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Mediazione e negoziazione assistita: differenze

Mediazione e negoziazione assistita sono nuove modalità introdotte dal legislatore per permettere alle parti di trovare degli accordi, senza procedere con una causa in tribunale. Ma quali le peculiarità e le differenze tra le due procedure?

​Si sente spesso dire che in Italia la macchina della giustizia è intasata, ciò significa che ci sono troppe cause in attivo, e i tribunali non riescono a lavorare correttamente, o meglio rispettando delle tempistiche sensate. Un processo può durare diversi anni, e in determinate situazioni si rischia di fare cadere in prescrizione un diritto o un reato.

Una situazione di questo tipo è molto rischiosa, anche perchè il cittadino perde fiducia nell’istituzione, e non esiste un forte deterrente per fare in modo che vengano commessi meno reati ed illeciti.

Per questo motivo, negli ultimi anni sono state introdotte nuove procedure, volte a ridurre il numero dei processi. Mediazione e negoziazione assistita sono due novità che nell’ultimo periodo hanno permesso di risolvere diversi casi in via stragiudiziale, grazie all’intervento di avvocati o di mediatori.

In entrambi i casi le parti hanno la possibilità di trovare un accordo, evitando di impegnarsi per anni in lunghe e costose cause, e d’altro canto le aule dei tribunali possono occuparsi in modo più serio dei processi in corso o delle nuove cause.

Cos’è la mediazione?

In molti casi, prima di potere intraprendere una causa civile, le parti devono obbligatoriamente procedere con la mediazione. Ciò significa che, non è possibile trasferire la controversia subito al tribunale, ma è necessario tentare la via stragiudiziale, cercando di dialogare con la controparte per trovare un accordo.

Come sottolineato si tratta di una procedura che può essere vantaggiosa per i soggetti coinvolti, dato che possono mettere sul tavolo specifici interessi e trovare delle soluzioni anche più personalizzate e “creative” rispetto a quelle che si possono chiedere durante un processo. Ma, è utile soprattutto per permettere ai tribunali di lavorare meglio, senza essere costantemente intasati da cause.

Le parti devono quindi rivolgersi ad un mediatore presente nella città dove si trova il tribunale competente. Durante il primo incontro devono essere presenti gli interessati e non solamente i legali rappresentanti. Si tratta infatti di un momento rilevante per tracciare la strada degli appuntamenti successivi, volti a stipulare un accordo.

In alcune situazioni appare chiaro fin da subito che non sia possibile proseguire bonariamente, perciò il tentativo di conciliazione si chiude, per proseguire a discutere in tribunale. In tal caso non è dovuto alcun compenso al mediatore.

Una parte della giurisprudenza si è espressa in merito sottolineando che durante gli incontri debbano essere presenti i diretti interessati e non soltanto gli avvocati. Lo scopo, infatti, è proprio quello di fare comunicare gli avversari, per attivare il dialogo e potere giungere all’elaborazione di una conciliazione. Risulta evidente, che soltanto personalmente è possibile cercare di appianare le divergenze.

Cos’è la negoziazione assistita?

La negoziazione assistita, avviene all’interno degli studi degli avvocati. In pratica succede che il legale del soggetto che intende agire, debba inviare una comunicazione alla controparte, ovvero una specie di contratto, detto anche convenzione di negoziazione assistita, invitandolo a firmare e accettare le condizioni, per evitare la causa.
Nel documento vengono stabiliti i tempi e la procedura da seguire. 

L’avversario deve rispondere entro 30 giorni, se ciò non avviene o in caso di risposta negativa è possibile avviare l’azione giudiziale.

Nell’invito, comunque, devono essere indicati:

  • l’oggetto della controversia
  • la comunicazione che in caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla notifica della stessa, o in caso di rifiuto, il giudice potrà valutare tale atteggiamento in modo negativo
  • firma autografa dell’avvocato

L’invio di tale comunicazione comporta anche l’interruzione della prescrizione e il maturare di determinate scadenze.

Come abbiamo detto, quindi, la controparte entro 30 giorni può decidere di:

  • accettare l’invito
  • rifiutare l’invito
  • non rispondere affatto

In caso di accettazione le parti sono chiamate a stipulare una convenzione, come accade ad esempio per la separazione consensuale, attraverso la quale di obbligano a cooperare per trovare un accordo.
La cooperazione tra i soggetti deve avvenire secondo criteri di lealtà e buona fede. Ma non solo. Le informazioni di cui vengono a conoscenza in questa fase devono rimanere riservate, ciò significa che non potranno essere usate eventualmente in una successiva fase giudiziale.

Tale aspetto è stato stabilito, per permettere ai soggetti di parlare liberamente, senza avere paura di esporsi troppo, dato che sarebbe controproducente per la conclusione di un accordo.

Mediazione e negoziazione assistita: quando non sono obbligatorie?

Mediazione e negoziazione assistita sono procedimenti obbligatori in svariate materie giuridiche, ma non per tutte.

Come abbiamo sottolineato all’inizio di questo articolo, l’obiettivo è quello di risolvere in via stragiudiziale i casi più semplici, cercando di favorire il dialogo tra le parti, prima di entrare nelle aule dei tribunali.

La macchina della giustizia è spesso intasata, quindi risulta essere di vitale importanza riusucire a risolvere bonariamente alcune controversie.

Tali procedimenti, tuttavia, non sono sempre obbligatori.

Sono esenti dalla mediazione e negoziazione assistita obbligatorie:

  • opposizione a decreto ingiuntivo: fino alla pronuncia di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, in seguito invece è necessario procedere con un tentativo da un mediatore
  • convalida di licenza o di sfratto
  • procedimenti possessori
  • opposizione all’esecuzione forzata
  • procedimenti in camera di consiglio
  • azione civile esercitata nel processo penale​
DIRITTO CIVILE MEDIAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA
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