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Processo Civile Telematico: che cos'è e come funziona

Con la parola “Processo Civile Telematico”, abbreviato in PCT, intendiamo la disciplina del processo civile, che viene svolto con l’utilizzo di strumenti digitali, con il deposito telematico di atti, attualmente in vigore nella Repubblica Italiana.

Il processo civile telematico riguarda una serie di ambiti quali il processo del lavoro, le esecuzioni immobiliari, la volontaria giurisdizione, il contenzioso civile, le procedure concursuali.

 Parallelamente il Ministero della Giustizia ha attivato il servizio di “consultazione pubblica” di dati non giudiziali relativi al Giudice di pace.​

Negli anni passati la lentezza del sistema giudiziario è costata cara all’Italia, considerata anche una delle principali cause di reclami.

Per cercare quindi di risolvere il problema è stato introdotto il PCT con la Legge di Stabilità 2013, entrata in vigore il 30 Giugno 2014, all’interno della quale è previsto l’invio esclusivamente in formato digitale di documenti e atti processuali.

In questo articolo vedremo cosa è il processo civile telematico, gli strumenti, le sue funzioni, obbligatorietà del deposito telematico e le fonti normative.


Processo civile telematico: cos’è

Per Processo Civile Telematico, acronimo PCT, intendiamo tutto l'insieme di servizi di deposito e notifica, previsto dall’ordinamento giuridico italiano, degli atti giudiziari effettuati telematicamente, oltre a tutte le operazioni di cancelleria fatte anche esse sempre telematicamente, entrato in vigore il 30 Giugno 2014.

Il PCT è stato creato al fine di collegare le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione con l’organizzazione della giustizia, al fine di rendere più veloce e puntuale il decorso dei processi con l’utilizzo della tecnologia informatica.


Processo civile telematico: gli strumenti

Nel PCT è fondamentale che il professionista abilitato abbia i seguenti strumenti informatici a disposizione partendo dai basilari:

  • pc con su un sistema operativo aggiornato
  • collegamento a internet meglio se a banda larga
  • un programma di videoscrittura tipo: ms Word, Openoffice
  • scanner

In aggiunta dovrà avere:

  • il dispositivo di autenticazione: una smart card/token o una chiavetta usb, all’interno della quale sono presenti i certificati digitali di autenticazione della firma e viene rilasciata da un ente certificatore accreditato.

  • Firma digitale: l’utente, mediante il collegamento con il dispositivo di autenticazione, può essere identificato sul web in maniera veritiera, perchè riconosciuto dal “sistema giustizia” come soggetto abilitato al processo telematico. Questa abilitazione gli permette di sottoscrivere atti o documenti digitalmente, intestandosene la paternità.

  • ​​Punto di accesso (PDA): struttura amministrata dal Ministero della Giustizia che garantisce l'accesso ai professionisti abilitati (avvocati, praticanti, ecc.), esterni ai servizi, per la consultazione e la trasmissione, per in via telematica, di documenti e atti. Il sistema riconosce così il professionista abilitato in possesso di certificato di autenticazione e lo autorizza ad accedere al processo telematico e all’utilizzo del servizio. E’ possibile iscriversi al PCT affidandosi a un fornitore privato o pubblico che sia accredito presso il ministero. L’elenco completo è visionabile sul sito pst.giustizia.it.

  • Pec: indirizzo di posta certificata è come utilizzo simile alla posta elettronica normale, ma ha più funzioni di sicurezza e certificazione della trasmissione, sia in invio che in ricezione. Al giorno d’oggi ha lo stesso valore legale di una raccomandata A/R ed è ha valore anche verso terzi. Con la pec l’utente può depositare e riceve legalmente atti e documenti relativi a un procedimento.
  • Redattore atti: software utilizzato per la creazione delle “busta telematica” usata per il depositare gli atti e i documenti del processo. Il PCT impone l’utilizzo di una busta xml o detta anche busta informatica per il deposito degli atti. Nella busta verranno allegati gli atti da depositare, debitamente sottoscritti e digitalizzati, unitamente agli allegati, ai dati riguardanti il predetto provvedimento e all’indice. Il tutto verrà poi inviato a mezzo Pec. Il redattore è settato in modo da redigere i file informatici, che accompagnato gli atti da depositare, in modo che la cancelleria riesca subito ad identificarli, trovarli e inserirne il contenuto nel fascicolo virtuale corretto.

Processo civile telematico: le sue funzioni

Le aree funzionali offerte dal PCT sono:

  • consultazioni;
  • area riservata
  • area pubblica
  • comunicazioni e notifiche
  • pagamenti telematici
  • deposito telematico
  • atti da depositare
  • modalità di deposito
  • invio di più "buste"
  • perfezionamento del deposito telematico


Processo civile telematico: obbligatorietà del deposito telematico 

Con l’entrata in vigore il 30 giugno 2014 della Legge di stabilità 2013, è stato disposto l’obbligo di depositare esclusivamente per via telematica tutti gli di atti o i documenti processuali, tranne quelli per la costituzione in giudizio:

  • nei contenzioni, procedimenti civili, o volontaria giurisdizione, di fronte al tribunale ad opera dei difensori delle parti e ad opera di soggetti nominati o soggetti nominati dall'autorità giudiziaria;
  • nei processi esecutivi dopo il deposito della documentazione che da inizio all'esecuzione;
  • nelle procedure concorsuali riguardanti solamente il deposito degli atti e dei documenti ad opera del liquidatore, del commissario liquidatore, del commissario giudiziale, del curatore, del commissario straordinario;
  • di fronte al tribunale nei processi indicati nel libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, con esclusione del giudizio di opposizione. Il giudice può autorizzare il deposito della documentazione precedentemente prodotta in modalità non telematica, qualora i siatemi informatici del dominio giustizia risultassero temporaneamente non funzionanti e vi sarebbe una situazione di urgenza in merito a tale documentazione.  Resta invece obbligatorio il deposito telematico per il giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione. 


All’interno degli uffici giudiziari, diversi dai tribunali, il Ministero di Grazie a Giustizia può approvare, con un decreto specifico la funzionalità dei servizi di comunicazione telematica; questo permetterebbe agli utenti di poter depositare telematicamente, presso quegli uffici, gli atti a far data dal quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dopo il controllo ex post con esito positivo, ad opera del Canceliere, il deposito si può definire avvenuto correttamente nel momento in cui viene creata la ricevuta di avvenuta consegna ad opera del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

Fonti normative

  • Legge 59/97 art. 15
  • d.p.r. 123/2001
  • d.l. 179/2012 art. 16-bis 
  • d.l. 90/2014 art. 44,
  • d.m. n. 44/2011.
  • Legge n. 228/2012
  • Legge stabilità 2013
  • d.l. n. 83 del 2015

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