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La ricevuta del permesso di soggiorno: un documento cruciale per la regolarità dei cittadini stranieri

Il permesso  di soggiorno rappresenta un documento essenziale per poter risiedere e lavorare in Italia. Talvolta tuttavia, le procedure di rilascio possono subire dei ritardi: in tali circostanze, gli enti preposti hanno previsto la possibilità di preservare ugualmente la legittimità di soggiorno.

​Il ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è un documento fondamentale per i cittadini stranieri che risiedono legalmente in Italia. 

Il processo di rilascio del permesso di soggiorno può richiedere del tempo a causa delle procedure amministrative complesse connesse alla gestione dell’importante mole di applicativi. Ciò in quanto, sebbene le tempistiche siano espressamente previste e disciplinate dalla legge, nella prassi subiscono una dilazione non prevista né preventivabile poste le note difficoltà del Ministero dell’Interno a far fronte all’enorme mole di richieste.

In effetti, come spesso accade, il cittadino straniero può venire in possesso del suo PSE (permesso di soggiorno elettronico), anche a distanza di diversi mesi dal momento della richiesta e ciò potrebbe dar luogo ad uno stato di incertezza legale.

​Ricevuta del rilascio come tutela del cittadino straniero

Al fine di tutelare i cittadini stranieri e non pregiudicare i loro diritti, gli enti preposti sono intervenuti con circolari prima e leggi dopo, per dare una corretta interpretazione in ordine alla possibilità dell’esercizio dei diritti previsti dal titolo di soggiorno, nelle more del rilascio o del rinnovo. 

È stato, infatti, chiarito che nell’attesa del rinnovo o del primo rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino continua ad avere piena legittimità del soggiorno e pieno godimento dei diritti connessi al titolo, come ad esempio la possibilità di svolgere attività lavorativa (Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006, Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 5 dicembre 2006 e Direttiva del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007). 

Secondo il disposto di cui all’art’5, comma 9-bis, Dl.lgs 286/1998 (testo unico immigrazione), in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (anche quando non venga rispettato il termine di 60 giorni), il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando verrà rilasciato il permesso, che sarà da notificare anche al datore di lavoro. 

Pertanto, la ricevuta postale attestante la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno, inviata mezzo Kit Postale, non solo vale come prova della regolare permanenza sul territorio italiano ma è anche sufficiente per instaurare un regolare rapporto di lavoro.
Essa costituisce prova di status legale attestante la formulazione della richiesta o rilascio del permesso di soggiorno regolare alle autorità competenti e autorizza il cittadino straniero a soggiornare nel Paese fino al momento in cui verrà emesso il permesso di soggiorno effettivo.
Questo documento rappresenta una prova tangibile del fatto che la richiesta è stata formalmente accettata e che il richiedente si trova in uno stato di soggiorno legale nel paese ospitante. 

La ricevuta assicurata viene emessa con un numero di identificazione univoco, che permette di monitorare lo stato del processo di richiesta del permesso di soggiorno.
Durante questo periodo, al cittadino straniero sono riconosciute una serie di garanzie e protezioni legali, come il diritto di essere trattato in modo equo e non discriminatorio, di avere accesso all'assistenza legale, e di godere dei diritti fondamentali garantiti dalla legge, come la libertà di movimento e l'accesso ai servizi pubblici.

In effetti, il cittadino straniero, in possesso della ricevuta in esame, può: 

  • iscriversi all’anagrafe (Circolare Interno n. 16 del 2/4/2007 e n. 43 del 2/8/2007);
  • iscriversi al servizio sanitario nazionale (Circolare salute del 17/04/2007);
  • prendere la patente e la carta di circolazione (Circolare trasporti del 14/09/2007);
  • continuare a lavorare nonostante il PSE scaduto se ha chiesto il rinnovo (Circolare lavoro del 5/12/2006);
  • rimpatriare e tornare in Italia senza passare da altri Paesi Schengen (Circolare interno del 12/12/2007 valida fino al 31/03/2008).


​Conclusioni

In conclusione, il ritardo del rilascio o rinnovo del PSE non incide sulla piena legittimità del soggiorno e sul godimento dei diritti ad esso connessi. Diversamente opinando il cittadino straniero, nelle more del PSE, non potrebbe svolgere alcuna attività lavorativa, né, tanto meno, esercitare i propri diritti civili.

Una volta che le autorità competenti abbiano completato le verifiche e le valutazioni necessarie, il cittadino straniero riceverà il permesso di soggiorno effettivo che sostituirà la ricevuta e avrà una validità più lunga, a seconda della tipologia del PSE potendo soggiornare legalmente nel Paese per un periodo più esteso. 

Attualmente, gli importi per la richiesta o rinnovo del permesso di soggiorno sono:

  • euro 40,00 + 30,46 (per la stampa del documento elettronico) = 70,46 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e fino ad un anno;​– 50,00 euro + 30,46 = 80,46 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e fino a due anni;
  • euro 100,00 + 30,46 = 130,46 per permessi di soggiorno CE di lungo periodo e per i permessi di soggiorno per i dirigenti e i lavoratori specializzati.

PERMESSO DI SOGGIORNO RICEVUTA PERMESSO DI SOGGIORNO PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO
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