Cerchi un avvocato esperto in
Amministrativo
Guide diritto amministrativo

Autocertificazione: cos’è e come funziona?

L’autocertificazione è stata introdotta nel nostro Paese dal DPR n. 445/2000, e permette ai cittadini di fornire a privati e alla P.A.alcune dichiarazioni in modo semplice e veloce. Vediamo di cosa si tratta esattamente e come funzionano?

Sicuramente avete sentito parlare almeno una volta di autocertificazioni, ma non avete capito esattamente di cosa si tratta, e in quali casi la legge consente di compilarne una.

Diciamo subito che si tratta di un modo per velocizzare i tempi per ottenere determinati permessi o documenti. E’ possibile presentarla telematicamente o di persona. 

L’obiettivo è quello di snellire la burocrazia e rendere il sistema più flessibile e moderno.
Nelle prossime righe vedremo a cosa serve e in quali casi si può utilizzare.

Cos’è l’autocertificazione?

Con il DPR n. 445/2000 è stato introdotta la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva detta anche autocertificazione sia agli enti pubblici che ai privati. Si tratta di una modalità utile per evitare la burocrazia e inutili perdite di tempo, soprattutto quando si utilizzano strumenti telematici.

D’altro canto gli uffici pubblici sono obbligati ad accettare tali documenti, per non violare i loro doveri d’ufficio. I privati, invece, possono scegliere in modo discrezionale se accettare o meno le dichiarazioni.

Va sottolineato che, il valore legale ed amministrativo del certificato è il medesimo di quello dell’atto che sostituisce. Tuttavia, se i contenuti sono falsi, il soggetto perde ogni beneficio.

Per procedere in tal senso è sufficiente un documento di identità valido e una firma, non necessariamente autenticata

Possono essere dichiarati diversi fatti, ad esempio la residenza presso un determinato luogo, di essere nati in un preciso comune, di essere iscritto presso il Registro delle Imprese di una determinata Camera di Commercio, di non avere riportato condanne penali, ecc.

Le tipologie

Nel paragrafo precedente abbiamo illustrato l’utilità di un’autocertificazione, vediamo ora le varie tipologie esistenti.

In modo particolare possiamo distinguere:

  • le dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
  • le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Nel primo caso è possibile attestare le seguenti informazioni:

  • dati anagrafici e stato civile, quindi lo stato di famiglia, la residenza, la data e il luogo di nascita, il godimento di diritti politici e civili, la cittadinanza, ecc;
  • il titolo di studio;
  • le qualifiche professionali, quali il titolo di specializzazione, l’iscrizione ad albi, l’appartenenza agli ordini professionali, ecc;
  • il reddito, la situazione economica e fiscale, come ad esempio lo stato di disoccupazione, il numero di codice fiscale o partita IVA, l’assolvimento degli obblighi contributivi, ecc;
  • la posizione giuridica, quindi la qualità di legale rappresentante, di tutore, curatore, non avere riportato condanne penali, ecc.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, invece, servono a certificare in modo autonomo le qualità personali e fatti anche inerenti ad altre persone di cui si è a conoscenza. 

Quando è valida?

Come accennato tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione, ad esempio enti locali, prefetture, Inail, Inps, Camere di Commercio, Asl, motorizzazione civile, e lo stesso vale per le società che gestiscono servizi pubblici come le Poste, le Aziende del Gas, la Rai, le Ferrovie dello Stato, ecc.

Ovviamente le amministrazioni sopra citate possono effettuare dei controlli e verifiche se ci sono dei ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

In alcuni casi, comunque, l’autocertificazione non è sufficiente e devono essere presentati i certificati tradizionali. Ciò avviene per:

  • le pratiche per il matrimonio;
  • i rapporti con l’autorità giudiziaria;
  • gli atti da trasmettere all’estero.

Inoltre non è valida per quanto riguarda:

  • i certificati medici, veterinari e sanitari ;
  • certificati di conformità CE utili per attestare la conformità di un prodotto alla normativa comunitaria;
  • marchi e brevetti;
  • attestazioni che non rientrano nella propria conoscenza diretta o inerenti a fatti futuri.

Come si fa l’autocertificazione?

Per compilare un’autocertificazione, in genere, non è necessario una marca da bolla e nemmeno una firma autenticata.

Ad ogni modo è importante specificare che per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni è sufficiente una semplice sottoscrizione, mentre per quelle sostitutive di atti di notorietà o della relativa domanda, devono essere firmate in presenza del dipendente addetto a riceverle, per consentire l’identificazione del richiedente, oppure allegando una fotocopia di un documento di identità se trasmesse via posta, fax o PEC.

L’autentica è necessaria nei seguenti casi:

  • dichiarazioni da presentare a privati quali assicurazioni e banche;
  • per la riscossione di benefici economici per altre persone, quindi in caso di delega.

Va detto, inoltre, che l’autentica di firma è soggetta all’imposta di bollo.

Ad ogni modo possono ricorrere all’autocertificazione i cittadini italiani, europei, ed extracomunitari se in possesso del permesso di soggiorno.

Le responsabilità

Il cittadino quando dichiara in modo autonomo alcune informazioni è responsabile di quanto afferma. Ciò significa che le amministrazioni gli danno fiducia, ma allo stesso tempo possono effettuare di controlli per verificare la veridicità delle stesse.

Dichiarare il falso può comportare una condanna penale, e il decadere di eventuali benefici ottenuti con le dichiarazioni non vere.

Si applicano, infatti, le disposizioni previste dall’art. 76 del dpr n. 445/2000:

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Inoltre, l’art. 495 c.p. afferma che:

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483 2, 567 2; 449];
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 603] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

Fonti normative

  • DPR n. 445/2000
  • ​Art. 495 c.p.
AUTOCERTIFICAZIONE
Condividi l'articolo:
CERCHI UN AVVOCATO ESPERTO IN AMMINISTRATIVO?
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati.*

Quanto costa il servizio?
Il costo della consulenza legale, qualora decidessi di proseguire, lo concorderai direttamente con l'avvocato con cui ti metteremo in contatto.