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Sequestro di persona: come viene punito?

Il sequestro di persona avviene quando un soggetto viene privato della libertà personale, per ottenere determinati scopi. Vediamo come funziona.

Il trasporto e il confinamento di una persona contro la propria volontà è un reato previsto dal codice penale. L’obiettivo potrebbe essere l’ottenimento di un riscatto per rilasciare la vittima. Il denaro poi potrebbe essere usato per commettere altri illeciti.

Nel portare a termine tale azione i colpevoli possono anche commettere delle aggravanti, come ad esempio provocare lesioni corporali alla vittima.

Nelle prossime righe analizzeremo le caratteristiche di questo reato e le pene previste dalla legge.

Il sequestro di persona

Il sequestro di persona è un reato previsto e disciplinato nell’art. 605 del codice penale, che afferma quanto segue:

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.

Da quanto possiamo leggere, quindi, l’elemento oggettivo è la privazione della libertà personale.In particolare una parte della giurisprudenza ritiene che di debba parlare più correttamente di libertà di locomozione. La vittima, infatti, non deve essere in grado di liberarsi.

Alcuni sostengono che, tale interpretazione non può essere considerata, dato che non si può applicare a soggetti che non possiedono facoltà fisiche a causa della vecchiaia o di malattie. Perciò quando di fa riferimento alla libertà personale, si deve valutare la presenza di misure coercitive sul corpo.

In sostanza si tratta di rafforzare quanto affermato nell’art. 13 della Costituzione:

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge

Caratteristiche del reato

Il soggetto per essere considerato colpevole deve agire con dolo generico, ovvero deve essere consapevole e delle avere la volontà di privare una persona della propria libertà.
Il fine, ovvero lo scopo dell’azione non è rilevante dal punto di vista giuridico.

Si tratta di un reato a forma libera, visto che non sono previsti strumenti particolari per la sua realizzazione. Il sequestro di persona infatti, può avvenire in diversi modi, ovvero con l’uso di violenza, con la minaccia o l’inganno.

Ad ogni modo la violenza non necessariamente deve essere fisica, ma anche morale, ad esempio togliendo a un individuo di agire in modo libero e secondo la propria volontà.

Chiunque può commettere tale reato, non essendo necessario ricoprire una determinata carica. Ma se il colpevole è un pubblico ufficiale, un coniuge, un discendente o un ascendente il fatto viene valutato come aggravante.

Non sono previsti dei limiti temporali, infatti si può trattare anche di un breve lasso di tempo. In particolare la Suprema Corte, con la sentenza 19548/2013 ha ribadito che sono sufficienti pochi attimi di privazione della libertà per fare scattare il reato di sequestro di persona.

Inoltre, non è significativo il fatto che la vittima possa mettere in atto dei comportamenti per potersi liberare rapidamente.
Una situazione di questo tipo, però, non deve essere confusa con l’intimazione di non muoversi impartita ai presenti durante una rapina. 

La pena

Di base, come abbiamo visto nell’art. 605 del codice penale, la pena prevista va da 6 mesi a 8 anni di reclusione.

Ci sono però delle aggravanti che prevedono un inasprimento della stessa, ovvero se il colpevole è:

  • un ascendente, un discendente o un coniuge
  • un pubblico ufficiale che abusa dei suoi poteri

In tutti i suddetti casi la pena è maggiore, cioè da un anno a 10 anni di reclusione

Se la persona offesa è un minore, ovvero un infraquattordicenne condotto e trattenuto all’estero, la reclusione va da 3 a 15 anni.
Se da tale condotta ne deriva la morte del minore è previsto l’ergastolo.

Sequestro di persona a scopo di estorsione

Il reato più diffuso è il sequestro di persona a scopo di estorsione. Il riferimento normativo in tal caso è l’art. 630 c.p.:

Chiunque sequestra [605] una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Come possiamo notare, vengono tutelati sia la libertà personale del singolo che il patrimonio individuale.
Anche in questo caso si tratta di un reato comune, dato che chiunque può estorcere del denaro al sequestrato.

La morte del sequestrato, voluta o meno non è considerata come un’aggravante ma è un reato autonomo.

La pena è ridotta se, uno dei agenti si adopera per liberare il soggetto di spontanea volontà.
Possiamo infatti leggere:

Al concorrente [110] che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Sequestro di persona a scopo di coazione

Con il decreto legislativo 21/2018 è stato introdotto anche il sequestro di persona a scopo di coazione, con l’art. 289-ter c,p.:

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

La pena in questo caso si ottiene moltiplicando dalla metà a due terzi quelli previste dall’art. 605 c.p.

SEQUESTRO DI PERSONA
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