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Pausa al lavoro: quando è concessa?

La pausa al lavoro è un momento molto importante e indispensabile per recuperare le energie, soprattutto per chi è impegnato in mansioni ripetitive e monotone. La durata e le modalità sono stabilite dai contratti collettivi, vediamo quali sono.

E’ risaputo che, fermarsi per un breve momento e poi riprendere le attività lavorative è utile per riuscire ad essere più produttivi. Rimanere per troppo tempo concentrati su qualcosa non è positivo, è necessario svagarsi anche per pochi minuti.

La legge prevede che tutti i dipendenti debbano avere il diritto ad una pausa dalla prestazione lavorativa, se sono occupati per più di 6 ore al giorno.
Lo scopo è quello di permettere al lavoratore di consumare il pasto, o di attenuare le proprie mansioni, per recuperare le energie.

In genere, secondo le norme in vigore, il dipendente ha diritto a un intervallo non inferiore a 10 minuti, come vedremo.

Ad ogni modo è sempre l’azienda a stabilire quando consentire l’interruzione, in base alle esigenze organizzative e produttive.

Pausa al lavoro: quando si può fare?

La pausa al lavoro spetta a tutti i dipendenti senza alcuna distinzione, ma le modalità vengono decise dall’azienda in base a specifiche esigenze. Risulta infatti evidente che una fabbrica con una catena di montaggio sempre attiva non può rischiare che la produzione venga fermata. 

Ad ogni modo devono essere rispettate le interruzioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, in base all’ammontare delle ore giornaliere.

Per consentire un recupero delle energie è obbligatorio permettere a un soggetto la pausa pranzo, di fermarsi per un caffè o per fumare una sigaretta. 

A parte le regole generali, ci sono poi delle disposizioni specifiche. Ad esempio chi lavora davanti a uno schermo del computer, cioè un videoterminalista, per almeno 20 ore medie settimanali, ha il diritto di fermarsi 15 minuti ogni due ore. Va precisato, però, che in questo caso si tratta di interruzione dalle attività svolte al Pc, ma potrebbe essere incaricato di svolgere altre mansioni nei suddetti 15 minuti.

Quando si tratta di minorenni, la pausa al lavoro deve essere pari a un’ora se l’occupazione supera le 4 ore e mezza giornaliere.

Va sottolineato che la legge regola i seguenti diritti dei dipendenti:

  • pausa al lavoro, per pranzo o intermedie
  • riposo giornaliero e settimanale
  • ferie e permessi

Pausa al lavoro per il pranzo e intermedie

La pausa al lavoro per pranzo è il momento da dedicare alla consumazione dei pasti e al recupero delle energie per poi continuare a lavorare nel migliore dei modi. La durata e le modalità sono stabilite nel contratto di assunzione e solitamente è contenuta in due ore.

Ovviamente a seconda delle ore lavorative settimanali, dei turni e delle mansioni svolte le norme possono cambiare, per adattarsi alle esigenze lavorative specifiche dell’azienda.

Le interruzioni intermedie, conosciute anche come pausa caffè o sigaretta non sono esplicitamente previste in tutti i contratti lavorativi, ma possono essere tra i 10 e i 30 minuti all’interno dell’orario di lavoro. Ovviamente il dipendente non deve abusare di tale diritto, e il datore di lavoro non deve controllare con il cronometro alla mano la durata.
Serve un minimo di buon senso da entrambe le parti.

A volte è il responsabile d’ufficio o di produzione a gestire le pause intermedie, ma spesso è a discrezione del lavoratore stesso, che deve coordinarsi con i colleghi per lo svolgimento delle mansioni necessarie. Quindi, prima di prendere un caffè, andare in bagno, o fumare una sigaretta è opportuno assicurarsi che le attività fondamentali siano coperte da altri.

Il decreto legislativo 66/2003 ha stabilito infatti che chi lavora per più di 6 ore al giorno ha diritto a una pausa non inferiore a 10 minuti consecutivi.

L’azienda permettendo ai dipendenti di fermarsi per il pranzo o per interruzioni intermedie assolve ai propri obblighi

Riposo giornaliero e settimanale

Oltre alle pause al lavoro, l’azienda deve garantire anche il riposo giornaliero e settimanale, come previsto dalla legge. L’obiettivo è sempre quello di permettere a un soggetto di recuperare le energie per potere lavorare al meglio, ma anche di permettere a quest’ultimo di dedicare del tempo alla propria vita privata, quindi alla famiglia e agli affetti.

Ogni dipendente ha il diritto di un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni. Normalmente si tratta della domenica, ma nel caso di negozi o di attività aperte anche nel fine settimana ci possono essere dei turni.

Ci possono essere delle deroghe a quanto sottolineato sopra, a patto che vengano concessi almeno 2 giorni di riposo in 14 giorni.

Il riposo giornaliero, invece prevede almeno 11 ore di astensione, ogni 24. Da ciò deriva l’obbligo di non lavorare più di 13 ore al giorno.

Ferie e permessi

Oltre alle pause al lavoro che abbiamo visto fino ad ora è utile parlare di altre due ipotesi, che prevedono l’opportunità di non recarsi in azienda per dedicarsi a impegni particolari, o per godere delle ferie obbligatorie.

Nei casi che abbiamo analizzato fino ad ora si trattava di interruzioni dal lavoro per consentire un recupero di energie al dipendente. Le ferie e i permessi, invece, servono per permettere a un soggetto di dedicarsi a questioni personali e svagarsi.

Un individuo, infatti, non può sempre lavorare, deve anche portare avanti la propria vita sociale, i rapporti interpersonali e gli affetti.

Anche in questo caso l’azienda non può impedire a un lavoratore di godere di tali diritti, ma può decidere come organizzare le interruzioni previste dalla legge. Quindi il lavoratore può fare una esplicita richiesta, ma il datore di lavoro può decidere di cambiare la data in base alla esigenze organizzative, restando sempre entro i limiti imposti dalla legge.

Quando un’aziende deve programmare la propria attività, oltre a considerare le pause al lavoro che abbiamo visto, deve tenere presente anche i giorni festivi, ovvero giorni in cui i dipendenti non lavorano, se non pattuito diversamente da specifici accordi.

Si tratta di giornate fissate dalla legge, ovvero le seguenti:

  • 1 gennaio: primo giorno dell’anno
  • 6 gennaio: epifania
  • lunedì dell’angelo
  • 25 aprile: liberazione
  • 1 maggio: festa del lavoro
  • 2 giugno: festa della Repubblica
  • 15 agosto: ferragosto
  • 1 novembre: Ognisanti
  • 8 dicembre: Immacolata
  • 25 dicembre: Natale
  • 26 dicembre: Santo Stefano

All’elenco possono essere aggiunte le feste per il santo patrono, in singole località

DIRITTO DEL LAVORO PAUSA AL LAVORO CONTRATTO COLLETTIVO
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