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Risarcimento danni da vaccino Covid-19

In questo articolo capiremo quali sono i presupposti e le modalità per accedere al risarcimento danni da vaccino Covid-19 che, durante il periodo pandemico, ha assunto il carattere di obbligatorietà per determinate categorie di cittadini.


Legge 210/1992 e il diritto al risarcimento danni da vaccino​

Il riconoscimento di compensi per danni permanenti a seguito di vaccinazione obbligatoria è attualmente disciplinato dal Decreto legislativo del 31 marzo 1998 e dal successivo DPCM del 26 maggio 2000. A seguito di queste normative, a partire dal 1° gennaio 2001, la responsabilità degli indennizzi è passata dal Ministero della Salute alle Regioni. 

Di conseguenza, sono le Regioni a gestire e comunicare le decisioni della Commissione Medica Ospedaliera e a erogare il compenso mensile, oltre agli arretrati, sia ai soggetti lesi che ai loro successori.


Nell'attuale sistema giuridico, la L. 210/1992 stabilisce le condizioni per l'erogazione di un indennizzo a chi subisce danni irreversibili a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o assunzione di emoderivati. La Corte costituzionale ha spesso chiarito che questa legge si basa sul principio di solidarietà sociale: poiché lo Stato ha il potere di imporre trattamenti sanitari obbligatori per tutelare la salute pubblica, è anche suo dovere garantire un'adeguata protezione a chi subisce danni, attraverso un equo indennizzo, senza precludere il diritto al risarcimento (come delineato nella sentenza n. 27/1998).


È interessante notare poi che, dopo ulteriori interventi della Corte costituzionale, è stato esteso il riconoscimento dell'indennizzo anche a chi ha subito danni da vaccinazioni "raccomandate" e non solo "obbligatorie". Questo perché, come ha sottolineato la Corte, quando esiste una chiara promozione di una specifica vaccinazione, le persone tendono naturalmente a fidarsi delle indicazioni delle autorità sanitarie.

Evento, reazione ed effetto avverso: le differenze

Prima di entrare nello specifico della procedura per richiedere il risarcimento da vaccino Covid-19, è opportuno sottolineare la distinzione tra le possibili conseguenze negative dell’assunzione di un vaccino. 

Dopo la somministrazione di un vaccino, infatti, le manifestazioni riscontrate possono essere classificate in:

  • Evento avverso: un incidente non favorevole, il cui collegamento con la vaccinazione non è automaticamente assunto.
  • Reazione avversa: una risposta dannosa involontaria al vaccino con un collegamento probabile alla sua somministrazione. Per stabilire se si tratta di un evento avverso o di una reazione avversa, è fondamentale determinare se l'evento ha una correlazione diretta con la somministrazione del vaccino e non basarsi soltanto sulla sua vicinanza temporale.
  • Effetto indesiderato: una manifestazione non pianificata legata alle caratteristiche del vaccino, che potrebbe non essere pericolosa e che è stata rilevata in alcune persone nel tempo, essendo considerata tollerabile.

Relativamente alle segnalazioni dopo l'assunzione di un vaccino, queste possono essere categorizzate come:

  • Correlabili: esiste una connessione ritenuta credibile tra l'evento e il vaccino.
  • Non correlabili: ci possono essere altre ragioni alla base dell'evento.
  • Indeterminate: l'evento ha una correlazione temporale, ma non ci sono abbastanza prove per confermare un legame causale.

Distinzione tra indennizzo e risarcimento

Prima di analizzare le soluzioni legali per ottenere il risarcimento danni da Covid-19, è fondamentale chiarire la distinzione tra 'indennizzo' e 'risarcimento'.


Il risarcimento prevede una connessione diretta tra un atto illecito e un danno subito ingiustamente. L'indennizzo non necessita di provare un'azione illecita, ma si basa unicamente sulla verifica che una lesione permanente sia stata causata dalla vaccinazione.


Così, se il danno provocato dal vaccino deriva da un errore medico, dall'uso di una dose difettosa o da qualsiasi altro atto negligente nell'amministrazione del vaccino, è possibile richiedere sia l'indennizzo che il risarcimento.
Tuttavia, in circostanze in cui le reazioni avverse emergono senza un evidente responsabilità o colpa, l'indennizzo rimane comunque accessibile.

Risarcimento da vaccino Covid-19: procedura e modalità

L’art. 1 della L. 210/1992, stabilisce che chiunque subisca menomazioni permanenti a livello fisico o psicologico a causa di vaccinazioni obbligatorie ha diritto a un risarcimento da parte dello Stato secondo le modalità descritte nella legge stessa.

Secondo questa disposizione, chi rivendica il risarcimento deve dimostrare:

  • di aver sperimentato danni tali da causare una compromissione permanente della salute fisica o mentale;​
  • che tale danno è direttamente attribuibile alla vaccinazione.

Chi desidera chiedere un indennizzo deve inoltrare una richiesta alla ASL locale, che valuterà la richiesta, assicurandosi che la documentazione sia completa e rispetti i criteri stabiliti dalla legge. 

Una volta completato questo processo, la pratica viene inviata alla Commissione medica ospedaliera (CMO) pertinente, che ha il compito di valutare il legame tra il danno e la vaccinazione e di definire la gravità del danno e la tempestività della richiesta.
Il risultato dell'analisi della CMO viene comunicato al richiedente, che ha poi 30 giorni per fare eventuali ricorsi contro la decisione presso il Ministero della Salute.
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