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Nuovo matrimonio dopo il divorzio: ci si può sposare di nuovo immediatamente?

Si può contrarre un nuovo matrimonio dopo il divorzio? Spesso molte persone divorziate incontrano un'altra anima gemella in breve tempo. In questo articolo, capiremo se è possibile sposarsi nuovamente e immediatamente, in seguito a un divorzio.

Divorzio breve

Dopo la legge sul divorzio breve, è possibile richiedere il divorzio dopo 6 mesi, in caso di separazione consensuale, e 1 anno, in caso di separazione giudiziale.
 
Ciò ha permesso una riduzione del tempo di attesa per effettuare la richiesta di divorzio, dal momento della separazione. Al contrario, i tempi, necessari a ottenere il divorzio, dipendono dalla modalità con cui viene eseguito.
 
Infatti, se c'è un accordo tra i coniugi, si può procedere con il divorzio congiunto, se invece questi ultimi non riescono a raggiungere un'intesa, uno dei coniugi può presentare la richiesta di divorzio giudiziale in Tribunale. Nel primo caso, i tempi saranno brevi, nel secondo saranno molto lunghi.


Nuovo matrimonio dopo il divorzio

Si può contrarre un nuovo matrimonio dopo il divorzio, solo quando il procedimento passa in giudicato. Fino a quel momento, la legge n.898/1970 prevede che uno dei coniugi possa ricorrere in appello entro 30 giorni, se la sentenza è stata notificata, o entro 6 mesi, se quest'ultima è stata pubblicata, dopo essere stata depositata presso la cancelleria del Tribunale competente.
 
Se i coniugi vogliono evitare di aspettare questo termine, possono affrettare il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, recandosi in Tribunale per rinunciare alla possibilità di fare ricorso. In questo caso, la sentenza di divorzio diventa definitiva e passa in giudicato immediatamente.
 
Successivamente quest'ultima verrà trasmessa in copia autentica dal cancelliere del Tribunale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, il quale procederà ad eseguire l'annotazione della sentenza. Solo dopo questa operazione, i coniugi verranno considerati idonei per contrarre un nuovo matrimonio dopo il divorzio.


Divieto temporaneo di un nuovo matrimonio dopo il divorzio e lutto vedovile

«Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.


Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87.


Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata».


Secondo l'art. 89 del Codice Civile, la donna deve attendere trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, prima di poter contrarre un nuovo matrimonio dopo il divorzio.
In altre parole, la donna può sposarsi di nuovo, dopo che siano trascorsi 300 giorni dal divorzio, dall'annullamento del matrimonio o dalla morte del coniuge.

Questo divieto non vale se:

  • il divorzio è stato ottenuto in seguito alla sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato o all'omologazione di separazione consensuale;
  • il matrimonio non è stato consumato;
  • il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi.
Questo divieto temporaneo di contrarre un nuovo matrimonio dopo il divorzio, permette di fugare ogni dubbio sulla paternità di un figlio, nato durante il termine previsto dei 300 giorni.
 
In questo modo, la donna può sposarsi nuovamente quando vi è la certezza che quest'ultima non sia incinta, o quando la gravidanza sia terminata.
 
Se non si rispetta il termine previsto e si contrae un nuovo matrimonio dopo il divorzio, l'annullamento del matrimonio o la morte del coniuge, si deve corrispondere il pagamento di una sanzione amministrativa che oscilla dai 20 agli 82 euro.
 
L'art 140 del Codice Civile prevede che il versamento della somma sia dovuto dall'Ufficiale che ha celebrato il matrimonio, e dall'altro coniuge. Tuttavia il matrimonio rimane valido anche se la sanzione non viene pagata.

Conclusioni

Quindi, è possibile contrarre un nuovo matrimonio dopo il divorzio, l'annullamento del matrimonio, o la morte dell'altro coniuge?

Sì, ma ci sono dei tempi da rispettare e non ci si può sposare immediatamente.

Il termine previsto per contrarre un nuovo matrimonio dopo il divorzio, l'annullamento del matrimonio, o la morte dell'altro coniuge è pari a 30 giorni, se la sentenza di divorzio è stata notificata, o a 6 mesi, se quest'ultima è stata pubblicata, dopo essere stata depositata presso la cancelleria del Tribunale competente.

Infatti, è necessario che la sentenza passi in giudicato, a meno che entrambi i coniugi sottoscrivano in Tribunale la rinuncia all'impugnazione.

Per quanto riguarda la donna, quest'ultima deve attendere 300 giorni per contrarre un nuovo matrimonio dopo il divorzio, l'annullamento del matrimonio o la morte del coniuge. Tale divieto non è previsto quando c'è la certezza che la donna non sia incinta.

Tuttavia si può aggirare il divieto, pagando una sanzione irrisoria che varia dai 20 agli 82 euro. Il matrimonio rimane valido anche in caso di mancato pagamento della sanzione.

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