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Legge 210/92: trasfusione, contagio o infezione?

La Legge 210/92 prevede un indennizzo di natura economica in capo a soggetti danneggiati irreversibilmente da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Beneficiari


Hanno diritto a presentare domanda: 

  • gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, coloro che ritengono, a seguito di vaccinazioni non obbligatorie, ma risultanti essere state necessarie per motivi di lavoro all’estero e per motivi di lavoro in strutture sanitarie ospedaliere, di aver riportato una menomazione permanente della integrità psico – fisica; 
  • chiunque ritiene di aver riportato, a causa di trasfusione di sangue o emoderivati, danni irreversibili da epatiti; 
  • le persone non vaccinate che ritengono di aver riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona sottoposta a vaccinazione obbligatoria;
  • chiunque ritiene di essere stato contagiato da infezioni da HIV a seguito di trasfusione di sangue o emoderivati; 
  • chiunque ritiene di aver riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico – fisica; 
  • il coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti succitati.

Modalità e termini di presentazione della domanda di indennizzo

La richiesta opportunamente sottoscritta e protocollata dal richiedente, o da almeno uno dei genitori in caso di soggetti minorenni, o dal tutore in caso di soggetti incapaci, deve indicare il danno per il quale si chiede l’indennizzo: danno da vaccinazione, infezione HIV, danno da epatiti post-trasfusionale e la relativa documentazione sanitaria e amministrativa prevista. 

La documentazione amministrativa da produrre in autocertificazione (art.46 DPR 445/2000) prevede: il certificato di nascita e di residenza del danneggiato, la nomina del tutore in caso di danneggiato interdetto e lo stato di famiglia qualora il danneggiato sia minorenne.

La documentazione sanitaria per danni da vaccino deve inconfutabilmente provare le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e la data in cui si sono evidenziate; la data di vaccinazione e l’indicazione dei dati del vaccino; l’entità delle lesioni o l’entità della malattia da cui è derivata la menomazione; la necessità o l’obbligatorietà della vaccinazione. 

Per comprovare quanto suesposto è necessaria l’esibizione copia conforme del certificato vaccinale della Azienda Sanitaria o del Comune; della cartella clinica completa del primo ricovero relativo al danno subito e dell’ordinanza dell’autorità sanitaria per le vaccinazioni obbligatorie o documentazione del datore di lavoro in caso di vaccinazione per motivi di lavoro o documentazione sulla necessità di vaccinazione anche se non obbligatoria. 

La documentazione sanitaria per danni da contatto con persona vaccinata riguarda sia la persona danneggiata sia la persona che ha determinato il danno e devono comprovare che la persona vaccinata fosse nelle condizioni di poter contagiare le persone con cui veniva a contatto; le modalità e le caratteristiche del contatto tra il danneggiato e la persona vaccinata e il nesso di causalità tra vaccino e patologia. 

La persona danneggiata dovrà produrre documentazione che dimostri inequivocabilmente le modalità e le caratteristiche del contatto con la persona vaccinata e copia conforme della cartella clinica completa del primo ricovero relativo al danno subito; di converso la persona vaccinata dovrà esibire copia conforme del certificato vaccinale della Azienda Sanitaria Locale o del Comune. 

 In caso di documentazione incompleta l’interessato sarà invitato a sanare l’eventuale carenza documentale entro il termine di 30 giorni che esclusivamente per giustificati motivi potrà essere prorogato per ulteriori 30 giorni. 

In caso di negligenza nei predetti termini, la pratica che risultava in attesa di completamento, verrà definitivamente archiviata. 

L’archiviazione non preclude in alcun modo la presentazione di una nuova istanza. 

La domanda di indennizzo va indirizzata dall’interessato alla ASL territorialmente competente rispettivamente entro 10 anni, nei casi di infezioni da HIV e 3 anni nei casi di vaccinazione o di epatite post – trasfusionale. 

I predetti termini decorrono esclusivamente dall’avvenuta conoscenza del danno subito ad eccezione di chi abbia avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria e di chi abbia già subito menomazioni i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della Legge 210/92.

Decesso: eredita’, una tantum


In caso di decesso della persona danneggiata durante la fase istruttoria, la pratica proseguirà il suo iter e se viene riconosciuto il diritto all’indennizzo, questo dovrà essere liquidato agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o testamentaria. 

Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia acquisita tramite vaccinazione o trasfusione, le persone che succedono nel diritto all’indennizzo possono presentare domanda una tantum pari ad euro 77.468,53 o di assegno reversibile per 15 anni alla ASL di competenza con tutta la documentazione richiesta per la determinazione del nesso di causalità tra la trasfusione/vaccinazione, la patologia e la morte. 

La domanda di una tantum può essere presentata dagli aventi diritto anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita. 

Nei casi in cui la persona danneggiata che ha presentato domanda muore prima o durante la percezione dell’indennizzo i ratei non erogati competono agli eredi che devono fornire documentazione comprovante la loro qualità di eredi presentando rispettivamente: 

  • certificato di morte del danneggiato; 
  • testamento o dichiarazione sostitutivo di notorietà (ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPI n.445 del 2000) contenente sia la dichiarazione che il de cuius non ha lasciato testamento, sia l’elencazione degli eredi; 
  • certificazione di residenza del o dei beneficiari o dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR n. 445 del 2000); 
  • stato di famiglia originario del de cuius; 
  • dichiarazione di successione in copia conforme all’originale rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente rispetto alla residenza in vita del de cuius, comprensiva dei ratei maturati e non riscossi; 
  • codice fiscale del o degli aventi diritto;
  •  provvedimento del Giudice Tutelare qualora tra gli eredi vi siano minori o interdetti, che autorizzi il o i legali rappresentanti del minore o dell’interdetto alla riscossione e determini le modalità di impiego delle somme riscosse e il numero di conto corrente bancario e della firma del o dei beneficiari/intestatari del conto.


Avv. Emanuele D’Auria

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