a seguito della depenalizzazione. Nulla cambia, invece, se la stessa viene posta in atti pubblici.
Abbiamo parlato più volte delle molte depenalizzazioni effettuate dal legislatore negli ultimi anni, tra queste rientra anche la falsificazione di firma su atti privati, ovvero su contratti effettuati senza la presenza di un pubblico ufficiale.
Il codice penale, invece, punisce ancora chi agisce in tal modo per quanto riguarda documenti pubblici, come un testamento, una cambiale, una donazione davanti al notaio, una richiesta al Comune, ecc.
Nelle prossime righe analizzeremo le differenze esistenti tra queste due diverse situazioni, per chiarire ciò che prevede la legge.
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Quasi tutti nella vita, si sono trovati di fronte, almeno una volta ad una situazione nella quale poteva essere conveniente falsificare una firma, basti pensare ad esempio alle giustificazioni a scuola. In pochi, però, conoscono in quali casi si tratta di un reato, punibile quindi penalmente.
Sebbene firmare con nome e cognome falso o al posto di un’altra persona siano gesti comuni, non sono sempre chiare le conseguenze.
In molti casi, i rischi sono notevoli, quindi prima di agire in modo superficiale è bene conoscere quali potrebbero essere le implicazioni.
A tal proposito è necessario distinguere due diverse situazioni:
Per comprendere la suddetta distinzione è importante comprendere chi sono i pubblici ufficiali secondo l’ordinamento italiano. L’art. 357 c.p. afferma che:
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Per chiarire, vengono considerati pubblici ufficiali i seguenti soggetti:
Falsificare la firma in un atto privato, ovvero in un documento sottoscritto senza la presenza di un pubblico ufficiale non è più molto rischioso, o meglio il rischio è minore rispetto al passato. Infatti, di recente tale reato è stato depenalizzato.
Cosa significa? Il legislatore non ha previsto alcuna condanna penale per chi pone una firma falsa su un contratto, un assegno o una ricevuta di pagamento. Tali documenti, però, non devono essere indirizzati ad una Pubblica Amministrazione.
Ovviamente si tratta sempre di un comportamento illegale, pertanto è prevista una sanzione, che viene stabilita dal giudice in base alla gravità del fatto e alla reiterazione. Il massimo della sanzione pecuniaria equivale a 16 mila euro. Ad ogni modo, quest’ultima può essere evitata provando a raggiungere un accordo con la controparte prima del processo.
Una situazione tipica è il falso in scrittura privata, quando si deve sottoscrivere un contratto o una dichiarazione unilaterale. Ad esempio, un debitore potrebbe far credere al creditore di avere già pagato il debito, attraverso una quietanza di pagamento falsa. In tal caso non è possibile sporgere denuncia ai carabinieri.
La situazione è del tutto diversa per quanto riguarda gli atti pubblici, ovvero sottoscritti in presenza di un pubblico ufficiale, o rivolti ad enti pubblici.
Rientrano in questa fattispecie le richieste fatte al Comune o ad un ente pubblico, ma non molti sanno che anche la firma falsa sul libretto di giustificazione scolastico è considerato un reato, essendo gli insegnanti e il Preside dei pubblici ufficiali a tutti gli effetti.
Le conseguenze comunque non sono sempre le stesse. Se a compiere il reato è un pubblico ufficiale è prevista una pena di reclusione fino a 10 anni, come sottolinea l’art. 476 c.p:
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falsola reclusione è da tre a dieci anni
Se, invece, il fatto è commesso da un cittadino privato, l’art. 482 c.p. prevede che:
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo
Il soggetto che viene leso dalla falsificazione o dall’alterazione del documento, può presentare querela alle autorità.
Se ci si vuole tutelare da una firma falsa è necessario procedere con il disconoscimento della stessa.
In pratica, quando ci troviamo davanti a un documento riportante una firma falsa, è necessario comunicare immediatamente a chi ha intenzione di far valere l’atto che quest’ultima è falsa perché non è stata fatta dalla persona il cui nome è quello riportato nell’atto.
Il disconoscimento della firma falsa deve avvenire per iscritto, tipo tramite raccomandata A/R, e indirizzato a chi detiene il documento in modo da precostituire una prova per il disconoscimento.
Dopodichè sarà interesse della persona, che ha intenzione di far valere l’atto, a dover dimostrare che la firma è autentica, attivando la dovuta procedura di verifica della scrittura privata.
Se ci troviamo davanti a atti presentati in giudizio, dove riteniamo che vi sia la presenza di una firma falsa, sarà necessario procedere al disconoscimento entro la prima udienza dopo che tale atto è stato presentato.
Quando si è davanti a un falso in scrittura privata si può anche agire tramite il tribunale, qui il giudice, ancora prima che il creditore proceda con la richiesta, può dichiarare l’accertamento negativo del credito, cioè dichiari che la pretesa del pagamento che il creditore avanzerà non è dovuta.
In tale caso il debitore dovrà procedere con il disconoscimento della firma e al creditore toccherà provare il contrario.
Ricapitolando, in caso di firma falsa su documenti, per bloccare le pretese del creditore, è necessario procedere con il disconoscimento della firma, secondo due modalità:
Quando si firma un atto pubblico davanti a un notaio o un pubblico ufficiale, la firma si presume sempre vera, quindi chi vuole disconoscerla non potrà solamente effettuare una contestazione, ma dovrà obbligatoriamente attivare la procedura di “querela di falso” con una relativa causa.
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