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Transazione: cos’è e come funziona?

La transazione è un contratto utile per prevenire e risolvere una lite fra due parti. Si tratta di uno strumento alternativo alla risoluzione giudiziale. Vediamo come funziona.

Quando due soggetti devono risolvere una lite, hanno varie possibilità, tra queste anche quella di giungere ad un accordo di fronte ad un giudice o ad altri collegi che possono esprimere l’autonomia privata. Ad ogni modo possono essere oggetto di transazione soltanto i diritti che rientrano nella disponibilità delle parti.

Cos’è la transazione?

Per capire il significato di transazione è utile leggere quanto afferma l’art. 1965 del codice civile:

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti

In sostanza i soggetti che si trovano a fronteggiare una lite o che hanno un buon motivo per farne nascere una, possono risolvere la situazione, rinunciando ad una parte delle proprie pretese, sottoscrivendo un contratto di transazione.

Con questa modalità la lite si estingue con la stessa efficacia di una sentenza passata in giudicato. La legge, infatti, conferisce potere all’autonomia privata.

Per essere valida, comunque, la trascrizione deve essere caratterizzata dal sacrificio della pretesa, da entrambe le parti. Se soltanto una rinuncia a qualcosa, non si tratta di un contratto di transazione. Il vantaggio deve essere reciproco.

I requisiti

Come descritto nel paragrafo precedente, il presupposto principale di una transazione è la presenza di una lite, che può essere attuale o anche solo potenziale. Ma cosa significa?

In pratica, tra due soggetti ci deve essere un rapporto giuridico incrinato da un conflitto di pretese, che si manifesta con la rivendicazione di un diritto da un lato e la negazione dello stesso dall’altro.
Ci possono essere liti:

  • Attuali: già pendenti di fronte a giudice;
  • Potenziali: non ancora formalizzate

Possono compiere il negozio transattivo i soggetti in grado di compiere atti giuridici, cioè chi è dotato di capacità di agire e capacità giuridica.

L’art. 1966 c.c. sottolinea che:

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.

Caratteristiche del contratto di transazione

Oltre ad essere presenti i requisiti essenziali di cui abbiamo parlato sopra, il contratto di transazione deve rispettare specifiche caratteristiche per essere valido. Prima tra tutte la forma scritta, come
Ai sensi dell’articolo 1967 del codice civile, al numero 12:

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [….}
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti

Si tratta di un contratto disciplinato secondo le disposizioni generica sull’invalidità contrattuale. Quindi il contratto di transazione può essere:

  • Nullo;
  • Annullabile.

In merito alla prima opzione l’art. 1418 c.c. afferma che:

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Si tratta della più grave patologia contrattuale e può far venire veno tutti gli effetti prodotti dallo stesso, come se non fosse mai esistito. Proprio per questo motivo l’azione di nullità e imprescrittibile e può essere esercitata da chiunque abbia un interesse in merito.

L’annullabilità, invece, si può verificare in presenza delle seguenti cause:

  • l'incapacità di una delle parti;
  • il consenso dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.

Viene considerata come una patologia meno grave della nullità, infatti il contratto di transazione in questo caso produce gli stessi effetti di un accordo valido, che possono venire meno soltanto se l’azione di annullamento viene portata avanti con successo.

La transazione novativa

Per concludere è interessante fare riferimento alla cosiddetta transazione novativa, ovvero un accordo che sostituisce quello fatto in precedenza, in riferimento alla lite fra le parti.

Possiamo trovare una precisazione nell’art. 1976 c.c.:

La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato

A tal proposito la Cassazione, con la sentenza 15444/2011 ha affermato che:

La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell’accordo transattivo, di guisa che dall’atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti

Quindi, l’accordo transattivo dato che sostituito la precedente obbligazione, non può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, se non espressamente pattuito tra le parti. Per quale motivo?
Con la risoluzione tornerebbe in vita il vecchio rapporto giuridico, che era stato estinto con la transazione novativa, ed è vietato per legge.

Fonti normative

  • Art. 1965 c.c.
  • ​Art. 1966 c.c.
  • Art. 1967 c.c.
  • Art. 1418 c.c
  • Art. 1976 c.c.:
  • Cassazione, sentenza 15444/2011

TRANSAZIONE CONTRATTI NULLITÀ DEL CONTRATTO VIZIO DI ANNULLABILITÀ
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