Si può contrarre un nuovo matrimonio dopo il divorzio? Spesso molte persone divorziate incontrano un'altra anima gemella in breve tempo. In questo articolo, capiremo se è possibile sposarsi nuovamente e immediatamente, in seguito a un divorzio.
«Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata».
Questo divieto non vale se:
Quindi, è possibile contrarre un nuovo matrimonio dopo il divorzio, l'annullamento del matrimonio, o la morte dell'altro coniuge?
Sì, ma ci sono dei tempi da rispettare e non ci si può sposare immediatamente.
Il termine previsto per contrarre un nuovo matrimonio dopo il divorzio, l'annullamento del matrimonio, o la morte dell'altro coniuge è pari a 30 giorni, se la sentenza di divorzio è stata notificata, o a 6 mesi, se quest'ultima è stata pubblicata, dopo essere stata depositata presso la cancelleria del Tribunale competente.
Infatti, è necessario che la sentenza passi in giudicato, a meno che entrambi i coniugi sottoscrivano in Tribunale la rinuncia all'impugnazione.
Per quanto riguarda la donna, quest'ultima deve attendere 300 giorni per contrarre un nuovo matrimonio dopo il divorzio, l'annullamento del matrimonio o la morte del coniuge. Tale divieto non è previsto quando c'è la certezza che la donna non sia incinta.
Tuttavia si può aggirare il divieto, pagando una sanzione irrisoria che varia dai 20 agli 82 euro. Il matrimonio rimane valido anche in caso di mancato pagamento della sanzione.
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