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Status di rifugiato: cosa significa?

L’immigrato straniero, vittima di persecuzioni nel suo Paese di origine, può trovare un riparo e la protezione di cui necessita sul nostro territorio attraverso il riconoscimento dello status di rifugiato.

In termini generici, i rifugiati sono quelle persone costrette a scappare dal proprio territorio per cercare protezione in un altro Paese. Ma cosa si intende esattamente per “persecuzione”? cosa significa e cosa comporta lo status di rifugiato?

​Che cos’è lo status di rifugiato

Si tratta di una forma di protezione internazionale che permette di tutelare gli individui oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o per l’appartenenza a determinati gruppi sociali. Chiunque manifesti fondate e provate motivazioni di temere delle persecuzioni in caso di ritorno in patria può, dunque, fare richiesta per ottenere lo status di rifugiato.

Questo tipo di protezione è volta alla tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così come riportato nell’articolo 1 della Convezione di Ginevra: “chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.

Come recita la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951, nota anche come Convenzione di Ginevra, si riconosce al cittadino straniero una tutela internazionale a seguito dell’accoglimento della sua richiesta.

Il principio fondamentale su cui si basa è espresso all’articolo 33, ossia quello del non-refoulement, cioè il non respingimento. Attualmente sono 144 gli Stati contraenti di suddetta convenzione, inclusa l’Italia, che si impegnano a non rifiutare o espellere lo straniero verso un Paese in cui la sua incolumità non può essere garantita senza aver prima esaminato la sua richiesta di protezione internazionale.

Chi può richiederlo? 

Può presentare la richiesta di status di rifugiato chi nel proprio Paese di origine abbia subito persecuzioni dirette e personali per motivi di:

  • razza;
  • religione;
  • nazionalità;
  • appartenenza a determinati gruppi sociali;
  • opinioni politiche 

Al verificarsi di una o più delle sopracitate condizioni, è necessario manifestare un fondato e provato motivo di temere un proprio ritorno in patria per le suddette motivazioni.

Non tutti gli immigrati stranieri, tuttavia, possono ricevere approvazione alla propria richiesta in Italia. Questo tipo di protezione, infatti, non può essere concessa qualora il richiedente sia coinvolto in una o più delle seguenti condizioni:

  •  è già stata riconosciuta questa forma di tutela in un altro Stato;
  • provenienza da uno Stato che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra (differente da quello di appartenenza) nel quale ha soggiornato per un significativo lasso di tempo senza mai richiedere lo status di rifugiato;
  • ha commesso reati di crimini di Guerra, contro la Pace o contro l’Umanità;
  • ha commesso, fuori dal territorio italiano, un grave reato prima dell’ammissione in qualità di richiedente protezione internazionale;
  • è colpevole di atti e comportamenti incompatibili con le finalità ed i principi delle Nazioni Unite;
  • è stato condannato in Italia per reati contro la personalità e la sicurezza dello Stato, contro l’incolumità pubblica, reati quali furto, rapina, devastazione, saccheggio, vendita e traffico di sostanze stupefacenti, appartenenza ad organizzazioni terroristiche o associazione mafiosa.

Si può riassumere, quindi, che questa forma di protezione internazionale non può essere concessa in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge e, più in generale, ogni qualvolta vi siano concreti motivi per considerare lo straniero come una minaccia o un reale pericolo per la sicurezza pubblica.

​Come ottenere lo status di rifugiato

La procedura per richiedere ed ottenere lo status di rifugiato in Italia prevede l’invio dell’apposita domanda. Lo straniero che intende chiedere la tutela internazionale può farlo, se preferisce, anche in forma orale utilizzando la propria lingua madre e avvalendosi di un mediatore linguistico.
La richiesta può essere presentata:

  •  recandosi all’Ufficio di polizia di frontiera;
oppure
  • facendo domanda all’ufficio immigrazione della Questura.
L’iter prevede che lo straniero proceda con la presentazione dei seguenti documenti:
  • modulo di richiesta, riportante le motivazioni per le quali si richiede la protezione internazionale;
  • copia di un documento di identificazione (passaporto, carta d’identità, patente ecc.) se in suo possesso e che attesti le generalità;
  • qualsiasi altra documentazione a sostegno della sua richiesta

Entro 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza la Commissione territoriale dovrà provvedere all’audizione del soggetto richiedente e la decisione finale dovrà essere adottata entro i successivi 3 giorni. La commissione potrà:

  • accogliere la richiesta;
  • rigettare la domanda ma, ravvisando la condizione di pericolosità di un eventuale ripatrio, richiedere un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria della validità di 1 anno rinnovabile;
  • rigettare la domanda invitando lo straniero ad abbandonare il territorio nazionale.

​​Benefici e garanzie

Cosa accade in caso di esito positivo della richiesta? Dopo il riconoscimento da parte della Commissione avverrà il rilascio dei seguenti documenti:

  • tesserino di riconoscimento;
  • documento personale di viaggio che consente eventuali spostamenti fuori dal territorio nazionale;
  • permesso di soggiorno.

Al rifugiato saranno riconosciuti tutti i diritti e i doveri dei cittadini italiani, ad eccezione di quelli per i quali è richiesta la cittadinanza italiana come, ad esempio, il diritto al voto o la partecipazione ai concorsi pubblici.

L’unità del nucleo familiare è tutelata dalla legge, pertanto i familiari dei beneficiari del trattamento di protezione possono godere di un permesso di soggiorno per motivi familiari finalizzato al ricongiungimento con i propri cari oppure, se al loro volta hanno diritto alla protezione internazionale, potranno godere degli stessi benefici riservati al familiare con status di rifugiato.


Fonti normative:

  • ​articolo 1 della Convenzione di Ginevra;
  • articolo 33 della Convenzione di Ginevra ​
STATUS DI RIFUGIATO IMMIGRAZIONE INTERNAZIONALE PERMESSO DI SOGGIORNO
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