Il lutto vedovile o divieto temporaneo di nuove nozze, stabilisce in quanto tempo una donna può sposarsi nuovamente, a seguito di un divorzio. Le tempistiche, infatti, sono diverse tra i due sessi, come vedremo.
Il matrimonio, oggi, non è più considerato come un tempo. Negli ultimi anni, infatti, sono aumentati a dismisura i casi di separazione e divorzio. Una situazione di questo tipo comporta delle conseguenze, che un tempo non si sarebbero verificate.
Tralasciando le questioni fondamentali da disciplinare nel momento in cui marito e moglie decidono di porre fine alla loro vita matrimoniale, è importante capire anche se e quando questi possono iniziare una nuova vita, magari convogliando a nuove nozze.
La legge non è stata aggiornata di recente, quindi i riferimenti normativi risultano essere anacronistici e non al passo con i tempi. Ad ogni modo sono previste delle tempistiche diverse tra uomo e donna. In particolare il codice civile stabilisce il cosiddetto lutto vedovile, come analizzeremo nelle prossime righe.
Il divorzio è una procedura indispensabile per porre fine ai vincoli matrimoniali, nel momento in cui i coniugi decidono di volere intraprendere strade diverse
In realtà nel nostro Paese, prima di rompere definitivamente un matrimonio è necessario procedere con la separazione consensuale o giudiziale, ovvero una sorta di momento di passaggio, intermedio, per consentire ai soggetti di riflettere in merito alla situazione.
Tra le due fasi deve trascorrere del tempo. In passato erano necessari 3 anni, ora invece le tempistiche sono diminuite notevolmente grazie all’introduzione del divorzio breve, in particolare:
Ad ogni modo è possibile divorziare in modi diversi, a seconda del tipo di rapporto che riescono a mantenere i coniugi anche in questa fase molti delicata della loro vita.
In particolare:
E’ interessante capire cosa può accadere in seguito. I soggetti possono rifarsi una vita davvero? Possono sposarsi nuovamente secondo la legge? Quanto tempo è necessario attendere per un nuovo matrimonio? Nelle prossime righe parleremo proprio di questo.
Diciamolo subito, è possibile risposarsi dopo il divorzio. Ma si devono rispettare alcune tempistiche, diverse per l’uomo e per la donna.
L’ex moglie, infatti, deve seguire quanto afferma la legge sul lutto vedovile, definita ora come “divieto temporaneo di nuove nozze”. L’ex marito, invece, non deve rispettare particolari vincoli.
Sebbene tale distinzione possa sembrare una discriminazione, l’intenzione del legislatore era quella di tutelare e garantire la certezza di paternità nel caso in cui la donna rimanga incinta subito dopo avere divorziato.
Fatto sta che, l’uomo può convolare a nuove nozze dopo 30 giorni dalla notifica della sentenza o dopo 6 mesi dalla sua pubblicazione.
Ovviamente se la stessa viene impugnata dalla controparte, è necessario attendere l’esito di tutti i gradi di giudizio.
Solo al termine del periodo utile per procedere, infatti la sentenza diventa incontrovertibile, e viene annotata a margine dell’atto di matrimonio dal funzionario del Comune dove era stato celebrato lo stesso.
In seguito l’ex marito può sposarsi nuovamente, senza limiti. La donna, invece, deve attendere almeno 300 giorni, ovvero deve rispettare il lutto vedovile.
Il lutto vedovile è un divieto particolare che non tutti conoscono, ed è disciplinato dall’art. 89 del codice civile:
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, n. 2, lettere b) ed f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi
L’istituto, come suggerisce il nome stesso è nato per stabilire alcune regole in merito alla possibilità di sposarsi in seguito alla morte del marito, e in seguito allargato anche alla situazione in cui il matrimonio viene interrotto per volontà delle parti.
Ma perché è necessario attendere 300 giorni?
Lo scopo principale è quello di evitare l’incertezza sulla paternità dei figli. Ad ogni modo, sono previste delle eccezioni che permettono all’ex moglie di non rispettare tale termine.
In particolare:
Va detto, comunque, che l’art. 89 c.c non è stato modificato in seguito all’introduzione del divorzio breve, per questo motivo il lutto vedovile presenta delle incongruenze, dato che per divorziare oggi sono sufficienti 6 mesi.
La norma, infatti, appare anacronistica rispetto ai tempi, considerando che al giorno d’oggi i rapporti extra coniugali sono più frequenti rispetto al passato, e nella stragrande maggioranza dei casi avviene la separazione.
Come abbiamo sottolineato sopra, il lutto vedovile non è sempre previsto.
Secondo la regola generale, infatti, vengono considerate le coppie che divorziano immediatamente quando si presentano gravi motivi quali:
Ad ogni modo i problemi nascono quando si considera la tempistica utile per divorziare in seguito alla separazione, che all’epoca era di 3 anni. I 300 giorni, infatti, sono stati stabiliti per evitare l’incertezza delle nascite.
Ovviamente non ha senso prolungare la tempistica se sono già trascorsi alcuni anni da quando la coppia ha deciso di vivere separatamente.
Come sappiamo, però, la legge n. 55 del 6 maggio 2015 ha introdotto il divorzio breve, che prevede delle tempistiche molto più ristrette. Ora, infatti è possibile procedere con la rottura definitiva dopo 6 o 12 mesi.
Si tratta, perciò, di un paradosso giuridico, dato che la norma che ha come obiettivo evitare l’incertezza della paternità, di fatto non tutela tale situazione.
Nonostante le incongruenze che abbiamo analizzato fino ad ora, esiste un altro aspetto singolare in merito alla norma sul lutto vedovile.
In caso di mancata osservanza dei 300 giorni, infatti, non è prevista la nullità del nuovo matrimonio ma soltanto una piccola sanzione pecuniaria per i novelli sposi e per chi ha celebrato il rito. La cifra varia da 20 a 82 euro.
L’art. 140 c.c. afferma infatti:
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento
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