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Sentenza di divorzio passata in giudicato

Quando è possibile risposarsi dopo il divorzio? Ci si può sposare nuovamente, solo dopo che la sentenza di divorzio sia passata in giudicato. Tuttavia, ci sono alcuni modi per affrettare i tempi, in questo articolo cercheremo di fare chiarezza.

Divorzio breve

Il divorzio cosiddetto ‘breve’ è un istituto giuridico, introdotto con la legge 55/2015 approvata in Parlamento il 22 aprile 2015, che permette di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o di quello concordatario dopo che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di separazione consensuale oppure un anno da quello giudiziale.


Grazie alla legge sul divorzio breve, il divorzio può essere richiesto dopo 6 mesi, dopo la separazione consensuale, e 1 anno, dopo la separazione giudiziale. Ciò ha permesso una riduzione dei tempi necessari per la richiesta di divorzio.
 
Il divorzio può essere congiunto o giudiziale:

In caso di divorzio congiunto, i coniugi possono recarsi in Tribunale, davanti al Sindaco, o procedere tramite negoziazione assistita di avvocati.

In caso di divorzio giudiziale, uno dei coniugi trascinerà l'altro nelle aule giudiziarie, in altre parole gli farà causa.

Sentenza di divorzio passata in giudicato

Si può contrarre un nuovo matrimonio, soltanto dopo che la sentenza di divorzio sia passata in giudicato.
Prima di ciò, uno dei coniugi può impugnare la sentenza entro 30 giorni, in caso di notifica, o entro 6 mesi, in caso di pubblicazione della stessa.
I coniugi possono rinunciare all'impugnazione, recandosi presso il Tribunale. In questo modo, si eviterà di far passare altro tempo e la sentenza di divorzio passerà in giudicato più velocemente.
 
La sentenza di divorzio verrà inviata dal cancelliere del Tribunale al Sindaco del Comune competente, e successivamente verrà trascritta. A questo punto, il divorzio sarà definitivo e valido a tutti gli effetti.

Quando la donna può risposarsi dopo il divorzio?

La donna può contrarre un nuovo matrimonio, dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente vincolo matrimoniale. La donna può risposarsi, non solo dopo il divorzio, ma anche dopo la morte del coniuge.


Il rispetto del termine previsto non viene attuato, quando non c'è nessun dubbio sull'eventuale gravidanza della donna. Ciò avviene quando:

  • il divorzio è stato ottenuto in seguito alla sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato o all'omologazione di separazione consensuale;
  • il matrimonio non è stato consumato;
  • il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi.
La legge prevede questo divieto, che impone alla donna di non risposarsi prima dei 300 giorni, per determinare con certezza la paternità di un figlio, nato durante questo periodo.
 
Tuttavia, la donna può risposarsi prima dei 300 giorni, pagando la sanzione amministrativa che è compresa da un minimo di 20 euro a un massimo di 82 euro. Il matrimonio conserverà la sua validità, anche se la sanzione non sarà pagata.


«Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata».

Conclusioni

Dunque è necessario che la sentenza di divorzio sia passata in giudicato, per sposarsi nuovamente? Sì, occorre attendere, poiché uno dei due coniugi potrebbe impugnare la sentenza di divorzio.

Bisogna aspettare 30 giorni, se la sentenza di divorzio è stata notificata, o 6 mesi, se quest'ultima è stata emessa, dopo essere stata depositata presso la cancelleria del Tribunale competente.

Tuttavia se i due coniugi sono d'accordo, possono recarsi in Tribunale e dichiarare di rinunciare all'impugnazione della sentenza. In questo modo, i coniugi potranno immediatamente risposarsi, senza aspettare che sentenza di divorzio sia passata in giudicato.

Inoltre la donna dovrà aspettare 300 giorni, prima di sposarsi nuovamente. Questo divieto temporaneo di contrarre un nuovo matrimonio, serve a evitare confusioni sulla paternità di un figlio, nato dopo il divorzio o dopo la morte del coniuge.

Tale divieto può essere aggirato, pagando una sanzione amministrativa che ha un costo molto basso, quest'ultima ha un valore pari 20-82 euro. Inoltre, il mancato pagamento della sanzione non renderà nullo il matrimonio celebrato.

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