Schiamazzi notturni provenienti da una via o da un locale possono disturbare la quiete pubblica, ma cosa dice la legge a riguardo? Quando scatta il reato?
Chi abita vicino a locali notturni, o in zone molto frequentate la sera si ritrova spesso a fare i conti con rumori anche piuttosto fastidiosi. E’ utile sapere che, se la soglia di tollerabilità viene superata è possibile agire per fare rispettare il proprio diritto al riposo,
Vediamo cosa dice la legge, e quali possono essere le conseguenze penali o civili per i responsabili.
Affinché un rumore possa essere considerato reato sono necessari due presupposti:
In modo particolare è necessario valutare la soglia di tollerabilità, come prevista dall’art. 844 c.c.:
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso
E’ il giudice a determinare quanto un rumore è lecito oppure vietato in quanto insopportabile, dato che le norme sono piuttosto generiche.
Il magistrato deve tenere in considerazione una serie di fattori come:
Il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, meglio conosciuto come «disturbo della quiete pubblica», è descritto dall’art. 659 c.p:
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro.
Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità
In particolar modo, il codice penale prevede due fattispecie autonome di reato:
Il reato si consuma nel momento in cui si realizza l’attività rumorosa idonea ad arrecare disturbo, a prescindere dall’esistenza del dolo o della colpa.
La pena per la prima condotta è l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 309; per la seconda è l’ammenda da euro 103 a euro 516.
I rumori e gli schiamazzi non devono esser tali da arrecare meri fastidi insignificanti. Ai fini della configurabilità del reato, infatti, è necessario che il rumore abbia superato i limiti della c.d. normale tollerabilità (stabiliti, di norma, mediante perizia del consulente tecnico del giudice).
Ma non è tutto. Affinché scatti il reato di disturbo alla quiete pubblica non è sufficiente il solo superamento della predetta soglia della tollerabilità, ma è necessario che il frastuono abbia l’attitudine a propagarsi in modo tale da disturbare una pluralità indeterminata di persone e non un singolo soggetto. Così, per intenderci, se il rumore molesta esclusivamente il vicino di casa, perché solo da questi è percepibile, allora non c’è alcun reato. Viceversa se le onde sonore si propagano anche oltre gli appartamenti confinanti, sino a raggiungere un gruppo indeterminato di persone (per esempio, tutto il quartiere o tutto il vicinato) allora può parlarsi di reato.
In caso di rumori e schiamazzi, il reato scatta solo quando ad essere disturbato è un numero indefinito di persone, in caso contrario sarà possibile esperire esclusivamente un’azione civile
forse non tutti sanno che c’è una norma del codice penale che punisce chiunque disturbi in vario modo le occupazioni ed il riposo delle persone. In caso di schiamazzi e rumori molesti, però, non sempre scatta il reato.
Da quanto detto è facile comprendere che proprio il secondo elemento – ossia il disturbo a un numero indeterminato di persone – è l’elemento che fa la differenza tra l’illecito penale e quello civile.
Come chiarito dalla Cassazione con la sent. n. 18416 del 12.04.2017 è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione; occorre invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l’edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete.
Dunque, la condotta produttiva dei rumori rileva penalmente quando incide sulla tranquillità pubblica in modo tale che i rumori siano potenzialmente idonei a disturbare un numero ampio e indeterminato di persone.
Il fatto che il rumore sia lamentato da poche persone non toglie che esso possa essere reato. Il fatto però che sia percepito da pochi ne esclude la valenza penale.
A questo punto possiamo comprendere chi chiamare se sentiamo schiamazzi notturni per strada. Innanzitutto dobbiamo accertarci che i rumori possano essere ascoltati da tutti i proprietari degli appartamenti che si affacciano sulla stessa via: quelli del nostro palazzo e quelli eventualmente dall’altro lato della via.
Se siamo solo noi ad essere disturbati dal rumore perché le voci, sotto la nostra finestra, arrivano solo dentro casa nostra, non possiamo fare altro che prendercela con il responsabile ed, eventualmente, fargli una causa civile.
Viceversa se il rumore può essere sentito anche dagli altri condomini siamo in presenza del reato di disturbo della quiete pubblica e possiamo telefonare ai carabinieri o alla polizia (la questura e non la polizia municipale). Sono questi infatti gli organi deputati alla repressione dei crimini. Il reato di «disturbo alle persone» è peraltro procedibile d’ufficio: significa che basta una semplice segnalazione – e non anche una querela – per porre le autorità nell’obbligo di un intervento.
Quanto al gestore del locale, secondo la giurisprudenza questi può essere chiamato a rispondere del reato solo se non si attiva per evitare gli schiamazzi dei propri clienti sul marciapiede, ponendo un servizio d’ordine dei cartelli con degli avvisi espliciti.
Secondo la giurisprudenza, se il proprietario del locale adotta tutte le cautele al fine di impedire attività rumorose all’esterno del proprio locale o quanto meno volte a dissuadere gli avventori del proprio bar dall’intrattenersi fuori facendo chiasso, nessuna responsabilità potrà essergli addebitata.
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