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Permesso di soggiorno illimitato: durata, condizioni e revoca

Con il termine "permesso di soggiorno illimitato" ci riferiamo ad una particolare tipologia di concessione che ha una durata indeterminata, pur essendo vincolata ad una serie di requisiti e condizioni richiesti allo straniero interessato ad ottenerlo.

​Cos'è il permesso di soggiorno illimitato

Ciò che viene, nel linguaggio comune, definito "permesso di soggiorno illimitato", in reatà corrisponde al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rappresenta un documento con validità riconosciuta nell'area dell'Unione Europea che consente al possessore di circolare liberamente e di lavorare in ogni Stato membro UE.

Il riferimento normativo è, in questo caso, il D.Lgs n. 3 dell'8.01.2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2003/109/CE, avente come oggetto lo status di cittadini riferito a stranieri di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo nel territorio UE.
Tale decreto ha, di fatto, rivisto interamente il contenuto dell'art. 9 del Testo Unico sull'Immigrazione, eliminando la vecchia "carta di soggiorno" in vigore e sostituendola appunto con questo nuovo permesso. In questo frangente, è stato inoltre aggiunto l'art. 9 bis, il quale definisce la posizione giuridica degli stranieri nel nostro Paese in possesso di permesso di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri UE.

Ma dunque, si tratta di un permesso a tempo indeterminato, come suggerito dal termine di uso comune? La risposta è sì, la concessione è, di base, per un lasso illimitato di tempo. 

Vi sono naturalmente circostanze - che approfondiremo di seguito - il cui verificarsi può determinarne la revoca. Risulta inoltre essenziale operare una precisazione: la Legge 23.12.2021 ha puntualizzato una distinzione fondamentale fra la durata dello status acquisito - illimitata - e la durata del permesso di soggiorno che attesta la titolarità di questo status

Come per altri documenti identificativi (es. carta di identità), questo documento ha una durata predefinita: dieci anni per gli adulti, cinque anni per i minori. Trascorso tale periodo, sarà necessario presentare domanda di rinnovo corredata da fotografia del titolare e, salvo le su accennate circostanze di revoca, il documento verrà automaticamente prorogato. Questo poiché esso rappresenta a tutti gli effetti un documento di identificazione personale per lo straniero.

​Status di lungo soggiornante: vantaggi

Il possesso del permesso che sancisce questo status, determina per il titolare una serie di importanti vantaggi, in virtù del godimento di una condizione giuridica particolare. Nello specifico, esso determina:

  • la possibilità di accedere al territorio nazionale senza visto, anche se provenienti da Paesi che invece lo richiedono;
  • la completa libertà di circolazione (fatte salve le limitazioni previste dalle leggi militari);
  • l'opportunità di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo e, per quanto concerne il lavoro subordinato, senza l'onere della stipula di un contratto di soggiorno;
  • la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, ad eccezione dei concorsi per ruoli con esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o attinenti alla tutela dell'interessa nazionale (come i magistrati o il personale militare);
  • l'accesso alle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale, sanitarie, scolastiche, sociali, nonché l'accesso a beni e servizi pubblici, ivi incluso l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

​Permesso di soggiorno illimitato: requisiti e motivi di esclusione

​Requisiti richiesti allo straniero

La concessione può essere rilasciata allo straniero titolare, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno valido, purché lo stesso possa dimostrare la presenza di un reddito minimo conseguito legalmente e pari almeno all'assegno sociale annuo (per il 2023 si tratta di 503,27 euro per tredici mensilità).

Lo straniero può richiedere il permesso anche per un familiare: coniuge, figlio minorenne, figlio maggiorenne a carico impossibilitato a provvedere autonomamente alle primarie esigenze di vita e privo di adeguato sostegno familiare nel Paese di origine). Egli dovrà però dimostrare la presenza di una dimora idonea, conforme ai parametri minimi regionali per alloggi rientranti nell'edilizia residenziale pubblica, o comunque caratterizzato dai requisiti di idoneità igienico-sanitari confermati dall'ASL di riferimento.

Per quanto concerne le condizioni reddituali, qualora appunto non si parli di un singolo individuo, ma di un nucleo familiare, è prevista una disamina complessiva del patrimonio del nucleo, che include anche i soggetti minorenni.

