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Smaltimento rifiuti: cosa dice la legge?

Lo smaltimento dei rifiuti rappresenta una delle tematiche più discusse nello scenario politico, economico e ambientale attuale. Vediamo cosa dice la legge a riguardo.

La corretta gestione dei rifiuti è strettamente collegata a specifici interessi costituzionali come il diritto alla salute e la tutela dell’ambiente.

Ad ogni modo, negli ultimi anni, abbiamo spesso sentito parlare di una cattiva gestione e di disservizi che hanno causato condizioni igienici al limite della decenza in alcune città italiane. 

Ma cosa dicono le norme al riguardo? Come devono essere smaltiti i rifiuti? Scopriamo nelle prossime righe.

La gestione dei rifiuti in Italia

Nel nostro Paese il riferimento normativo in materia di rifiuti è il D.L. n. 152/06, conosciuto anche come Codice dell’Ambiente, adottato su indicazioni da parte dell’Unione Europea.
Si tratta di un provvedimento che pone in evidenza la necessità di ottimizzare le risorse per ridurre la quantità di materiale di scarto, che deve essere necessariamente smaltito in qualche modo, in quanto non più utilizzabile.

Lo smaltimento dei rifiuti, infatti, rappresenta soltanto la fase residuale del ciclo di gestione, come espressamente previsto dall’art. 182 Cod. Amb.

A tal proposito l’art. 179 sottolinea quali sono i criteri di priorità da osservare, secondo un rigido ordine gerarchico, come possiamo leggere di seguito:

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

Il ciclo di gestione prevede, quindi:

  • La prevenzione: adozione di tecniche per contenere la produzione di rifiuti, attraverso la promozione e lo sviluppo di tecnologie pulite in grado di utilizzare le risorse in modo razionale.
  • Il riutilizzo: ad esempio delle bottiglie e contenitori di vetro intatti.
  • Il riciclaggio: di materiali come la plastica, carta e metalli, possibile grazie alla raccolta differenziata, ma rientra in questa categoria anche il compostaggio di materiale organico in agricoltura.
  • Il recupero per produrre energia: ad esempio attraverso l’ossidazione biologica, la gassificazione e l’incenerimento.
  • Lo smaltimento.

Come funziona lo smaltimento dei rifiuti?

Come abbiamo visto nelle righe precedenti lo smaltimento corrisponde all’ultima fase del ciclo, ovvero allo step residuale, che si attua soltanto se gli altri non sono fattibili.
Non è possibile, infatti, riutilizzare tutto il materiale, e si creano inevitabilmente degli scarti che devono essere smaltiti, principalmente in discarica.

L’art. 183 del Codice dell’Ambiente, alla lettera z contiene la seguente definizione:

qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia

Ma come vengono smaltiti esattamente?

Ci può essere:

  • Deposito sul o nel suolo;
  • Trattamento con biodegradazione;
  • Iniezioni in profondità;
  • Scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico;
  • Seppellimento nel sottosuolo marino;
  • Trattamenti chimici o biologici quali evaporazione, incenerimento, essicazione, calcinazione;
  • Depositi permanenti.

In ogni caso tutto deve essere eseguito in condizioni di sicurezza, senza causare pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudicare l’ambiente.

Le attività delle discariche sono disciplinare dal Decreto Legislativo 36/03 e sono suddivise in tre categorie di rifiuti:

  • Inerti
  • Pericolosi
  • Non pericolosi

Inoltre, è vietato smaltire i rifiuti in regioni diverse da quella di produzioni, se non sono stati siglati degli accordi in merito, e se non c’è uno stato di emergenza.

Smaltimento di rifiuti speciali

A differenza di quelli urbani, che tutti noi gettiamo nei bidoni e che successivamente vengono raccolti nelle aree pubbliche, i rifiuti speciali necessitano di smaltimento particolare.


Essi possono essere: rifiuti derivanti da lavorazione industriale, da attività commerciali, da attività di recupero e smaltimento rifiuti e da depurazione delle acque reflue, da attività sanitarie, veicoli a motori e rimorchi inutilizzabili e macchinari obsoleti o rovinati.


A differenza dei rifiuti urbani, quelli speciali vengono smaltiti da un sistema di aziende private, principalmente attraverso il riciclo. 


È necessario, comunque, considerare anche un’altra categoria, quella dei rifiuti pericolosi, che necessitano di tutt’altra gestione.


Il Ministero li definisce nel seguente modo:

quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un’elevata dose di sostanze inquinanti


Si tratta in sostanza, di quelli che comunemente vengono definiti come tossici o nocivi. In Italia il 40% di tali rifiuti deriva da attività industriali manufatturiere e di risanamento.


In pratica, quelli che abbiamo sempre chiamato rifiuti tossici o nocivi, che hanno bisogno di essere trattati per diventare il meno pericolosi possibile. Ma quali sono i rifiuti speciali pericolosi? La maggioranza dei rifiuti speciali pericolosi prodotta in Italia (quasi il 40%) deriva da attività industriali manifatturiere e attività di trattamento rifiuti e risanamento. Ma possono derivare anche raffinazione del petrolio, industria fotografica, solventi e produzioni conciarie.
Date le loro caratteristiche non vengono mai riciclati, ma smaltiti in discariche.


Fonti normative

  • Art. 179 Cod. Amb.
  • Art. 182 Cod. Amb.
  • ​Art. 183 Cod. Amb.
SMALTIMENTO RIFIUTI RIFIUTI SPECIALI
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