La fusione societaria è un atto attraverso il quale due o più società confluiscono in un’unica, è regolamentata dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, con norme speciali per i settori bancario e assicurativo.
La scelta di optare per una fusione societaria può essere determinata da diverse motivazioni. Innanzitutto, è possibile ottenere un accrescimento delle potenzialità economiche per le aziende che vi partecipano, unendo le forze monetarie infatti, si rafforza la presenza sul mercato e si riescono ad abbattere notevolmente i costi d’impresa.
Altri vantaggi che possono scaturire da una fusione societaria sono rappresentati: dalla possibilità di ampliare il know-how aziendale, dal poter acquisire particolari brevetti e/o licenze o magari dal godere di impianti produttivi migliori dei precedenti. Ovviamente sono considerate anche motivazioni relative semplicemente a questioni fiscali, in quanto una fusione societaria non comporta ulteriori carichi fiscali.
La fusione di due o più società può avvenire attraverso due modalità ben definite:
L’unione di tali società può essere omogenea, che comprende cioè imprese dello stesso tipo e con la stessa natura giuridica, oppure eterogenea, ovvero il risultato di aziende di tipi e natura giuridica differente. Si può optare per una fusione anche in imprese che abbiano in corso procedure concorsuali e anche fra società in liquidazione, a patto che quest’ultime non abbiano ancora avviato la distribuzione dell’attivo, ciò è fondamentale per preservare le somme destinate ai soci.
Una volta che avviene l’unione delle società di fatto scompaiono quelle inglobate e succede l’incorporante, ovvero un nuovo soggetto che sarà il riferimento di tutte le situazioni giuridiche relative alle imprese incorporate. Come determina l’articolo 2504 bis:
“La società che risulta dalla fusione, o quella incorporante, assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”. Ai soci delle società che si fondono vengono assegnate azioni, o quote, dell’incorporante, ovvero della nuova società.”
Una o più aziende possono decidere di fondersi per molteplici ragioni:
Prima di procedere con la fusione societaria è importante elaborare un piano da parte dei singoli consigli d’amministrazione per individuare gli elementi principali della fusione, come per esempio i conguagli monetari o il rapporto di cambio tra partecipazioni e azioni.
All’interno di questo progetto dovranno essere contenute le seguenti informazioni:
Suddetto progetto è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese sito nel medesimo luogo della sede delle imprese partecipanti. In alternativa è possibile pubblicare suddetto progetto sul sito web delle società assicurandosi di garantire l’autenticità dei documenti, l’evidenza della data di pubblicazione e anche la sicurezza del sito internet.
Tra la fase di pubblicazione o registrazione e la data effettiva prevista per la fusione societaria devono intercorrere almeno 30 giorni, a meno che i soci optino per la rinuncia del termine con consenso unanime.
È altresì fondamentale procedere a stilare un rapporto sulla situazione patrimoniale e sul progetto di fusione stesso che devono essere redatti dall’organo amministrativo della società partecipanti, così come importante è la relazione, in materia di diritto societario, che dovranno redigere tecnici, esperti o revisori dei conti.
Suddetto rapporto sulla situazione patrimoniale dovrà essere riferito a una data non antecedente a 120 giorni rispetto alla data di deposito del progetto stesso. Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, questo può andar bene se non è oltre i 6 mesi.
Per la delibera è necessario che l’assemblea di ciascuna azienda partecipante approvi il piano di fusione societaria attraverso il raggiungimento della maggioranza prevista dagli statuti societari e costitutivi.
Dopo l’approvazione della fusione sarà necessario redigere un atto notarile alla presenza dei rappresentanti legali delle società partecipanti; in seguito suddetto atto dovrà essere depositato presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipula.
La fusione è effettiva dopo 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, questo per tutelare i creditori sociali che potrebbero opporsi, ad eccezione del caso in cui si parli di efficacia immediata dovuta al fatto che la neonata società presti garanzie in materia di pagamento ai creditori, oppure assicuri la piena solvibilità mediante una relazione accurata redatta da società di revisioni contabili (ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies).
Anche i possessori di obbligazioni potrebbero muovere opposizioni, ad eccezione che la fusione sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti (ex art. 2503 bis c.c.).
Una volta eseguite le iscrizioni o registrazioni non si può invalidare l’atto di fusione, ad eccezione che entri in gioco il diritto al risarcimento del danno che in caso potrebbe spettare a soci o terzi ai quali siano stati arrecati danni dalla fusione stessa (ex art. 2504-quater c.c.).
A questo punto, come disposto dal codice civile, la società risultante dall’incorporazione o unione assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, succedendovi anche in campo processuale. Il nuovo soggetto societario sarà tenuto a rispondere nei confronti di creditori, lavoratori e terzi delle obbligazioni assunte dalla fusione delle società.
Fonti normative:
Art. 2501 e seguenti del Codice Civile
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