Altra condizione importante riguarda la conoscenza della lingua italiana: come previsto dalla Legge 94/2009, affinché lo straniero possa ottenere il rilascio dello status di soggiornante di lungo periodo, deve poter dimostrare una conoscenza della lingua italiana che si attesti quantomeno al livello A2 (sulla base della classificazione del Quadro comune europeo di riferimento per l'attestazione della conoscenza delle lingue). Per poter dimostrare di possedere tale conoscenza, lo straniero può scegliere diverse opzioni:

  1. ottenere la certificazione della conoscenza presso uno dei quattro Enti Certificatori riconosciuti nel nostro Paese, ossia: l'Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, l'Universita' per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria;
  2. disporre di un titolo di studio conseguito nel Paese (licenza media, diploma di scuola superiore o laurea);
  3. attestando l'attuale frequenza di un corso di studi, di un master o di un dottorato presso Università del Paese, privata o pubblica, riconosciuta legalmente; 
  4. dimostrando la frequenza, attuale o pregressa, di un corso di lingua italiana presso un CTP (Centro Territoriale Permanente per l'Istruzione degli Adulti) che prevede il rilascio di un'attestazione di conoscenza della lingua ad un livello almeno pari al livello A2;
  5. attestando di far parte di una delle categorie previste dall'art. 27 del T.U. sull'Immigrazione per lo svolgimento di attività lavorativa con ruolo dirigenziale o altamente qualificato di società, come docente universitario, come traduttore, interprete oppure come giornalista o personale impiegato presso organi di stampa;
  6. superando il test sulla conoscenza della lingua ad un livello A2.​

In assenza di certificazioni idonee, il richiedente dovrà sottoporsi ad un test di verifica facendone richiesta, con procedura telematica, alla prefettura della provincia di residenza.

Sono esclusi dall'onere di dimostrare tale conoscenza gli stranieri minori di 14 anni e i soggetti con gravi limitazioni nell'apprendimento, attestate ufficialmente dal personale preposto di una struttura sanitaria.

​Ragioni di esclusione

La concessione può essere riconosciuta agli stranieri che:

  1. si trovano in Italia con permesso studio / formazione professionale o ancora per ragioni umanitarie;
  2. titolari di permesso breve;
  3. soggetti che godono di uno status giuridico particolare (Convenzioni di Vienna su relazioni diplomatiche, relazioni consolari, missioni speciali, rappresentanza degli Stati in relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale (ad es. l'ONU).​

Per quanto concerne il vincolo di soggiorno per almeno 5 anni consecutivi, esso si considera interrotto se la persona si assenta per oltre sei mesi consecutivi oppure per dieci mesi complessivi dal territorio nazionale.

Un importante motivo di esclusione riguarda inoltre la pericolosità sociale. La concessione dello status di soggiornante di lungo periodo non può avvenire qualora il soggetto fosse ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La valutazione di questa condizione, prende in considerazione:

  • ​soggetti cui si riferisce la legge in tema di misure di prevenzione personali;
  • condanne (anche non in via definitiva) per reati per cui il C.P. in vigore prevede arresto in flagranza obbligatorio o, nel caso di delitti non colposi, facoltativo.

​Revoca dello status di soggiornante di lungo periodo

Il soggiorno può essere revocato nelle seguenti situazioni:

  • verifica di acquisizione "fraudolenta" del medesimo;
  • al subentro di motivi di esplusione previsti da legge
  • assenza / decadenza delle condizioni idonee al rilascio
  • assenza dal territorio UE per un anno; 
  • se lo straniero ottiene il permesso per soggiorno di lungo periodo da un altro Paese UE
  • assenza dal territorio nazionale per sei anni.​

Urge tuttavia menzionare la pronuncia del Consiglio di Stato sez. III, 03/07/2020, n.3961, la quale afferma, che la sola condanna dello straniero per un reato che può determinarne l'espulsione non genera in maniera automatica la revoca del permesso, la quale va motivata invece sulla base dell'analisi di una serie di elementi, fra i quali: la durata della permanenza del soggetto nel Paese, il livello di integrazione sociale, familiare e lavorativa che egli ha strutturato nel tempo.

PERMESSO DI SOGGIORNO ILLIMITATO PERMESSO DI SOGGIORNO UE REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO
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