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Lettera di impegno all'assunzione: cos'è e come funziona?

La lettera di impegno all’assunzione può essere vincolante soltanto per l’azienda o anche per il lavoratore. Vediamo come funziona, quali devono essere i contenuti e cosa accade se non viene rispettato l’impegno.

In alcuni casi può accadere che, un lavoratore pur essendo assunto da un’azienda, decida di guardarsi attorno per cercare un’alternativa migliore. 

Ovviamente se il colloquio conoscitivo va bene, il soggetto non può abbandonare immediatamente il lavoro ancora in corso, ma deve fornire il classico periodo di preavviso.

Cosa succede in tal caso? C’è il rischio di perdere l’occasione?

In realtà le parti possono sottoscrivere la cosiddetta lettera di impegno all’assunzione, ovvero una sorta di contratto preliminare, come vedremo nelle righe seguenti.

Cos’è la lettera di impegno all’assunzione?

La lettera di impegno all’assunzione è molto utile quando si deve attendere un periodo di tempo prima di potere firmare il contratto di lavoro definitivo, ad esempio se il lavoratore deve concedere il periodo di preavviso all’attuale datore di lavoro, come accennato sopra.

Non tutti sanno però, come funziona e come si deve scrivere la suddetta lettera, cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza.

Si tratta di una scrittura privata, che può vincolare le parti interessate in modo diverso a seconda delle situazioni.

In alcuni casi il lavoratore non è vincolato, nel senso che è libero di scegliere se impegnarsi o meno a cambiare lavoro, mentre il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare l’accordo. In sostanza la lettere viene sottoscritta soltanto dall’azienda, e si tratta di un atto unilaterale.

L’art. 1331 c.c. sottolinea infatti:

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329.
Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

Ma, le parti possono essere entrambe vincolate, ovvero ci può essere un vero e proprio negozio bilaterale, che assume la forma di un contratto preliminare. Con la lettera di impegno all’assunzione sia il lavoratore che l’azienda si impegnano a sottoscrivere il contratto vero e proprio, rispettando l’accordo pattuito.

E’ importante sottolineare che, in entrambe le ipotesi devono essere rispettate le condizioni concordate.

Forma della lettera di impegno all’assunzione

Nel paragrafo precedente abbiamo visto in quali casi può essere utile mettere nero su bianco quanto pattuito dalle parti, per evitare che durante il lasso di tempo che deve necessariamente trascorrere, una delle due si tiri indietro.

Detto ciò la forma prevista è quella della scrittura privata, ma non c’è una normativa specifica alla quale fare riferimento per capire come procedere.

Tuttavia, è possibile individuare delle nozioni utili in disposizioni legislative collegate ai contratti di lavoro e nel codice civile.

In modo particolare in nessuna norma viene contemplato l’obbligo di sottoscrivere la lettera, dato che si tratta di una libera scelta dei soggetti coinvolti.

Il decreto legislativo 152 del 2007 specifica, invece, l’obbligo di comunicare al lavoratore le informazioni inerenti al rapporto di lavoro nella lettera d’assunzione o un altri documenti scritti.

Mentre l’art. 1351 c.c. afferma che:

Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo

Da quanto possiamo leggere, perciò, l’impegno per essere valido deve avere una forma scritta, proprio come il contratto definitivo.

Quali sono i contenuti?

Come visto nelle righe precedenti, qualsiasi contratto preliminare per essere considerato valido deve avere la forma di quello definitivo, quindi la lettera di impegno all’assunzione deve contenere nero su bianco tutte le condizioni di lavoro pattuite.

In modo particolare devono essere indicati:

  • i dati delle parti coinvolte
  • data di inizio del rapporto lavorativo
  • luogo e tipologia di mansioni da svolgere
  • l’orario di lavoro
  • tipologia del contratto, cioè a tempo determinato o indeterminato
  • qualifica
  • il CCNL applicato
  • retribuzione
  • periodo di prova
  • preavviso in caso di recesso

Inoltre, possono essere aggiunte alcune clausole accessorie, se gli interessati lo ritengono opportuno, come il patto di non concorrenza o altro.

L’aspetto forse più interessante ma anche controverso riguarda, invece, la possibilità di cambiare tali condizioni in un secondo momento, o in sede definitiva.
Si tratta di situazioni molto delicate, che non di rado fanno sorgere dei veri e propri attriti tra i soggetti coinvolti.

Detto ciò è sempre meglio specificare per iscritto, nel contratto definitivo, eventuali modifiche apportate alle condizioni pattuite inizialmente.

Conseguenze in caso di inadempimento

Le parti che si impegnano sottoscrivendo un atto unilaterale o un contratto preliminare, possono subire delle conseguenze se non rispettano gli obblighi presi.

In sostanza la parte lesa può chiedere l’adempimento o la risoluzione contrattuale, come precisato dall’art. 1453 c.c.:

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Non rispettare quanto contenuto nella lettera di impegno all’assunzione può determinare il diritto al risarcimento danni della parte lesa.

Ovviamente l’azione legale deve essere intrapresa subito senza far passare troppo tempo, come sottolineato dalla sentenza 8889/2003 della Cassazione.

Fonti normative

  • Art. 1331 c.c
  • Decreto legislativo 152 del 2007
  • Art. 1351 c.c
  • Art. 1453 c.c
  • Cassazione, sentenza n. 8889/2003
DIRITTO DEL LAVORO LETTERA DI IMPEGNO ALL'ASSUNZIONE CONTRATTI DI LAVORO
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